Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.37/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_37/2020

Sentenza del 21 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano.

Oggetto

sospensione dei pignoramenti,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.76).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

L'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha pignorato la rendita d'invalidità
LAINF spettante a A.________ presso la B.________SA eccedente il suo minimo
esistenziale, in favore del gruppo n. 1 (composto di 8 esecuzioni), del gruppo
n. 2 (composto di 13 esecuzioni) e del gruppo n. 3 (composto di 7 esecuzioni).

L'UE ha, mediante decisione 10 settembre 2019, respinto l'istanza 5 settembre
2019 con cui A.________ aveva chiesto di sospendere ogni pignoramento della sua
rendita presso la B.________SA e la distribuzione dei ricavi in favore del
gruppo n. 2, autorizzandola tuttavia ad accedere al proprio fascicolo di
pignoramento.

2. 

Con sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso inoltrato da
A.________ avverso la decisione dell'UE del 10 settembre 2019.

La Corte cantonale ha spiegato di essersi già pronunciata sulla questione
dell'asserita incompetenza territoriale dell'UE per effetto del trasferimento
all'estero della ricorrente (a dire di quest'ultima avvenuto già il 31 dicembre
2017, come certificherebbe il controllo abitanti di Lugano) con decisione 3
dicembre 2018 cresciuta in giudicato, per cui, d'indole procedurale, la
questione non può più essere rimessa in discussione. Il registro del controllo
abitanti attesterebbe del resto tuttalpiù il domicilio secondo il diritto
amministrativo, che non corrisponde necessariamente al domicilio esecutivo
dell'art. 46 cpv. 1 LEF.

I Giudici cantonali hanno poi indicato che la censura contro la decisione
dell'UE di limitare il pignoramento del reddito in favore del gruppo n. 1 a
sole 6 mensilità invece che 12, rispettivamente di eseguire il pignoramento in
favore del gruppo n. 2 in 12 mensilità, era tardiva e comunque tale decisione
non era nulla: nullo è soltanto il pignoramento che dura più di un anno (art.
93 cpv. 2 LEF). In ogni modo, l'accoglimento della tesi ricorsuale secondo cui
il gruppo n. 2 sarebbe stato favorito rispetto al gruppo n. 1 condurrebbe
semmai al versamento delle mensilità percepite in troppo dai creditori del
gruppo n. 2 a quelli del gruppo n. 1, e non all'escussa.

La Corte cantonale ha infine precisato che, trattandosi in concreto di un
pignoramento di un avere trasformatosi in denaro in seguito al pagamento fatto
dal terzo debitore, la domanda di realizzazione (ovvero di trasformazione in
denaro) da parte dei creditori era superflua.

3. 

Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

4. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo
conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

In concreto la ricorrente lamenta la violazione degli art. 22 cpv. 1, 53, 93,
97 cpv. 2, 110, 115, 116 cpv. 1, 121, 116-121 e 144-150 LEF, nonché degli art.
5, 9 e 29 Cost. Il suo rimedio non soddisfa tuttavia le predette esigenze di
motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato
dell'UE (che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF). Nella
misura in cui le sue censure sono invece rivolte contro la sentenza cantonale
(definita "errata", " falsa" e "neppure motivata" per non aver riconosciuto la
carente giurisdizione dell'UE, la nullità della distribuzione dei ricavi in
favore del gruppo n. 2 e la mancanza di una domanda di realizzazione), ella si
limita a contestare in modo apodittico e superficiale i dettagliati e
pertinenti ragionamenti sviluppati dall'autorità di vigilanza (supra consid.
2).

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 21 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini