Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.116/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_116/2020

Sentenza del 20 aprile 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Marazzi, von Werdt,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Corinne Koller Baiardi,

ricorrente,

contro

1. B.________,

patrocinato dall'avv. Alexander Henauer,

2. C.________,

patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,

opponenti.

Oggetto

relazioni personali (misure cautelari),

ricorso contro la sentenza emanata il 31 dicembre 2019 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2018.92).

Fatti:

A.

A.a. C.________ ha dato alla luce B.________ nell'aprile 2003.

A.b. Nell'ambito dell'azione di paternità e di mantenimento avviata il 12
ottobre 2004 davanti al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, il 29
agosto 2005 A.________ ha dichiarato di riconoscere il figlio. Con decreto
cautelare 21 ottobre 2005 il Pretore lo ha obbligato a versare un contributo
alimentare per B.________ di fr. 1'060.-- mensili dal 1° novembre 2004. Il
Pretore ha poi statuito il 18 giugno 2008 sull'ammissibilità delle prove, dando
avvio all'istruzione. Di fronte al silenzio delle parti, egli ha poi verificato
il 6 agosto 2013 l'esistenza in un interesse pratico e attuale alla
prosecuzione della lite.

Il 26 agosto 2015 Alexander Henauer è stato nominato curatore di rappresentanza
del figlio.

Il 7 luglio 2016 D.________ è stata designata curatrice educativa per la
vigilanza sulle relazioni personali tra padre e figlio. Sin dal 2006 A.________
lamenta infatti difficoltà nell'esercizio dei diritti di visita. L'autorità
tutoria e in seguito l'autorità di protezione dei minori si sono occupate di
molteplici richieste d'intervento formulate dal padre, ma finora non è stato
possibile fissare un assetto definitivo delle relazioni personali.

A.c. Su richiesta di A.________, l'11 settembre 2017 il predetto Pretore ha
esteso per attrazione la propria competenza alla disciplina delle relazioni
personali, della custodia e dell'autorità parentale (questioni in precedenza
trattate dall'autorità tutoria, rispettivamente dall'autorità di protezione dei
minori), fissando alle parti un termine per formulare precise richieste di
giudizio. A.________ ha proposto di affidare il figlio alla madre (riservato il
suo diritto di visita) con autorità parentale congiunta e di nominare uno
specialista in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza per avviare un
percorso di psicoterapia volto a riallacciare le relazioni personali tra lui e
il figlio.

L'8 agosto 2018 A.________ ha presentato un'istanza cautelare per ottenere
misure a protezione del figlio, chiedendo di nominare un terapeuta qualificato
avente " il compito di coadiuvare l'avv. Alexander Henauer a relazionarsi con
il minore in vista della formulazione delle domande di giudizio ", coinvolgendo
anche la curatrice educativa " già in questo stadio della procedura ".

Con decisione cautelare 9 agosto 2018 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha respinto l'istanza.

B. 

Mediante sentenza 31 dicembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ in data 27
agosto 2018.

C. 

Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 6
febbraio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al
Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di accogliere la sua
istanza 8 agosto 2018, subordinatamente di annullarla e di rinviare l'incarto
al Pretore.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il gravame è stato inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla
parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione
alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF)
contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità
ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art.
72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria. Il ricorso in materia civile è
pertanto in linea di principio ammissibile.

Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 113
LTF).

1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, come
ammette anche lo stesso ricorrente. In applicazione dell'art. 98 LTF, il
ricorrente può pertanto unicamente prevalersi della violazione di diritti
costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e
motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo
sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid.
1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).

Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid.
2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile
soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una
norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto
intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve
essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua
motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con
il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella
contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii).

1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi
sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la
rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono
arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2
LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali
(DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).

L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il
divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto
il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva
trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito
della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni
insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non
attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con
rinvii).

2.

2.1. Il Tribunale di appello ha ricordato che al minore sono già stati nominati
due curatori: un curatore di rappresentanza e una curatrice educativa per la
vigilanza sulle relazioni personali tra padre e figlio. Secondo l'autorità
inferiore, la richiesta del ricorrente di affiancare al curatore di
rappresentanza un terapeuta e la curatrice educativa per la stesura delle
proposte di giudizio non può entrare in linea di conto, poiché non compete né a
un terapeuta né a un curatore educativo ingerirsi nella formulazione di atti
processuali. Inoltre, la richiesta del ricorrente comporta in sostanza una
commistione di ruoli: designando un curatore di rappresentanza, una curatrice
educativa e un terapeuta alla preparazione delle conclusioni si creerebbe un
gruppo di figure che opera insieme per uno stesso fine, senza che sia dato di
sapere chi sarà responsabile dell'operazione e come procedere nell'ipotesi in
cui l'uno non accetti la posizione dell'altro, ciò che è inammissibile sotto il
profilo della sicurezza giuridica. Il Tribunale d'appello ha pertanto
confermato la decisione cautelare pretorile.

2.2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 Cost., dell'art. 8 CEDU e
della convenzione del 20 novembre 1989 di New York sui diritti del fanciullo
(RS 0.107).

Nella misura in cui egli lamenta la violazione di varie disposizioni del CC e
del CPC, ossia di diritti non costituzionali, le sue censure risultano di primo
acchito inammissibili.

Inoltre, nella misura in cui l'insorgente critica l'operato delle autorità di
prima istanza e dei curatori, i quali non avrebbero fatto nulla di concreto per
favorire il suo riavvicinamento al minore e per imporre alla madre il rispetto
del diritto del figlio e del padre di vedersi, il suo gravame esula
dall'oggetto del litigio e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

2.2.1. Il ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello di essere incorso
nell'arbitrio per non essersi interessato al bene del minore, " principio
supremo da osservare nel diritto di famiglia ". A suo dire, l'autorità
inferiore avrebbe effettuato un accertamento dei fatti superficiale, che non
tiene conto delle circostanze che dimostrano la necessità del minore di essere
aiutato nel capire ed esprimere, senza condizionamenti, ciò che vuole con
riferimento al suo rapporto con il padre. Il ricorrente spiega che al terapeuta
non verrebbe evidentemente chiesto di formulare domande di giudizio, ma di
parlare con B.________ per " cercare di capire quali siano le sue reali
intenzioni, in modo tale che il curatore di rappresentanza le possa poi
formulare giuridicamente ". Quest'ultimo, infatti, " non è sicuramente in grado
di interpretare quello che B.________ pensa [...], non avendo le competenze
necessarie ".

Il ricorrente si confronta solo in parte con la motivazione dell'autorità
inferiore. Nella misura in cui lo fa, egli non riesce a dimostrare che la
sentenza cantonale - la quale conferma la reiezione della richiesta di
coinvolgere pure un terapeuta o un'altra figura nella formulazione delle
richieste di giudizio del minore - sia arbitraria, anche alla luce del fatto
che, come già spiegato dal Pretore, in ogni modo nelle cause inerenti al
diritto di famiglia che toccano gli interessi del figlio il giudice statuisce
senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC) e,
indipendentemente dalle proposte di giudizio, tutela d'ufficio il bene del
minore. Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta quindi infondata.

2.2.2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione con
gli art. 11, 13 e 14 Cost., e meglio del " diritto del figlio minorenne e del
genitore alla continuità della reciproca frequentazione ". Sottolinea che una
nutrita giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo censura
l'inerzia " delle autorità giudiziarie domestiche nel garantire l'esecuzione
del diritto di visita del genitore non coabitante in casi di elevata
conflittualità tra i genitori ". A suo dire, per quanto è dato di capire,
l'ennesimo diniego pronunciato dal Tribunale d'appello consoliderebbe la
situazione di separazione tra padre e figlio.

La censura, generica e non direttamente attinente alla fattispecie qui
discussa, non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2
LTF e risulta inammissibile.

2.2.3. Il ricorrente ritiene infine che al figlio sarebbe stata negata la
libertà di espressione garantitagli dalla convenzione del 20 novembre 1989 di
New York sui diritti del fanciullo. Se durante i contatti con il curatore di
rappresentanza non vi è alcun sostegno pedagogico, quanto scritto nelle sue
domande di giudizio " può non corrispondere ai suoi desideri e a quello che
sente dentro di sé ".

Anche questa censura, vaga e superficiale, si palesa inammissibile in ragione
della sua carente motivazione.

3. 

Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella
misura della sua ricevibilità.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano spese ripetili, gli opponenti non essendo incorsi in spese della sede
federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini