Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.259/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_259/2020

Sentenza del 16 aprile 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti,

opponente,

Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone.

Oggetto

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio (misure supercautelari),

ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2020

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (9.2020.34).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

I coniugi A.________ e B.________ sono i genitori di C.________ (nato nel
2013).

Con decisione supercautelare 28 febbraio 2020, immediatamente esecutiva,
l'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone ha tra l'altro
provvisoriamente privato A.________ del diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio, fatto divieto a B.________ di allontare il figlio dalla
Svizzera e sospeso il diritto di visita del padre (sostituendolo con contatti
telefonici). L'autorità di protezione ha inoltre convocato i genitori a
un'udienza del 26 marzo 2020 per discutere in merito alla conferma, alla
modifica o alla revoca del provvedimento.

Mediante sentenza 31 marzo 2020 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo 27
marzo 2020 introdotto da A.________ avverso la decisione emanata inaudita parte
dall'autorità di protezione, sottolineando in particolare la natura
supercautelare - e quindi non impugnabile - del contestato giudizio (v. art.
314 cpv. 1 combinato con l'art. 445 cpv. 2 CC; DTF 140 III 289 consid. 2). Il
Presidente ha inoltre sottolineato che la decisione supercautelare era in parte
stata superata da una decisione cautelare emanata dall'autorità di protezione
in data 26/27 marzo 2020.

2. 

Con scritto datato 4 aprile 2020 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale
federale. Il ricorrente chiede di ottenere da subito la custodia sul figlio e
di essere sentito dalle autorità ticinesi, ritenendo che la decisione
supercautelare 28 febbraio 2020 sia sproporzionata e appunto lesiva del suo
diritto di essere sentito. Egli chiede anche di sottoporre B.________ a un
esame psicologico e a cure.

Non sono state chieste determinazioni.

3. 

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è
la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in
italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del
ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

4. 

Le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari nell'ambito della
protezione degli adulti e dei minori non sono, in linea di principio,
impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale: il contraddittorio
costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché
il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito (v. art. 75
cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1). Nel caso concreto non si ravvisano
eccezioni al suddetto principio. Il ricorrente, segnatamente, non lamenta alcun
diniego di giustizia da parte della Camera di protezione del Tribunale
d'appello per non essere entrata nel merito del suo reclamo (v. DTF 140 III 289
consid. 1.1; sentenza 5A_828/2018 del 12 ottobre 2018 consid. 4). A ben
guardare, infatti, le sue critiche sono unicamente dirette contro il
provvedimento supercautelare dell'autorità di protezione.

5. 

La richiesta di sottoporre l'opponente a visite mediche e a cure risulta
irricevibile, dato che esula dall'oggetto del presente litigio.

6. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può
essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare
al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

 

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione alle parti, all'Autorità regionale di protezione 11 sede di
Losone e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 16 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini