Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.57/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_57/2020

Sentenza del 4 febbraio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,

2. Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,

patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,

opponenti.

Oggetto

Istanza di revisione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n.
17.2019.231).

Considerando:

che, per quanto qui interessa, con sentenza del 26 gennaio 2016 la Corte di
appello e di revisione penale (CARP) ha in particolare dichiarato A.________
autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari, per avere il 5 agosto 2013, a X.________, usato minaccia nei
confronti di un Consigliere di Stato per tentare di costringerlo a compiere un
atto che rientrava nelle sue attribuzioni, e di impedimento di atti
dell'autorità, per avere a Y.________, il 29 luglio 2013, presso un esercizio
pubblico, intralciato gli agenti della polizia cantonale nella posa dei sigilli
ai locali;

che, con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, il Tribunale federale ha
respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale
presentato dall'imputato contro il giudizio della Corte cantonale;

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 13 settembre 2019
A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione giusta l'art. 410
lett. a CPP della predetta sentenza cantonale;

che, con sentenza dell'11 dicembre 2019, la Corte cantonale ha respinto
l'istanza;

che i precedenti giudici hanno in particolare ritenuto l'asserita nuova
circostanza addotta dall'istante con riferimento alla condanna per il reato di
tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari irrilevante per
il giudizio, rilevando altresì ch'egli ne era a conoscenza sin dall'inizio ed
avrebbe potuto presentarla nel procedimento penale;

che, per quanto concerne la condanna per il reato di impedimento di atti
dell'autorità, la CARP ha rilevato che il fatto da lui invocato era già stato
portato a conoscenza dei giudici cantonali in precedenza ed era parimenti
irrilevante per l'esito del giudizio di merito;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 16
gennaio 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e
di accogliere la sua istanza di revisione;

che, in via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale per
una nuova decisione;

che il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1,
168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che, nella fattispecie, la CARP ha negato l'esistenza di un motivo di revisione
ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, siccome i "nuovi" fatti o mezzi di
prova addotti dal ricorrente non erano in concreto rilevanti;

che, con riferimento al reato di tentata violenza o minaccia contro le autorità
e i funzionari, i precedenti giudici hanno ritenuto che la circostanza che il
ricorrente intenderebbe dimostrare, vale a dire l'esistenza di un buon rapporto
tra lui e i maggiori rappresentanti del movimento politico cui apparteneva il
Consigliere di Stato in questione, non è suscettibile di influenzare
l'accertamento dei fatti relativi al comportamento del 5 agosto 2013 oggetto
della condanna;

che, relativamente al reato di impedimento di atti dell'autorità, la Corte
cantonale ha ritenuto che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui,
durante l'intervento della polizia del 29 luglio 2013 egli sarebbe stato al
telefono con il proprio legale, il quale gli avrebbe fornito indicazioni sulla
condotta da assumere in quel frangente, era già stata portata all'attenzione e
vagliata dai primi giudici e dalla CARP stessa nel contesto del giudizio
penale;

che, al riguardo, la CARP ha accertato come, a prescindere dalla questione di
sapere chi fosse l'interlocutore telefonico, il ricorrente non gli aveva mai
chiesto consigli su come comportarsi in occasione dell'intervento di polizia;

che, nel ricorso al Tribunale federale, il ricorrente non si confronta
puntualmente con le esposte considerazioni della Corte cantonale e non dimostra
quindi, con una motivazione chiara e precisa, che la CARP avrebbe negato a
torto la rilevanza, con riferimento ai comportamenti incriminati del 5 agosto
2013 e del 29 luglio 2013, dei fatti e delle prove addotte con l'istanza di
revisione;

che il ricorrente non considera gli accertamenti di fatto su cui si basa la
sentenza di condanna per i due citati reati e non sostanzia quindi una
violazione dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP con una motivazione conforme alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il
gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che, peraltro, il ricorrente non sostanzia minimamente un suo stato di
indigenza;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere
accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 4 febbraio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni