Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.35/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_35/2020

Sentenza del 2 marzo 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

C.________,

opponente.

Oggetto

rapporti di vicinato,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2020 dalla Camera civile dei
reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.50).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha, con decisione 21 agosto
2018, accolto la petizione di C.________, facendo ordine a A.________ e
B.________ di consentirle il passaggio sul loro fondo (xxx di Z.________)
affinché possa eseguire opere di manutenzione al muro di cinta situato sul suo
mappale (yyy) mediante un indennizzo giornaliero di fr. 200.-- e precisando le
modalità di esercizio di tale diritto di riposizione. Il Giudice di prime cure
ha invece respinto l'azione riconvenzionale di A.________ e B.________, volta
segnatamente all'eliminazione di sporgenze sul loro fondo e all'ottenimento di
un risarcimento per l'illecita occupazione del loro mappale causata da sassi
che si sarebbero staccati dal già citato muro di cinta.

Mediante sentenza 20 gennaio 2020 la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ e
B.________. I Giudici cantonali hanno precisato che, per quanto concerne il
diritto di riposizione, nel frattempo i lavori di manutenzione erano stati
eseguiti, per cui al proposito il reclamo era privo d'oggetto. Riguardo
all'azione riconvenzionale, essi hanno ritenuto che la richiesta di
eliminazione di sporgenze non era sufficientemente determinata, dato che non
era possibile stabilire in base agli atti (e meglio alla perizia) dove fossero
situati gli sconfinamenti, mentre la richiesta di risarcimento era priva di una
dimostrazione dell'ammontare dell'asserito pregiudizio.

2. 

Con ricorso 24 febbraio 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di
tale sentenza e della decisione pretorile.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3. 

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario "
con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.-- ", che non raggiunge pertanto
quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso
in materia civile. In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio
può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art.
116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della
costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma
esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2
LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati
violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244
consid. 2.2).

Nel rimedio qui discusso i ricorrenti si oppongono in realtà soltanto al
mancato accoglimento della loro richiesta volta all'eliminazione di sporgenze
sul loro fondo. Laddove lamentano la violazione dell'art. 641 CC, dimenticano
tuttavia che è una semplice norma di legge e non un diritto costituzionale.
Nella misura in cui sembrano invece rimproverare ai Giudici cantonali una
violazione degli art. 26 Cost. ("calpestano il diritto di proprietà che è
garantito in Svizzera") e 9 Cost. ("valutazione manifestamente errata dei mezzi
di prova" per non essersi rivolti, d'ufficio, ad un geometra revisore per far
esaminare la perizia), i ricorrenti si limitano a formulare generiche
argomentazioni e ad opporre la loro opinione a quella del Tribunale cantonale,
e non soddisfano quindi le severe esigenze di motivazione dei combinati art.
117 e 106 cpv. 2 LTF.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art.
117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini