Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 124/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9C_124/2020

Sentenza del 30 marzo 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________ Sagl,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli
15a, casella postale 2121, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 7 febbraio 2020 (30.2019.35).

Visto:

il ricorso di A.________ Sagl inoltrato al Tribunale federale il 12 febbraio
2020 (timbro postale) contro il giudizio del 7 febbraio 2020 del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino,

la comunicazione del 13 febbraio 2020 con cui, per ordine del Presidente della
II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che, per essere
ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i
quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,

l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non
sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio puòessere sanato
entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),

che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve
contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto
(art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97
cpv. 1 LTF),

che l'oggetto della lite dinanzi al Tribunale cantonale era unicamente la
questione della tempestività dell'opposizione della ricorrente alla decisione
formale del 13 marzo 2019 con cui la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/
IPG (di seguito Cassa) aveva definito che, a partire dal 2015, B.________ aveva
svolto un'attività dipendente per la A.________ Sagl,

che il giudice delegato del Tribunale cantonale, premessa l'irricevibilità
della contestazione dell'affiliazione di B.________ quale dipendente della
ricorrente in quanto esulava dall'oggetto della pronuncia impugnata, ha
confermato la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2019 con la quale la
Cassa ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione datata 21
marzo 2019 contro la decisione formale del 13 marzo 2019,

che l'autorità inferiore ha compiutamente accertato che la ricorrente non
contestava la notifica della decisione formale del 13 marzo 2019 con
raccomandata del 14 marzo 2019 ma che si limitava, senza alcuna prova
sostanziale, ad affermare di avere inoltrato tempestivamente l'opposizione il
21 marzo 2019,

che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che la Cassa ha
ricevuto lo scritto della ricorrente datato 21 marzo 2019 quale allegato di una
e-mail del 14 ottobre 2019,

che il giudice delegato del Tribunale cantonale ha pertanto concluso che la
ricorrente doveva sopportare le conseguenze giuridiche dell'assenza di prova
dell'asserito tempestivo invio dell'opposizione del 21 marzo 2019 contro la
decisione del 13 marzo 2019, considerato altresì che nemmeno essa aveva
sostenuto di non aver potuto effettuare a tempo l'opposizione, esonerando così
l'autorità da un'analisi dei presupposti per una restituzione dei termini ai
sensi dell'art. 41 LPGA,

che, sul tema oggetto della vertenza, la ricorrente si limita unicamente a
domandarsi, per di più in maniera meramente appellatoria e pertanto già di per
sé inammissibile (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con
riferimenti) se il proprio scritto del 21 marzo 2019 non sia stato smarrito
negli uffici della Cassa,

che così facendo, la ricorrente, senza confrontarsi con i considerandi del
giudizio impugnato, non spiega né tanto meno motiva (sulla questione della
motivazione riferita al tema della causa, cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag.
236 con riferimenti), perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto
(cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o si fonderebbe su
accertamenti manifestamente inesatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF (cfr. DTF
142 III 364 consid. 2.4 pag. 367 seg.; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),

che in definitiva la ricorrente non è stata in grado di fornire la prova circa
l'avvenuto tempestivo invio dello scritto datato 21 marzo 2019 e la sola
ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è
sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale
federale (cfr. DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.),

che si rileva altresì che è inammissibile anche in questa sede la censura
riferita al preteso statuto di indipendente di B.________ nei confronti della
ricorrente, in quanto estranea all'oggetto del presente litigio,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si
confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso
non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108
cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi