Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.100/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_100/2020

Sentenza del 27 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Opposizione tardiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.302).

Considerando:

che, con decreto di accusa del 22 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha
ritenuto A.________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di
fr. 60.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 400.--;

che, contro il decreto di accusa, A.________ ha presentato un'opposizione del 4
agosto 2019, spedita al Ministero pubblico il 7 agosto 2019;

che, con decisione del 7 ottobre 2019, il Presidente della Pretura penale ha
dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome tardiva;

che, con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro la
decisione pretorile;

che la Corte cantonale ha confermato la tardività dell'opposizione al decreto
di accusa ed ha negato l'adempimento delle condizioni per una restituzione del
termine per presentarla;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 23 gennaio 2020 al
Tribunale federale, presentando ulteriore documentazione il 24 gennaio 2020;

che il ricorrente contesta la commissione del reato e chiede di accertarne
l'insussistenza;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1,
168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto
disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli
accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte
cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il
diritto;

che in concreto l'oggetto del litigio è infatti circoscritto alla questione
della tardività dell'opposizione al decreto di accusa, come pure alla reiezione
dell'istanza di restituzione del termine;

che spettava quindi al ricorrente spiegare in modo puntuale perché la Corte
cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 85, 94 cpv. 1 e 354
CPP, accertando la tardività dell'opposizione e l'assenza dei presupposti per
una restituzione del termine per presentarla;

che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla questione della tardività
dell'opposizione, ma contesta di avere commesso l'infrazione alle norme della
circolazione stradale addebitatagli;

che tale argomentazione esula tuttavia dal tema del litigio ed è pertanto
inammissibile;

che il ricorrente accenna invero in modo generico a suoi "problemi di salute",
che gli avrebbero verosimilmente impedito di agire tempestivamente;

ch'egli non fa tuttavia valere l'adempimento delle condizioni per una
restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa;

che una restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP è infatti esclusa
quando è data una qualsiasi colpa dell'istante nell'inosservanza del termine,
quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/
2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.);

che, secondo la giurisprudenza, nel caso di uno stato di malattia, l'affezione
deve essere tale da impedire al ricorrente di agire personalmente entro il
termine in questione o di incaricare una terza persona di eseguire l'atto
processuale, ciò che deve essere provato con certificati medici pertinenti
(cfr. sentenze 6B_1119/2018 del 23 novembre 2018; 6B_1039/2016 del 21 dicembre
2016 consid. 3.2 e rinvii);

che in questa sede il ricorrente non dimostra, né rende seriamente verosimile,
che simili estremi sarebbero realizzati nella fattispecie;

che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e
può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio,
essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF);

che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica di
rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni