Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.102/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_102/2020

Sentenza del 2 marzo 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,

2. B.________,

patrocinata dagli avv. Luca Marcellini e Maria Galliani,

opponenti.

Oggetto

Ripetuta violazione del dovere d'assistenza o educazione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 3 dicembre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino (incarto n. 17.2018.164+222).

Considerando:

che, con sentenza del 29 marzo 2018, la Corte delle assise criminali ha
dichiarato A.________ autore colpevole di violazione del dovere di assistenza o
educazione, ripetuta e consumata, per avere, in qualità di tutore della minore
B.________, nata nel 2005, a X.________ e in altre località del Cantone Ticino,
dal 15 marzo 2011 al 12 aprile 2012, violato e trascurato il dovere di
assistenza e di educazione verso la sua pupilla durante il di lei affidamento a
due genitori affidatari, omettendo di prendere le misure necessarie a
protezione della bambina ed in tal modo avendone esposto a pericolo lo sviluppo
fisico e psichico;

che A.________ è per contro stato prosciolto dall'imputazione di
favoreggiamento;

che, accertata una violazione del principio di celerità, l'imputato è stato
condannato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni;

ch'egli è inoltre stato condannato a versare all'accusatrice privata B.________
un'indennità di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale;

che, con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte di appello e di revisione
penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto un appello dell'imputato contro il
giudizio di primo grado, confermandolo;

che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale
del 23 gennaio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto
dall'imputazione di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione e
di riconoscergli un indennizzo di fr. 67'237.70 per le spese legali da lui
sostenute nel procedimento penale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145
II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di
contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle
prove;

che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono infatti di principio
vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in
modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid.
2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv.
1 e art. 97 cpv. 1 LTF);

che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid.
2.4);

che, in questa ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii
agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122
consid. 3.3);

che, per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono
manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e
rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);

che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto
disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli
accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte
cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il
diritto;

che il ricorrente critica genericamente il giudizio di condanna esponendo la
propria versione dei fatti, ma non spiega in modo chiaro e preciso,
conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i
giudici della CARP sarebbero incorsi nell'arbitrio, segnatamente perché
determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente
insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una
svista manifesta (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1,
8 consid. 2.1);

che, in particolare, il lungo esposto della fattispecie presentato dal
ricorrente non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare le
constatazioni di fatto contenute nella sentenza della CARP, delle quali non è
sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020
consid. 3.2 e riferimenti);

che il ricorrente si limita a ridimensionare le sue responsabilità esponendo la
propria versione dei fatti, adducendo di avere avuto fiducia nei genitori
affidatari, facendo sostanzialmente riferimento a stralci di verbali
d'interrogatorio, criticando l'inchiesta condotta dal Procuratore pubblico e
lamentando la mancata estensione della stessa ad altre persone, in particolare
a funzionari superiori;

ch'egli muove critiche al magistrato inquirente anche con riferimento
all'accusa di favoreggiamento (art. 305 CP), dalla quale è tuttavia stato
prosciolto già in prima istanza e che esula pertanto dall'oggetto del litigio;

ch'egli non si confronta per contro specificatamente con la sentenza del 3
dicembre 2019 della CARP, unico oggetto della procedura ricorsuale al Tribunale
federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF), in particolare con le inattività a partire
dal 15 marzo 2011 rimproverategli dalla Corte cantonale in modo puntuale e
ritenute lesive dei suoi obblighi di assistenza e di educazione (cfr. sentenza
impugnata, consid. 14, pag. 57 segg.);

che, in tali circostanze, il ricorrente non sostanzia nemmeno una violazione
dell'art. 219 CP;

ch'egli critica l'accertamento della CARP secondo cui, ritenuto che ad ogni
caso di tutela o curatela affidatogli occorreva dedicare, in linea di massima,
75 ore all'anno, egli aveva all'epoca dei fatti un grado di occupazione che
superava il 150 %;

che il ricorrente non dimostra tuttavia che l'accertamento relativo al suo
carico di lavoro, dedotto dalla Corte cantonale sulla base di 30-35 casi di
tutela o curatela da lui mediamente seguiti, in aggiunta ad una percentuale di
occupazione del 40 % in ambito sociale, sarebbe in chiaro contrasto con
determinati atti e manifestamente insostenibili;

ch'egli non rende nemmeno seriamente verosimile che l'eliminazione di un
eventuale vizio nell'accertamento del suo grado di occupazione sarebbe
determinante per l'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF);

che peraltro, se, come sembra sostenere il ricorrente, il suo carico di lavoro
era inferiore a quello accertato dalla CARP, le manchevolezze e le inazioni
rimproverategli sarebbero ancora più inspiegabili;

che il ricorrente contesta inoltre l'accertamento della CARP, secondo cui egli
non ha riferito agli istituti di accoglienza, ai quali si era rivolto per
collocare la pupilla, che si trattava di un'urgenza;

che, al riguardo, egli si limita tuttavia a criticare le modalità con cui il
Procuratore pubblico ha condotto l'inchiesta, asserendo in particolare che la
domanda postagli in sede di interrogatorio non era pertinente, trattandosi di
istituti già di per sé destinati ai casi d'emergenza;

che, con questa argomentazione, egli non sostanzia arbitrio alcuno e non si
confronta con il considerando 11.g della sentenza impugnata (pag. 53), in cui
la CARP ha pure rilevato che, contraddicendosi, il ricorrente aveva addirittura
sostenuto che per lui la questione non era urgente;

che il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe interpretato a torto
come ammissione di colpevolezza il suo silenzio all'osservazione della
Presidente al dibattimento d'appello, secondo cui i genitori affidatari non
avevano fatto subire gli stessi trattamenti "estetici" ai loro figli naturali;

che, in realtà, la CARP ha semplicemente rilevato che il silenzio del
ricorrente a tale constatazione da parte della Presidente avvalorava la natura
difensiva della sua ritrattazione, avendo egli stesso inizialmente ritenuto
inadeguati i trattamenti "estetici", siccome diseducativi e dannosi per la
salute della pupilla, per poi ridimensionare in seguito questa valutazione,
asserendo che detti trattamenti non sarebbero stati preoccupanti (cfr. sentenza
impugnata, consid. 8a e 8.a.1, pag. 33 segg.);

che la censura travisa la portata della sentenza impugnata, non sostanzia
arbitrio alcuno ed appare di conseguenza inammissibile in questa sede;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono di conseguenza essere
accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo presentata il 25 febbraio 2020 dal ricorrente;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 2 marzo 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni