Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.155/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_155/2020

Sentenza del 30 marzo 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. E.________,

ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne.

Oggetto

curatela,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2020

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (9.2020.6).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di
protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.________
una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio
dei suoi diritti civili nel senso che " non potrà più esercitare i diritti
civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e
davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali
ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà
validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti ". Quale curatore è
stato nominato B.________, di formazione infermiere psichiatrico.

Mediante reclamo 19/30 ottobre 2019 A.________ ha impugnato tale decisione.

Con due decreti 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare
l'effetto sospensivo al reclamo e ha nominato a A.________ un curatore di
rappresentanza giusta l'art. 449a CC nella persona dell'avv. C.________ "con il
compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti all'Autorità
regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di
protezione del Tribunale d'appello". Con decreto 22 gennaio 2020 il Presidente
della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato la revoca
dell'effetto sospensivo al reclamo.

2. 

Nel frattempo, mediante decisione cautelare 9 dicembre 2019 l'Autorità
regionale di protezione 9 ha nominato in favore di A.________ un co-curatore
nella persona dell'avv. D.________, quale sostegno giuridico al curatore
B.________, togliendo ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo. Al
co-curatore è in particolare stato assegnato il compito di rappresentare
l'interessato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo.

A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 23 dicembre 2019.

3. 

Con "ricorso" 18 dicembre 2019 A.________ e E.________ hanno impugnato la
"decisione 01.2018 del 15 gennaio 2018 dell'Autorità regionale di protezione 9
e risoluzioni derivanti" dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino. Tale scritto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione
del Tribunale d'appello, che lo ha trattato quale reclamo giusta gli art. 450
segg. CC.

Mediante sentenza 23 gennaio 2020 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello, dopo aver ritenuto inammissibile la richiesta di
astensione/ricusa di tutti i membri della Camera di protezione in quanto
fondata su argomenti generici e illazioni non dimostrate, ha dichiarato
irricevibile il reclamo in quanto presentato da A.________ per carenza di
capacità processuale. Il Presidente ha invece respinto, nella misura della sua
ricevibilità, il reclamo in quanto presentato da E.________: le sue
contestazioni che miravano a rimettere in discussione decisioni ormai cresciute
in giudicato o per le quali i termini di impugnazione erano prescritti
risultavano irricevibili, mentre la sua censura di violazione dell'art. 401
cpv. 2 CC per la nomina del co-curatore avv. D.________ andava ritenuta priva
di fondamento, già per il fatto che l'autorità di protezione non è legata alle
proposte dei congiunti quanto alla persona del curatore.

4. 

Con ricorso datato 21 febbraio 2020 A.________ e E.________ sono insorti
dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 23
gennaio 2020del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello.
Essi hanno anche chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di conferire
effetto sospensivo al gravame e di conoscere la composizione della Corte
giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno
inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann
(Presidente) e von Werdt nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal
giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

5. 

Con l'allegato 21 febbraio 2020 A.________ ha impugnato anche il predetto
decreto del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
22 gennaio 2020 (supra consid. 1 in fine). Tale impugnativa è stata trattata
separatamente (v. sentenza 5A_154/2020 pronunciata in data odierna).

6. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a
decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta
alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può
essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa,
prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr.
FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ^aed. 2014, n. 17 ad art.
36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni
modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame. 

7. 

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il
gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.

8. 

Si pone inoltre il problema della capacità processuale di A.________, il quale
ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. Siccome tale ricorso risulta
in sostanza rivolto contro l'istituzione, in suo favore, della curatela di
rappresentanza giusta l'art. 394 CC, non si giustifica di far intervenire i
curatori B.________ e avv. D.________, ma ci si potrebbe però chiedere se il
rimedio debba essere trasmesso per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) al curatore di
rappresentanza giusta l'art. 449a CC avv. C.________, se non che i suoi compiti
di rappresentanza sembrano essere limitati alle sole procedure dinanzi
all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera
di protezione del Tribunale d'appello. La questione può tuttavia essere
lasciata aperta, dato che il gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque
ad un esame di merito.

9.

9.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui
non censura la sentenza 23 gennaio 2020 (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento per lesione
della personalità e torto morale).

9.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42
cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i
considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86
consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art.
42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di
diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe:
il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con
un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134
II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a
genericamente rimproverare all'autorità cantonale svariate inadeguatezze
procedurali e svariate inesattezze nell'accertamento dei fatti ed omettono di
confrontarsi in modo serio con le argomentazioni poste a fondamento
dell'impugnata sentenza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di
motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

10. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del
gravame le richieste di conferire effetto sospensivo allo stesso e di
richiamare l'incarto cantonale diventano prive di oggetto.

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare
al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda
frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di
inconvenienza".

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di
Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza ai curatori avv. C.________,
B.________ e avv. D.________.

Losanna, 30 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini