Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 14/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_14/2020

Sentenza del 28 gennaio 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,

Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 novembre 2019 (32.2019.188).

Visto:

l'istanza del 23 ottobre 2019 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino con cui A.________ ha, tra l'altro, domandato la revisione del
precedente giudizio del 15 novembre 2018 che non era entrato nel merito del suo
ricorso contro la decisione del 9 maggio 2018 dell'Ufficio AI a causa della sua
tardività,

il giudizio del 22 novembre 2019 con cui il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha pronunciato l'inammissibilità dell'istanza per carenza di
capacità processuale,

il ricorso del 7 gennaio 2020 (timbro postale) inoltrato personalmente da
A.________ al Tribunale federale, in cui vengono rivendicate molteplici
conclusioni ricorsuali di natura differente,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241),

che le generiche censure formulate in modo meramente appellatorio (sul tema
cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5), in merito alla ricusazione di
cancellieri e giudici del Tribunale federale (cfr. art. 34 segg. LTF), di
quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la
richiesta di conoscerne anticipatamente la composizione (sulla questione cfr.
DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag.43 con riferimenti), sono inammissibili (cfr. da
ultimo sentenza 1B_526/2019 del 28 novembre 2019 con riferimenti),

che per l'art. 42 cpv. 1, 2 e 5 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve
contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto
(art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o
conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), come
pure essere firmato dalla parte autorizzata in quanto tale,

che dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria cantonale emerge che
l'Autorità regionale di protezione 9, sede di Torricella-Taverne, ha istituito
a favore del ricorrente una curatela di rappresentanza (cfr. art. 394 segg. CC)
nella persona di B.________ (cfr. risoluzione n. xxx/2019), a seguito della
quale egli non dispone più, tra l'altro, della facoltà di condurre
personalmente un procedimento amministrativo o giudiziario e i suoi ulteriori
atti,

che tale decisione è un provvedimento cautelare nel senso dell'art. 445 CC e
pertanto essa è immediatamente esecutiva (cfr. p.a. art. 37 cpv. 3 LPAmm/Ti; RL
165.100),

che il vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
parimenti accertato che il Presidente della Camera di Protezione del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, con decreto 6 novembre 2019, ha revocato in via
supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto da A.________ avverso
tale decisione cautelare (art. 450c CC),

che dagli atti all'incarto emerge che l'Autorità regionale di protezione 9,
sede di Torricella-Taverne, ha in seguito decretato, sempre in via cautelare,
la nomina di un "co-curatore", l'avv. C.________, quale sostegno giuridico al
curatore B.________ (risoluzione n. yyy/2019), contro cui il ricorrente ha
interposto reclamo il 23 dicembre 2019, senza riferimento a un'eventuale
richiesta di effetto sospensivo,

che per condurre il processo dinanzi al Tribunale federale A.________ deve per
lo meno essere rappresentato da un curatore,

che anche se A.________ il 7 gennaio 2020 ha inoltrato personalmente il
gravame, si può prescindere dal concedere un congruo termine per sanare tale
vizio conformemente all'art. 42 cpv. 5 LTF in quanto il ricorso, come si vedrà
in seguito, sfugge in ogni modo a un esame di merito,

che in sostanza A.________ nel suo memoriale di ricorso esprime per lo più
critiche di merito, come pure censure inerenti ad altre procedure, le quali
esulano però dall'oggetto del litigio (ovvero l'irricevibilità per carenza di
capacità processuale pronunciata nel giudizio del 22 novembre 2019) e sono
pertanto inammissibili,

che la motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 139 II
233 consid. 3.2 pag. 236 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una
decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica
contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che
un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è
inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo
specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),

che il ricorrente nulla dice a proposito degli accertamenti compiutamente
operati dal giudice cantonale, ovvero che al momento dell'introduzione
dell'istanza di revisione il 23 ottobre 2019 egli era sprovvisto di capacità
processuale in quanto sotto valida curatela di rappresentanza e che la stessa
era dunque irricevibile,

che il ricorrente si limita difatti per lo più a menzionare il successivo iter
procedurale in relazione alla curatela, vale a dire la nomina il 9 dicembre
2019 del "co-curatore" avv. C.________, a suo dire censurabile, come tutta la
procedura svolta disattenderebbe la tutela dei suoi interessi,

che in particolare il ricorrente non può essere seguito allorquando pretende un
accertamento inesatto dei fatti indicati dal Tribunale cantonale nel giudizio
impugnato, il quale ha accertato l'assenza della facoltà di condurre
personalmente un procedimento penale o amministrativo a far tempo dalla
decisione cautelare del 30 settembre 2019 poiché "la Camera di protezione ha
assegnato la rappresentanza all'avv. D.________ che ha richiesto una proroga di
presentazione del reclamo",

che in effetti l'avv. D.________ ha presentato il 23 dicembre 2019 un reclamo
contro il decreto cautelare del 9 dicembre 2019, tra l'altro senza rivendicare
alcunché in materia di effetto sospensivo,

che tale atto non permette di inficiare l'esecutività della decisione del 30
settembre 2019 concernente la curatela di rappresentanza nella persona di
B.________, la quale mantiene tutta la sua validità ed esecutività,

che nel suo gravame il ricorrente si limita pertanto genericamente a censurare
la persona del "co-curatore" avv. C.________, senza confrontarsi con la
pertinente argomentazione posta a fondamento del giudizio d'irricevibilità
oggetto di gravame, ovvero la risoluzione del 30 settembre 2019 immediatamente
esecutiva, di istituzione di un curatore nella persona di B.________, con la
conseguenza che a giusta ragione l'autorità giudiziaria inferiore ha
pronunciato l'irricevibilità dell'istanza interposta personalmente da
A.________,

che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e
b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
al curatore B.________, al co-curatore avv. C.________ e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 gennaio 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi