Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.154/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_154/2020

Sentenza del 30 marzo 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne.

Oggetto

effetto sospensivo (curatela),

ricorso contro il decreto emanato il 22 gennaio 2020

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (9.2019.172).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di
protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.________
una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio
dei suoi diritti civili nel senso che " non potrà più esercitare i diritti
civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e
davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali
ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà
validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti ". Quale curatore è
stato nominato B.________, di formazione infermiere psichiatrico.

Mediante reclamo 19/30 ottobre 2019 A.________ ha impugnato tale decisione,
ponendo tra l'altro la questione dell'effetto sospensivo del reclamo ed
invitando tutti i membri della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ad astenersi dal giudizio.

Con due decreti 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare
l'effetto sospensivo al reclamo e ha nominato a A.________ un curatore di
rappresentanza giusta l'art. 449a CC nella persona dell'avv. C.________ "con il
compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti all'Autorità
regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di
protezione del Tribunale d'appello", assegnando a tale curatore un termine di
10 giorni per eventualmente presentare osservazioni scritte sulla revoca
dell'effetto sospensivo. Entro il termine impartito non sono giunte
osservazioni.

Mediante decreto 22 gennaio 2020 il Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di astensione/
ricusa di tutti i membri della Camera di protezione, in quanto fondata su
argomenti generici e illazioni non dimostrate, e confermato la revoca
dell'effetto sospensivo al reclamo (art. 450c CC) già decisa in via
supercautelare il 6 novembre 2019.

2. 

Nel frattempo, con decisione cautelare 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di
protezione 9 ha nominato in favore di A.________ un co-curatore nella persona
dell'avv. D.________, quale sostegno giuridico al curatore B.________,
togliendo ad un eventuale reclamo l'effetto sospensivo. Al co-curatore è in
particolare stato assegnato il compito di rappresentare l'interessato in ogni
processo giudiziario civile o amministrativo.

A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 23 dicembre 2019.

3. 

Con ricorso datato 21 febbraio 2020 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale
federale, postulando l'annullamento del predetto decreto 22 gennaio 2020del
Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Egli ha anche
chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di conferire effetto sospensivo al
gravame e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare
delle spese giudiziarie in via anticipata. Egli ha inoltre invitato i Giudici
federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente) e von Werdt
nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già
partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

4. 

Con l'allegato 21 febbraio 2020 A.________ ha impugnato, assieme alla moglie
E.________, anche un'altra decisione del Presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v.
sentenza 5A_155/2020 pronunciata in data odierna).

5. 

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue
decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante
(DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente
(v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della
sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura
ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza
sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni
terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna
prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere
evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa,
prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr.
FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ^aed. 2014, n. 17 ad art.
36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni
modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame. 

6. 

Il rimedio non è firmato in originale dal ricorrente in violazione delle
esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnargli un
termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il
gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.

7. 

Si pone inoltre il problema della capacità processuale di A.________, il quale
ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. Siccome tale ricorso mira, in
sostanza, a sospendere la curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, non
si giustifica di far intervenire i curatori B.________ e avv. D.________, ma ci
si potrebbe però chiedere se il rimedio debba essere trasmesso per ratifica
(art. 42 cpv. 5 LTF) al curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC avv.
C.________, se non che i suoi compiti di rappresentanza sembrano essere
limitati alle sole procedure dinanzi all'Autorità regionale di protezione 9
sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.
La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame, come si
vedrà in seguito, sfugge comunque ad un esame di merito.

8.

8.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui
non censura il decreto 22 gennaio 2020 (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute
questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre
autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento per lesione
della personalità e torto morale).

8.2. Il decreto impugnato non pone fine al procedimento e costituisce pertanto
una decisione incidentale.

8.2.1. La decisione di inammissibilità del l'istanza di astensione/ricusa di
tutti i membri della Camera di protezione del Tribunale d'appello è
immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale in virtù dell'art. 92
LTF.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1
LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i
considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86
consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art.
42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di
diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe:
la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con
un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa
consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142
III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Ora, nel prolisso e confuso rimedio all'esame, il ricorrente si limita a
genericamente rimproverare all'autorità inferiore la violazione della garanzia
del giudice indipendente e imparziale, ossia degli " art. 47 CPC, nonché [...]
30 cpv. 1 Cost., 55 Cost./TI e 6 n. 1 CEDU ", ed omette di confrontarsi con
l'argomentazione dell'autorità cantonale. Il ricorso non soddisfa pertanto le
esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

8.2.2. La decisione che conferma la revoca dell'effetto sospensivo al reclamo
costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF,
immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un
pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 134 II 192 consid.
1.4). La questione a sapere se tale condizione sia in concreto realizzata può
tuttavia rimanere aperta, dato che il rimedio risulta ancora una volta
insufficientemente motivato per le ragioni esposte di seguito.

Per costante giurisprudenza, la decisione circa l'effetto sospensivo è una
decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la
parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti
costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5).

Nel gravame all'esame il ricorrente sembra rimproverare all'autorità precedente
la violazione degli art. 9, 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost., ma le sue generiche
censure non soddisfano le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2
LTF (supra consid. 8.2.1).

9. 

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e
manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del
gravame le richieste di conferire effetto sospensivo allo stesso e di
richiamare l'incarto cantonale diventano prive di oggetto.

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare
al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda
frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di
inconvenienza".

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di
Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza ai curatori avv. C.________,
B.________ e avv. D.________.

Losanna, 30 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini