Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 20/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_20/2020

Sentenza del 6 febbraio 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3,
6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 novembre 2019 (32.2018.217).

Visto:

il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 10 gennaio 2020
(timbro postale) contro il giudizio del 20 novembre 2019 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),

che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve
contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto
(art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97
cpv. 1 LTF),

che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o
ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma
deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306
consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga
che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1
pag. 106con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti
(art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),

che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione dell'8 novembre 2018 con
la quale l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha rifiutato il
riconoscimento di una rendita d'invalidità al ricorrente,

che per giungere a tale conclusione l'autorità inferiore ha ponderato tutta la
documentazione valetudinaria a disposizione, accertandone la piena valenza
probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid.
3 pag. 352 seg.), in particolare la valutazione del dott. B.________ del
Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR) dell'UAI (cfr. rapporto finale connesso
alla visita medica del 17 settembre 2018 e successiva annotazione del 6
novembre 2018), dopo analisi di tutta la documentazione del ricorrente, come
pure del colloquio intercorso con il medico curante dott. C.________,

che il ricorrente si limita ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr.
DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) di non condividere la
valutazione del dott. B.________, a suo dire non sufficientemente approfondita
e completa,

che così facendo, il ricorrente non spiega né tanto meno motiva perché il
giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti
manifestamente inesatti (cfr. 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) ai sensi dell'art.
97 cpv. 1 LTF,

che nemmeno sorregge il ricorrente allegare il certificato medico della
dott.ssa D.________ del 20 dicembre 2019, d'acchito inammissibile in quanto
costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con
gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2
pag. 23 con riferimenti),

che in merito al calcolo della graduazione dell'invalidità, effettuato con il
metodo ordinario del raffronto dei redditi, il ricorrente contesta il reddito
da valido limitandosi a indicare che il Tribunale cantonale non sarebbe entrato
nel merito dell'eccezione sollevata relativa alla mancata considerazione dei
dati da lui forniti all'amministrazione,

che tale censura, oltre a essere formulata in termini apodittici, non trova
riscontro nel giudizio del Tribunale cantonale, in cui è stato espressamente
analizzato e concluso, a titolo abbondanziale, che il risultato finale non
sarebbe cambiato, anche impiegando il reddito da valido indicato dal
ricorrente,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si
confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso
non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108
cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

che, visto quanto precede, non occorre dare seguito alla domanda di assistenza
giudiziaria del ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr.
ugualmente a tal proposito sentenza 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016 con
riferimenti),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 6 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi