Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.33/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_33/2020

Sentenza del 21 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

B.________.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.54).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Nell'esecuzione promossa da A.________ nei confronti di B.________ per
l'incasso di fr. 32'401.-- oltre interessi, con sentenza 11 aprile 2019 la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, ha fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di
Lugano (UE) di pignorare l'autovettura dell'escusso (venduta nel frattempo al
fratello di quest'ultimo). Il 17 aprile 2019 l'UE ha pignorato l'autovettura,
attribuendole un valore di stima di fr. 1'000.--.

Rispondendo ad uno scritto 11 giugno 2019 di A.________ che chiedeva di
rettificare il calcolo del minimo vitale dell'escusso e di pignorare un suo
conto di risparmio, con decisione 19 giugno 2019 l'UE ha indicato che un
complemento di pignoramento non era possibile.

2. 

Mediante sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso introdotto da
A.________ contro il provvedimento dell'UE del 19 giugno 2019.

2.1. I Giudici cantonali hanno innanzitutto esaminato la censura ricorsuale
secondo cui lo scritto 11 giugno 2019 avrebbe dovuto essere trattato quale
istanza di revisione della sentenza 11 aprile 2019 dell'autorità di vigilanza
ai sensi dell'art. 26 lett. a della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR; RL 280.220],
osservando che in ogni modo la domanda di revisione sarebbe stata tardiva (v.
art. 28 cpv. 1 LPR) e pure infondata: le circostanze invocate dalla ricorrente
per ottenere una rettifica del calcolo del minimo vitale del debitore non
sarebbero fatti rilevanti che la Camera avrebbe omesso per inavvertenza (come
l'asserita falsità del contratto di locazione dell'escusso, la pretesa nullità
dell'aumento del canone di locazione o l'asserita esistenza di un conto di
risparmio del debitore) oppure non risulterebbero dagli atti (come il fatto che
tre dei quattro figli dell'escusso sarebbero maggiorenni ed eserciterebbero
un'attività lavorativa).

2.2. L'autorità di vigilanza ha poi spiegato che un pignoramento complementare
ex art. 110 cpv. 1 LEF era escluso sia perché altri creditori non avevano
partecipato al procedimento sia perché il termine di partecipazione era
scaduto, che un pignoramento successivo ex art. 115 cpv. 3 LEF non poteva
entrare in considerazione in mancanza di beni nuovamente scoperti e che un
pignoramento complementare d'ufficio ex art. 145 cpv. 1 LEF era prematuro
siccome la sorte esecutiva del predetto veicolo non era ancora definita.

3. 

Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

4. 

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i
motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo
conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché
quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le
esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti
ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente
alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

In concreto la ricorrente lamenta la violazione degli art. 18, 88 cpv. 2, 91,
110, 115 cpv. 2 e 3, 116 e 145 LEF, nonché degli art. 9, 29, 30 Cost. e 6 CEDU.
Il suo ricorso non soddisfa tuttavia le predette esigenze di motivazione.
Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato dell'UE ( che
non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui
le sue censure sono invece rivolte contro la sentenza cantonale, e meglio
contro i dettagliati e pertinenti ragionamenti con cui l'autorità di vigilanza
ha escluso la possibilità di una revisione del calcolo del minimo vitale
dell'escusso (supra consid. 2.1), la ricorrente si limita a definirli -
apoditticamente e superficialmente - "inaccettabili", "senza base legale",
"fuori ogni logica" e "fuorvianti", senza seriamente confrontarsi con essi.

5. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 21 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini