Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.233/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://02-04-2020-2C_233-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1852 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_233/2020

Sentenza del 2 aprile 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Aubry Girardin, Donzallaz,

Cancelliere Ermotti.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale.

Oggetto

Assistenza amministrativa (CDI CH-NL),

ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2020 dal Tribunale
amministrativo federale, Corte I

(A-8035/2018).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Il 14 dicembre 2017, il Belastingdienst - Central Liaison Office Almelo
 olandese, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità
richiedente o l'autorità olandese), ha presentato una domanda di assistenza
amministrativa all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito:
l'AFC o l'autorità richiesta) concernente A.A.________ e B.A.________, nonché
lo studio legale e notarile C.C.________ per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31
dicembre 2013.

Secondo la suddetta domanda, nel corso del mese di ottobre 2012, la famiglia
A.________ si era trasferita dai Paesi Bassi in Svizzera; la partenza dai Paesi
Bassi era stata ufficializzata in tale paese il 22 febbraio 2013. Il 13
dicembre 2012, la famiglia A.________ aveva acquistato un'abitazione ubicata a
X.________ (Ticino), per un importo di fr. 2'600'000.--. La transazione era
stata effettuata dallo studio legale e notarile C.C.________, con sede a
Y.________ (di seguito: lo studio legale). Secondo le informazioni in possesso
dell'autorità richiedente, il prezzo d'acquisto era stato pagato dalla società
D.________ Limited, la quale aveva parimenti versato un importo di fr.
100'000.-- al venditore, E.________.

L'autorità olandese mirava a ottenere delle informazioni, detenute
dall'avvocato e notaio C.________, in merito alla transazione immobiliare
suesposta, al fine di determinare chi fosse il reale acquirente dell'immobile
in parola e quali transazioni finanziarie avevano avuto luogo in relazione a
tale acquisto. L'autorità richiedente postulava anche la trasmissione di una
copia dell'atto di trapasso di proprietà redatto da C.________.

L'AFC ha effettuato svariate operazioni al fine di ottenere le informazioni
richieste. In seguito al rifiuto di C.________ di trasmettere queste ultime per
ragioni di segreto professionale, l'autorità richiesta si è rivolta a tale
scopo all'Ufficio del registro fondiario di Lugano. L'AFC ha poi ottenuto dalla
banca F.________ SA delle informazioni riguardanti il conto bancario menzionato
nell'atto notarile del 13 dicembre 2012.

1.2. Con decisione finale del 21 settembre 2018, l'AFC ha accolto la domanda di
assistenza amministrativa formulata dall'autorità richiedente il 14 dicembre
2017.

A.A.________ e B.A.________ hanno interposto ricorso al Tribunale
amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione,
anche per quanto concerne lo studio legale. Con sentenza del 26 febbraio 2020,
notificata il 3 marzo 2020, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il
ricorso.

1.3. Il 13 marzo 2020, A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato dinanzi al
Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui
domandano, protestate tasse, spese e ripetibili, la riforma della sentenza
impugnata nel senso che alla domanda di assistenza amministrativa del 14
dicembre 2017 non sia dato seguito e che i documenti e le informazioni
richiesti non siano trasmessi all'autorità olandese. In via subordinata, i
ricorrenti chiedono l'annullamento del giudizio querelato e il rinvio della
causa al Tribunale amministrativo federale perché questi si pronunci nuovamente
e respinga la domanda di assistenza amministrativa litigiosa. In via ancora più
subordinata, gli interessati postulano il rinvio della causa al Tribunale
amministrativo federale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Il 16 marzo 2020, i ricorrenti hanno completato il ricorso e trasmesso al
Tribunale federale dei nuovi documenti.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

2.

2.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza
amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in
materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II
340 consid. 4 pag. 342 seg.; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 409 seg.). Spetta al
ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatta condizione
(art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 139 II 404 consid. 1.3
pag. 410), a meno che ciò non sia manifesto (sentenze 2C_594/2015 del 1° marzo
2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ma in RDAF 2016 II 50; 2C_963
/2014 del 24 settembre 2015 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 141 II 436 ma in
RDAF 2016 II 374).

2.2. Giova ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su
questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa,
DTF 142 II 161 consid. 3 pag. 173). Affinché il ricorso sia ammissibile ai
sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di
importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito
del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e
al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_121/
2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2 e 2C_672/2018 del 27 agosto 2018 consid.
3.2, con rinvii).

3. 

I ricorrenti sostengono che la presente causa concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale sotto tre diversi punti di vista.

3.1. In primo luogo, gli interessati ritengono che sia di importanza
fondamentale la questione di sapere in che misura l'AFC deve procedere a delle
verifiche allorquando appare verosimile che la domanda formulata dall'autorità
estera si fonda su informazioni ottenute mediante reati e viola il principio
della buona fede ai sensi dell'art. 7 lett. c della legge federale del 28
settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
(LAAF; RS 651.1).

3.1.1. Tale questione è connessa con la posizione sostenuta dai ricorrenti
davanti al Tribunale amministrativo federale, secondo la quale la domanda di
assistenza litigiosa sarebbe fondata su delle informazioni fornite dal
venditore della casa di X.________, E.________. Gli interessati ritengono che,
siccome quest'ultimo sarebbe, secondo informazioni reperibili in internet, un
truffatore internazionale che avrebbe raggirato diverse persone anche in
Svizzera, degli elementi concreti permetterebbero di dedurre che le
informazioni richieste dall'autorità olandese sarebbero state ottenute mediante
atti che costituiscono reato secondo il diritto svizzero. Gli insorgenti
producono, nel complemento al loro ricorso, dei documenti anteriori alla
sentenza impugnata, secondo i quali E.________ sarebbe stato denunciato
penalmente da diverse persone in Svizzera, e ne deducono che l'AFC avrebbe
dovuto effettuare delle verifiche per assicurarsi che la domanda non ricadesse
sotto l'art. 7 lett. c LAAF.

3.1.2. La posizione difesa dai ricorrenti è di ardua comprensione. In effetti,
al pari del Tribunale amministrativo federale, si fatica a capire in cosa il
fatto che E.________ sarebbe definito su internet un truffatore internazionale
permetterebbe di dedurre che la domanda delle autorità olandesi, fondata su
alcune informazioni trasmesse da quest'ultimo in qualità di venditore del bene
immobiliare in discussione, conterrebbe delle informazioni ottenute mediante
atti che costituiscono reato secondo il diritto svizzero, segnatamente una
denuncia mendace (art. 303 CP) o un atto di sviamento della giustizia (art. 304
CP). Come rilevato dalla sentenza impugnata, i ricorrenti non hanno dimostrato
né di avere loro stessi denunciato penalmente E.________ per questi (presunti)
reati, né che un'inchiesta penale sarebbe attualmente in corso in Svizzera in
relazione con gli atti in parola. Contrariamente all'opinione degli insorgenti,
il fatto che E.________ sarebbe stato denunciato penalmente per dei reati
contro il patrimonio commessi nei confronti di terzi non permette di concludere
che avrebbe violato gli art. 303 e 304 CP. Del resto, i documenti prodotti
dagli interessati per dimostrare l'esistenza di tali denunce non possono essere
vagliati, in quanto sono anteriori alla sentenza impugnata e gli insorgenti non
sostengono che non avrebbero avuto la possibilità di produrli davanti
all'autorità precedente (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22
seg.).

Non vi è dunque motivo di rimettere in questione la conclusione del Tribunale
amministrativo federale, fondata sui fatti da esso accertati che vincolano il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo la quale nessun elemento
concreto e accertato permetteva di dubitare delle dichiarazioni dell'autorità
richiedente e di ritenere che la domanda era stata deposta sulla base di
informazioni risultanti da un reato penale (cfr. sentenza impugnata, pag. 24).
In siffatte circostanze, non si vede in cosa l'art. 7 lett. c LAAF avrebbe
potuto imporre all'AFC di effettuare lei stessa delle verifiche. La prima
questione giuridica di importanza fondamentale sollevata dai ricorrenti non si
pone dunque in concreto.

3.2. I ricorrenti sostengono, poi, che E.________ si sarebbe rivolto alle
autorità olandesi unicamente allo scopo di vendicarsi. In tale contesto, la
questione di diritto di importanza fondamentale posta dagli insorgenti è quella
di sapere se l'AFC possa accogliere ciecamente una domanda di assistenza
amministrativa "frutto di un'iniziativa puramente vendicativa messa in atto da
parte di un privato" (ricorso, pag. 7).

3.2.1. La giurisprudenza ha già risposto a questa domanda. Il Tribunale
federale ha infatti indicato che, dal momento che le informazioni richieste
adempiono la condizione della rilevanza verosimile, lo Stato richiesto non ha
l'obbligo - tranne in caso di seri dubbi - di controllarne la plausibilità, né
di verificare la fondatezza della procedura fiscale estera (DTF 144 II 206
consid. 4.3 e 4.4 pag. 214 segg.; cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.4 pag. 168
seg.).

3.2.2. Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che
le informazioni richieste dall'autorità olandese apparivano plausibili e
potevano essere considerate verosimilmente rilevanti dall'AFC. Il fatto che le
dichiarazioni alla base della domanda provenissero da E.________ non
significava che queste fossero automaticamente non veritiere; ciò poteva del
resto essere verificato dalle autorità olandesi sulla base dei documenti
trasmessi (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).

Il Tribunale amministrativo si è quindi limitato ad applicare la giurisprudenza
summenzionata. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, il fatto che la
domanda sarebbe scaturita dall'iniziativa di un privato spinto dal desiderio di
vendicarsi non costituisce una questione specifica mai trattata dalla
giurisprudenza, ma unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza in
parola, sulla quale non occorre dunque ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a
LTF.

3.3. La terza questione giuridica di importanza fondamentale indicata nel
ricorso consiste nel domandarsi se sia ammissibile che l'AFC fornisca
all'autorità fiscale estera delle informazioni relative a delle persone
assoggettate alla sovranità fiscale svizzera.

Agli insorgenti è visibilmente sfuggito che il Tribunale federale si è già
pronunciato sulla questione di una domanda di assistenza amministrativa
depositata nel contesto di un conflitto di competenza fiscale tra la Svizzera e
lo Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.2 pag. 116; 142 II 161
consid. 2.2-2.4 pag. 169 segg.; 142 II 218 consid. 3.7 pag. 230 seg.).
Determinare se si sia effettivamente in presenza di un tale conflitto e, se ciò
fosse il caso, se le condizioni poste dalla giurisprudenza siano adempiute, non
costituisce quindi una questione di diritto di importanza fondamentale.

4. 

In via subordinata, i ricorrenti affermano, senza tuttavia dimostrarlo, che, se
le tre problematiche esposte poc'anzi non dovessero essere considerate
questioni giuridiche di importanza fondamentale, si sarebbe comunque di fronte
a un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Ora, non
solo questa affermazione non rispetta le esigenze di motivazione poste
dall'art. 42 cpv. 2 LTF, ma oltretutto tale ipotesi appare manifestamente
infondata (cfr., sulla nozione di caso particolarmente importante, DTF 139 II
340 consid. 4 pag. 342 seg.).

5. 

Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia in applicazione degli art.
84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 107 cpv. 3 LTF). Quanto alla via
del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza
impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in
considerazione (art. 113 a contrario LTF). 

6. 

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei
ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3. 

Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Amministrazione federale
delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia
fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 2 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Ermotti