Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.35/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_35/2020

Sentenza del 21 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

B.________,

Oggetto

annullamento/sospensione dell'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza (15.2019.55).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

L'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE), con decisione 28 giugno 2019, ha
respinto la richiesta 26 giugno 2019 di A.________ di annullare o sospendere
l'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________.

Mediante sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso inoltrato da
A.________ avverso tale provvedimento dell'UE. Secondo la Corte cantonale, la
questione dell'asserita mancanza di un foro esecutivo in Svizzera è stata
definitivamente risolta nella sentenza 5A_406/2019 del Tribunale federale del 3
giugno 2019, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'escussa
contro la decisione 23 aprile 2019 mediante cui l'autorità di vigilanza aveva
ritenuto che la sua partenza per l'estero, notificata il 4 ottobre 2018, non
aveva influito sulla validità dell'esecuzione, dato che l'avviso di
pignoramento le era stato notificato prima, ossia il 30 agosto 2018 (v. art. 53
LEF). Per i Giudici cantonali, la proposta di giudizio del Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018 (con cui l'escussa è stata condannata
a pagare alla creditrice procedente fr. 4'403.-- oltre interessi e spese) va
inoltre considerata cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata
tempestivamente da quando la ricorrente ne ha avuto conoscenza.

2. 

Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo
conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

In concreto la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 lett. b della
legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR; RL 280.220] e degli art. 17, 18 e 53 LEF, nonché
9 e 29 Cost. Il suo ricorso non soddisfa tuttavia le predette esigenze di
motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato
dell'UE (che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF) oppure
laddove esse sono nuove e quindi inammissibili in questa sede (DTF 143 III 290
consid. 1.1), come il rimprovero secondo cui la sua richiesta 26 giugno 2019
depositata all'UE avrebbe dovuto essere trattata quale istanza di revisione.
Per il resto, ella si limita a ripresentare "l'eccezione di incompetenza
territoriale" per effetto del suo preteso trasferimento all'estero in data 31
dicembre 2017 e "l'eccezione di difetto di notificazione" della proposta di
giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018,
criticando gli argomenti dei Giudici cantonali unicamente in modo apodittico e
superficiale.

4. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF. Dato l'esito del gravame, non occorre esaminare se possa essere
congiunto con il ricorso 5A_37/2020 (pure deciso in data odierna), come
proposto dalla ricorrente.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 21 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini