Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.96/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_96/2020

Sentenza del 5 marzo 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Muschietti, Koch,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Istanza di indennizzo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 2 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(incarto 60.2019.272).

Fatti:

A. 

In seguito a un esposto penale del 22 marzo 2018 contro A.________ relativo al
mancato adempimento di contratti, il pubblico ministero ha aperto un incarto
per i reati di truffa, falsità in documenti e delitto alla legge federale
contro la concorrenza sleale, conferendo mandato alla polizia di sentire la
denunciante, nonché lo stesso A.________. Questi è stato interrogato il 29
marzo 2019 in presenza del suo avvocato di fiducia. Dopo la trasmissione da
parte di A.________ dei contratti conclusi con la denunciante, il 16 settembre
2019 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale e
respinto l'istanza di indennizzo presentata da A.________ con riferimento sia
alle spese legali sia al danno materiale.

B. 

Con sentenza del 2 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il
reclamo interposto da A.________ contro il diniego di indennità. In breve, per
quanto attiene alle spese legali, i giudici cantonali hanno rilevato che,
nonostante l'oggettiva gravità dei reati ipotizzati, la fattispecie era
semplice tanto in fatto quanto in diritto: il caso è stato risolto subito dopo
la trasmissione dei contratti in originale da parte di A.________. In relazione
al danno materiale, la CRP non è entrata nel merito del reclamo, perché privo
di motivazione al riguardo.

C. 

Con uno scritto redatto in tedesco A.________ impugna questo giudizio dinanzi
al Tribunale federale, postulando il suo annullamento e il rinvio della causa
all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Invitati a esprimersi sul ricorso, la CRP si è rimessa al giudizio di questo
Tribunale, senza presentare osservazioni, mentre il Ministero pubblico del
Cantone Ticino è rimasto silente.

Diritto:

1. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto
dell'insorgente (art. 42 cpv. 1 LTF), non adducendo egli motivi per scostarsi
da questa regola.

2. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
del rimedio esperito (DTF 145 I 239 consid. 2).

2.1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una
decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; v.
DTF 139 IV 206 consid. 1) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è
proponibile e sotto i citati aspetti ammissibile.

2.2. Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo
Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In
linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere
l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza
cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito
della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali
esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione
dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata,
permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere
nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2; v. pure sentenza 6B_1045/2017 del 27
aprile 2018 consid. 1.1). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di
annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa
all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile
quando il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire
esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo
presupposto, a meno che esso non risulti senz'altro dalla decisione impugnata
(DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2).

In concreto l'insorgente formula delle conclusioni meramente cassatorie, senza
cifrare le sue pretese di indennizzo. L'impugnativa tuttavia sfugge alla
sanzione dell'inammissibilità, nella misura in cui dalla lettura della sentenza
impugnata risultano gli importi richiesti sulla base dell'art. 429 CPP, ovvero
fr. 3'288.05 per spese legali e fr. 3'000.-- per danno materiale.

2.3. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone alla parte ricorrente di motivare il
proprio gravame, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto. Per conformarsi a questo obbligo di motivazione, l'insorgente deve
confrontarsi almeno brevemente con le considerazioni della decisione contestata
che reputa lesive del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

Nella misura in cui il ricorrente sembra censurare il mancato riconoscimento
dell'indennizzo per il danno materiale, l'impugnativa si appalesa d'acchito
inammissibile, per difetto di pertinente motivazione. In merito a questo
aspetto la CRP ha dichiarato il reclamo irricevibile perché non motivato. In
questa sede l'insorgente avrebbe dunque dovuto confrontarsi con le ragioni
esposte nella sentenza impugnata e spiegare per quali motivi la ritenuta
irricevibilità violerebbe il diritto. Invece di ciò egli si limita a
ridiscutere il diritto a un indennizzo per il danno materiale. L'esame
dell'impugnativa si limiterà pertanto alla sola questione dell'indennizzo per
le spese legali.

3. 

Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. I reati
contestatigli non sarebbero delle infrazioni bagatella, trattandosi
rispettivamente di due crimini e di un delitto. Non avendo avuto accesso agli
atti prima del suo interrogatorio e non essendogli stata comunicata l'identità
della denunciante, nonostante esplicita richiesta in tal senso, non avrebbe
potuto valutare la gravità dei fatti imputatigli. Inoltre, in occasione del suo
interrogatorio dinanzi alla polizia, sarebbe emersa l'esistenza di un'ulteriore
denuncia. A tutto ciò si aggiungerebbe la sua incapacità psichica di
confrontarsi con la polizia a causa di vicissitudini passate. Tutti questi
elementi farebbero apparire ragionevole l'assistenza di un avvocato.

3.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente
assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha
diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali. L'indennizzo copre in particolare gli onorari
dell'avvocato, purché il ricorso a un legale proceda da un adeguato esercizio
dei diritti procedurali. Lo Stato assume le relative spese unicamente se il
patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo
fattuale o giuridico e se il volume di lavoro e conseguentemente l'onorario
dell'avvocato erano giustificati (DTF 142 IV 45 consid. 2.1).

L'assegnazione di un'indennità per le spese della difesa ai sensi dell'art. 429
cpv. 1 lett. a CPP non è circoscritta ai casi di difesa obbligatoria previsti
dall'art. 130 CPP, ma può essere estesa a quelli in cui il ricorso a un
avvocato risulti semplicemente ragionevole. Non bisogna infatti dimenticare che
il diritto penale materiale e quello processuale sono complessi e fonte di
difficoltà per le persone non abituate a praticarli. Chi si difende da solo è
suscettibile di ritrovarsi in una situazione meno favorevole e ciò non dipende
necessariamente dalla gravità del reato rimproverato. Non è pertanto possibile
partire dal presupposto che, in materia di contravvenzioni, solo l'imputato
debba di regola farsi carico delle sue spese di patrocinio. In altri termini,
nel vagliare il carattere ragionevole del ricorso ai servizi di un avvocato,
occorre prendere in considerazione la gravità del reato, la complessità del
caso in fatto o in diritto, la durata della procedura e le ripercussioni sulla
vita personale e professionale dell'imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1).
Comunque, nell'ambito di crimini o delitti, far capo a un avvocato può essere
considerato un esercizio non adeguato dei diritti procedurali solo in casi
eccezionali, come ad esempio quando il procedimento è abbandonato già dopo il
primo interrogatorio (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

Determinare se il ricorso a un avvocato costituisca un esercizio adeguato dei
diritti procedurali e se possa di conseguenza essere riconosciuta all'imputato
un'indennità per le spese di difesa secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è una
questione che concerne l'applicazione del diritto federale e che il Tribunale
federale esamina di principio liberamente. Si impone tuttavia un certo riserbo
quando si tratta di statuire sulla valutazione eseguita dalla Corte cantonale,
in particolare riguardo alla determinazione del dispendio adeguato all'attività
del patrocinatore nel singolo caso (DTF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

3.2. Pur evidenziando l'oggettiva gravità dei reati, la CRP ha rilevato come il
caso fosse semplice sotto il profilo tanto fattuale quanto giuridico. Il
procedimento è stato infatti abbandonato subito dopo la trasmissione da parte
del ricorrente degli originali dei contratti che non risultavano alterati,
contrariamente alla tesi della denunciante. La soluzione del caso quindi si è
avuta con la semplice produzione di detti documenti. In occasione del suo
interrogatorio, l'insorgente si è avvalso della facoltà di non rispondere con
riguardo alla fattispecie oggetto di denuncia e si è impegnato a far pervenire
al magistrato inquirente gli originali dei noti contratti, dichiarando la sua
disponibilità a collaborare dopo l'ottenimento di maggiori informazioni sui
fatti rimproveratigli. L'asserita incapacità psichica di confrontarsi
serenamente con la polizia, continua la CRP, non è comprovata ed è addirittura
smentita dagli atti stessi dell'incarto, da cui risulta annoverare tra i
clienti della sua attività la polizia comunale di Zurigo, ovvero un'autorità
che temerebbe. Eventuali difficoltà del procedimento, che per suo dire avrebbe
avuto semmai unicamente natura civile, sono da ricondurre alla condotta del
ricorrente. In simili circostanze, concludono i giudici cantonali, non vi è
spazio per un'indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

3.3. Nella misura in cui l'insorgente si avvale di un suo stato di angustia che
si manifesterebbe quando avrebbe a che fare con la polizia, egli si scosta in
modo inammissibile dai fatti accertati dalla CRP (art. 105 cpv. 1 LTF), senza
dimostrarne l'arbitrarietà (art 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF). Non pretende
in alcun modo aver comprovato una sua incapacità psichica di confrontarsi con
la polizia, non è dunque possibile tenerne conto in questa sede. Per il resto,
ribadisce la gravità dei reati prospettati nella denuncia, ma non illustra
quali difficoltà in fatto o in diritto avrebbe presentato la fattispecie. È
vero che non risulta aver avuto accesso agli atti prima del suo interrogatorio.
Si rammenta tuttavia che l'imputato, patrocinato o meno, non può prevalersi di
alcun diritto di consultare gli atti del procedimento penale antecedentemente
al suo primo interrogatorio da parte della polizia (art. 101 cpv. 1 CPP; DTF
137 IV 172 consid. 2.3). Peraltro, proprio in occasione di tale interrogatorio,
il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere, impegnandosi
comunque a fornire all'autorità gli originali dei contratti oggetto della
procedura. Subito dopo la loro trasmissione, il procedimento è stato
abbandonato, senza ulteriori atti istruttori. Non si scorge poi, e
l'impugnativa è silente al riguardo, quali eventuali ripercussioni sulla vita
personale o professionale dell'insorgente avrebbe potuto avere tale
procedimento, la cui durata è stata tutto sommato limitata, tenuto conto che,
nonostante la sua dichiarata disponibilità a chiarire i fatti, egli ha
procrastinato la sua audizione, rifiutato di rispondere alle domande postegli
dalla polizia e ritardato l'invio dei contratti, come emerge dalla sentenza
impugnata. Rilevasi ancora che l'esistenza di una seconda denuncia non
influisce sulle difficoltà che la fattispecie oggetto del decreto di abbandono
poteva comportare e d'altronde neppure è preteso nel ricorso. Nelle concrete
circostanze, il ricorso a un avvocato non costituiva pertanto un esercizio
adeguato dei diritti procedurali e il rifiuto della CRP di accordare
un'indennità per le spese legali non viola di conseguenza l'art. 429 cpv. 1
lett. a CPP.

4. 

Per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato.

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 marzo 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy