Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.18/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_18/2020

Sentenza del 16 marzo 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Aubry Girardin,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Permesso per confinanti UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 dicembre
2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.436).

Fatti:

A. 

A.________, cittadina italiana residente in Italia, ha beneficiato dal
settembre 2015 di permessi per confinanti UE/AELS per lavorare presso diversi
datori di lavoro ticinesi.

Nel maggio 2018 ha notificato alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino un cambiamento di datore di lavoro,
indicando che dal 15 febbraio precedente era impiegata come cameriera presso il
Caffè B.________ a X.________ (TI).

B. 

Con decisione del 14 settembre 2018, l'autorità competente ha rifiutato di
rilasciarle il permesso sollecitato per motivi di ordine pubblico (siccome dal
certificato generale del casellario giudiziale italiano risultava una condanna
a suo carico) e le ha fissato un termine per cessare la propria attività.

Nel seguito, A.________ si è invano rivolta sia al Consiglio di Stato che al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Il primo ha infatti confermato la
decisione dipartimentale (21 agosto 2019). Il secondo ha invece respinto il
gravame per ragioni di ordine procedurale, pronunciandosi in merito con
sentenza del 4 dicembre 2019. Constatato che il titolare del Caffè B.________
aveva licenziato A.________ con effetto dal 14 novembre 2018, a causa del fatto
che le era stato negato il permesso per confinanti, e che la stessa non
risultava avere trovato un altro impiego, la Corte cantonale ha infatti
rilevato che il Governo ticinese non avrebbe dovuto respingere il ricorso ma
stralciarlo dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto.

C. 

A.________ ha contestato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale,
con ricorso di diritto pubblico del 6 gennaio 2020. Con tale atto, chiede che
la querelata sentenza sia annullata e che le venga concesso il permesso
richiesto. Domanda inoltre di essere posta a beneficio dell'assistenza
giudiziaria.

Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è riconfermato nel
proprio giudizio. Chiedendo il rigetto dell'impugnativa, ad esso ha rinviato
anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso
alle valutazioni del Tribunale federale. Con decreto del 22 gennaio 2020 è
stato concesso l'effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dal
momento che la ricorrente è cittadina italiana, e l'accordo sulla libera
circolazione delle persone le conferisce, di principio, il diritto di lavorare
nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC;
art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera
circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]), la menzionata norma non trova
però applicazione (sentenza 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 1.2).

1.2. Presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF in relazione con l'art.
100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e
diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza
con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90
LTF), il gravame è quindi ammissibile e va esaminato quale ricorso ordinario.

1.3. Tenuto conto del fatto che l'oggetto del litigio è determinato dalla
decisione impugnata e che la stessa giunge alla conclusione che il ricorso
interposto davanti alla Corte cantonale andasse respinto "per ragioni di ordine
procedurale", senza procedere a nessun esame di merito, la richiesta di
concessione del permesso richiesto è però inammissibile e le argomentazioni
sollevate a sostegno non possono essere approfondite (2C_734/2017 del 7 marzo
2018 consid. 1.3 con rinvii).

2.

2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla
violazione di diritti fondamentali; esso tratta in effetti simili critiche
unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133
II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560).

3. 

Come già rilevato, il Tribunale amministrativo ritiene che il Governo ticinese
non avrebbe dovuto respingere il ricorso, bensì stralciarlo dai ruoli. Preso
atto del fatto che l'insorgente era stata licenziata e che la stessa non
risultava nel frattempo avere trovato un altro posto di lavoro, avrebbe infatti
dovuto concludere che non vi fosse più nessun interesse pratico e attuale a
trattare la causa, ovvero verificando se le condizioni per respingere la
richiesta di un permesso fossero date (art. 5 allegato I ALC).

Qualora dovesse trovare un altro posto di lavoro in Svizzera, aggiunge la Corte
cantonale, l'insorgente potrà sempre richiedere alla Sezione della popolazione
il rilascio di un nuovo permesso, il cui ottenimento dipenderà dalla decisione
che l'autorità dipartimentale vorrà prendere.

La ricorrente contesta per contro tale ragionamento. In effetti, fa notare che
se è vero che per ottenere un permesso ci vuole un lavoro, altrettanto vero è
il contrario, e cioè che senza un permesso un lavoro non lo si ottiene o - come
le è capitato - lo si perde. Di qui, pertanto, la necessità/l'interesse
concreto di chiarire sin d'ora la questione del rispetto dell'art. 5 allegato I
ALC.

4.

4.1. Nella sua pronuncia, il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimazione a
ricorrere contro la decisione dell'Ufficio della migrazione basandosi sull'art.
65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI;
RL/TI 165.100), disposizione che corrisponde nella sua sostanza all'art. 89 LTF
(messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 36
segg.).

Poiché l'art. 65 LPamm/TI non garantisce una facoltà ricorsuale più estesa, la
questione della legittimazione dev'essere quindi esaminata sotto il profilo
dell'art. 89 cpv. 1 LTF, che costituisce in ogni caso uno standard minimo (art.
111 cpv. 1 LTF; DTF 138 II 162 consid. 2.1.1).

4.2. Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia
di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della
stessa (lett. c).

Degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF è ogni interesse
pratico o giuridico a domandare la modifica o l'annullamento della decisione
impugnata; esso consiste nell'utilità pratica che l'ammissione del ricorso
comporterebbe per chi insorge, evitandogli di subire un pregiudizio di natura
economica, ideale, materiale o di altro genere causatogli dall'atto in
questione (DTF 138 II 162 consid. 2.1.2 pag. 164 con ulteriori rinvii). Questo
interesse deve essere diretto e concreto; in particolare, il ricorrente deve
trovarsi in rapporto sufficientemente stretto, speciale e degno di essere preso
in considerazione con la decisione impugnata, che lo deve toccare in una misura
e in un'intensità maggiore di ogni altro cittadino (DTF 138 II 162 consid.
2.1.2 pag. 164; 137 II 40 consid. 2.3 pag. 43; 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150;
131 II 649 consid. 3.1 pag. 651).

4.3. Tenuto conto di quanto precede, l'interesse ad un esame di merito della
causa andava però ammesso anche nella fattispecie.

Che la ricorrente sia toccata dalla decisione in questione in una misura e in
un'intensità maggiore di ogni altro cittadino è infatti fuori discussione. Nel
contempo, dato è però anche un interesse pratico rispettivamente giuridico a
domandarne la verifica. In effetti, come rilevato nell'impugnativa, è piuttosto
improbabile che un datore di lavoro elvetico assuma una persona residente in
Italia, cui è già stato rifiutato il permesso per confinanti in passato.
D'altra parte, il rilascio di un nuovo permesso per confinanti ad una persona
che ha subito condanne sarebbe comunque subordinato alla verifica delle
condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC (DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag.
332 seg.), di modo che - per lo meno in relazione ai fatti che vengono finora
rimproverati alla ricorrente - vi è un concreto interesse a che la situazione
sia chiarita sin d'ora, così da evitarle ogni possibile pregiudizio nella
ricerca rispettivamente nello svolgimento di un altro impiego.

5.

5.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza del 4
dicembre 2019 del Tribunale amministrativo cantonale annullata e l'incarto
rinviato a quest'ultimo, affinché esamini la causa nel merito.

5.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per
procedere a complementi istruttori con un esito aperto comporta che chi insorge
sia considerato vincente (sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 6 e
2C_60/2011 del 12 maggio 2011 consid. 2.4). Soccombente, lo Stato del Cantone
Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF)
e nemmeno deve ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; sentenza 2C_33/2010 del 4
ottobre 2010 consid. 4.2). Visto l'esito della causa, la domanda di assistenza
giudiziaria presentata davanti al Tribunale federale dev'essere considerata
priva di oggetto (sentenze 2C_968/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 8.3 e 2C_182/
2012 del 18 luglio 2012 consid. 6.3).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 4
dicembre 2019 del Tribunale amministrativo ticinese è annullata e la causa è
rinviata a quest'ultimo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.

2. 

Non vengono prelevate spese.

3. 

L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

4. 

Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato
della migrazione.

Losanna, 16 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli