Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.5/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_5/2020

Sentenza del 7 febbraio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Donzallaz,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501
Bellinzona.

Oggetto

Imposta alla fonte,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2019 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.167).

Fatti:

A. 

La A.________SA, con sede a Lugano, era attiva nella gestione di saloni di
parrucchiere. Nel corso del 2010 la società si è annunciata all'Ufficio delle
imposte alla fonte siccome aveva assunto personale non domiciliato in Svizzera.
Il 5 dicembre 2018 detto Ufficio ha proceduto ad una verifica fiscale da cui è
emerso che la contabilità della società non era stata prodotta e che mancavano
i questionari per i dipendenti nonché gli attestati ricevuta. Constatate
diverse irregolarità l'autorità fiscale ha quindi rettificato l'importo del
tributo dovuto per diversi dipendenti per gli anni 2013 a 2018. Il rapporto di
rettifica è stato notificato alla società il medesimo giorno.

B. 

Il 7 gennaio 2019 la A.________SA ha impugnato il citato rapporto, contestando
in particolare le rettifiche concernenti alcuni impiegati. Rilevando di avere
cessato l'attività alla fine di settembre 2018, adduceva di non potere pagare
l'importo esatto, peraltro difficilmente ricuperabile presso gli ex dipendenti.
Il 23 aprile 2019 l'Ufficio delle imposte alla fonte ha respinto il reclamo.

C. 

La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino,
alla quale la A.________SA si è rivolta il 24 maggio 2019 riproponendo le
stesse censure di quelle formulate in precedenza, ha respinto il gravame con
sentenza del 18 novembre 2019.

In primo luogo ha osservato che il diritto di essere sentita della società era
stato disatteso, la decisione su reclamo non contenendo alcuna motivazione.
Dato però che nel corso del procedimento l'autorità di tassazione aveva
presentato delle osservazioni in cui prendeva posizione sugli argomenti
dell'insorgente, la violazione era di ritenersi sanata, un annullamento con
rinvio al fisco per nuovo giudizio costituendo, a suo parere, solo formalismo.
Rilevato poi che le citate osservazioni erano state notificate all'insorgente,
la Camera di diritto tributario ha ritenuto che poteva entrare nel merito del
gravame. Essa si è quindi pronunciata sulla situazione dei dipendenti,
approvando per ciascuno di loro l'operato dell'autorità di tassazione e
precisando che la società non aveva fornito dei mezzi di prova (i questionari
per dipendenti) idonei a sostanziare le proprie dichiarazioni.

D. 

Il 31 dicembre 2019 la A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza
impugnata sia annullata e la causa rinviata all'Ufficio delle imposte alla
fonte per nuovo giudizio con facoltà per lei di esprimersi e di fornire le
prove necessarie.

Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, limitandosi a
chiedere la produzione degli atti cantonali che gli sono stati trasmessi il 9
rispettivamente il 17 gennaio 2020.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; vedasi anche gli artt. 139 LIFD [RS
642.11] e 212 LT [RL/TI 640.100]). Esso è stato presentato nei termini dalla
destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 46
cpv. 1 lett. c LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv.
1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di
diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF.

1.2. Questa Corte applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF);
nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla
legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure
sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di
diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se
sono state motivate in modo circostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 pag. 254).

2.

2.1. Censurando arbitrio la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non
avere, constatato il difetto di motivazione della decisione su reclamo,
rinviato la causa all'Ufficio delle imposte alla fonte, ma di essersi
pronunciata sul merito riferendosi alle osservazioni dell'autorità fiscale
senza acquisire l'incarto completo, senza chiedere ulteriori mezzi di prova,
pregiudicandole in tal modo la possibilità di presentare appropriate
considerazioni e documentazione.

2.2. In concreto l'arbitrio censurato dalla ricorrente si confonde in realtà
con una lamentata violazione del suo diritto di essere sentita, più
specificatamente del diritto di esprimersi e di fornire prove su tutti gli
elementi presi in considerazione ai fini del giudizio.

2.3. In forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto
di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte all'autorità
giudicante e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano
o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio.
Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse,
affinché possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere
posizione; questa decisione non spetta all'autorità (DTF 139 I 189 consid. 3.2
pag. 191; 135 V 465 consid. 4.3.2 pag. 469).

In base alla giurisprudenza, il diritto di prendere conoscenza di tutte le
argomentazioni o prove sottoposte all'autorità e di determinarsi su di esse è
dato anche quando un atto è notificato solo per conoscenza, senza che sia nel
contempo assegnato un termine per replicare o prendere posizione. Ci si deve
infatti aspettare che la parte che intende esprimersi lo faccia, o chieda
perlomeno che le sia assegnato un termine per farlo, senza indugi, altrimenti
si ritiene che vi abbia rinunciato. La prassi del Tribunale federale considera
che la rinuncia non possa essere presunta prima che siano trascorsi almeno
dieci giorni dalla notificazione (sentenza 2D_66/2014 del 2 luglio 2015 consid.
5 con ulteriori rinvii).

2.4. In primo luogo va osservato che, come emerge dagli atti di causa e
contrariamente a quanto addotto dalla ricorrente, la Corte cantonale non solo
ha invitato l'autorità di prima istanza ad esprimersi sul gravame
dell'interessata ma ha anche chiesto e ottenuto la trasmissione del suo incarto
fiscale. Risulta poi che le dettagliate osservazioni presentate dall'autorità
fiscale il 12 agosto 2019 sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente
il giorno successivo. Quest'ultima poteva quindi prontamente reagire alle
medesime, inviando alla Corte cantonale le proprie determinazioni nonché i
mezzi di prova ivi relativi oppure chiedendo l'assegnazione di un termine per
procedervi. Ciò che tuttavia non ha fatto. Va poi rilevato che le osservazioni
in questione sono state inviate alla ricorrente il 13 agosto 2019 mentre la
Camera di diritto tributario si è pronunciata con sentenza del 18 novembre
2019, ossia più di tre mesi dopo. Ciò adempie totalmente le esigenze poste
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.1) in merito al lasso di tempo necessario
per potere considerare che la ricorrente ha rinunciato a prendere posizione.
Una violazione del suo diritto di essere sentita non è quindi data. La censura
va respinta

2.5. Per quanto concerne poi l'esame effettuato dalla Camera di diritto
tributario della situazione di ognuno degli ex impiegati della ricorrente
(vedasi sentenza impugnata pag. 4 a 7) quest'ultima si è limitata a
puntualizzare alcuni elementi (cfr. ricorso pag. 3). Sapere se in proposito
l'impugnativa adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF può rimanere
indeciso. In effetti la ricorrente ha espressamente rinunciato a contestare
questi punti dichiarando "non si entra nel merito di quanto riferito dalla CDT
in relazione hai (sic!) singoli impiegati". Al riguardo ci si limita a rinviare
ai considerandi del giudizio querelato (pag. 4 segg.), ai quali questa Corte si
allinea.

2.6. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico
si rivela manifestamente infondato e può essere respinto secondo la procedura
prevista dall'art. 109 LTF.

3. 

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv.
3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni, alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 7 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud