Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.105/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_105/2020

Sentenza del 10 febbraio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Donzallaz,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Parrocchia di B.________,

Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi
parrocchiali (CIR-OP), 6501 Bellinzona,

Curia Vescovile, 6901 Lugano.

Oggetto

Approvazione del consuntivo 2017,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.143).

Fatti:

A. 

L'11 aprile 2018 l'Assemblea della Parrocchia di B.________ ha approvato il
consuntivo concernente il 2017, il quale presentava un disavanzo di esercizio,
che voleva coprire utilizzando la sostanza netta.

Adita da A.________, la Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni
degli organi parrocchiali (in seguito: CIR-OP) ha respinto, l'8 febbraio 2019,
il suo gravame. In sintesi ha considerato che il consuntivo presentava in
maniera chiara, completa e veridica i valori contabili così come era corretto
attribuire il disavanzo alla sostanza netta.

Il 21 marzo 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, il quale ha confermato il giudizio della CIR-OP con sentenza
del 12 dicembre 2019. Ammessa la legittimazione attiva dell'insorgente ad agire
e circoscritto l'oggetto del litigo, la Corte cantonale è giunta alla
conclusione che l'approvazione del consuntivo era conforme al diritto,
risultando in particolare corretto riportare il disavanzo di esercizio a
bilancio.

B. 

Il 27 gennaio 2020 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in
materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza
cantonale e il rinvio degli atti all'autorità precedente affinché, effettuati i
necessari accertamenti, emani un nuovo giudizio. Censura la violazione di
diversi principi costituzionali.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere
esaminato nel merito (DTF 145 I 121 consid. 1 pag. 124; 143 IV 357 consid. 1
pag. 358 e rispettivi rinvii).

2. 

Oggetto di disamina è il consuntivo per il 2017 approvato dall'Assemblea della
Parrocchia di B.________ l'11 aprile 2018.

2.1. Nel Cantone Ticino la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 cpv. 1 della legge
sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 [RL/TI 191.100], vedasi anche
l'art. 24 cpv. 1 Cost/TI [RL/TI 101.100] in relazione con l'art. 1 della legge
sulla Chiesa cattolica). La presente vertenza attiene pertanto al diritto
pubblico.

2.2. Occorre in seguito appurare se il consuntivo in esame costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF (le lettere b e c non trovando
applicazione nella fattispecie), contro la quale è possibile adire il Tribunale
federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in cui si
manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo la
norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca la
situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o
tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo, con carattere
vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva, i suoi rapporti con l'ente
pubblico. Un atto amministrativo interno oppure una prassi amministrativa
generale senza effetto giuridico concreto non sono pertanto suscettibili
d'impugnazione. Per determinare se l'atto contestato è una decisione
suscettibile di ricorso, va esaminato in che misura il comportamento
dell'autorità può ledere i diritti fondamentali o altri interessi che devono
essere giuridicamente tutelati. In effetti il diritto di ricorso dipende anche
dalla situazione giuridica sostanziale e dalle connesse necessità di un
controllo giudiziario (DTF 145 I 121 consid. 1.1.2 pag. 125 e richiami).

In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (per
ultimo in DTF 145 I 121 consid. 1.1.3 pag. 125 con numerosi riferimenti), il
Tribunale federale ha giudicato che non costituiva atto d'imperio, secondo la
prassi sopraccitata, l'atto con cui il potere legislativo votava, su proposta
di quello esecutivo, il budget. A suo avviso infatti, confortato da quello
unanime della dottrina, il preventivo è una semplice rappresentazione in forma
sinottica delle entrate e delle uscite previste, fondata sugli atti legislativi
in vigore e che deve servire da piano finanziario per l'anno successivo. La sua
approvazione è una misura mediante la quale il potere legislativo esercita il
suo controllo sull'amministrazione statale e che esplica effetti soltanto nei
confronti del potere esecutivo. Il voto del budget non ha invece effetti verso
i terzi: non regola infatti alcun rapporto giuridico con i singoli, né possiede
carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva nel senso descritto
in precedenza. Queste considerazioni possono senz'altro essere applicate per
analogia al consuntivo. Quest'ultimo infatti è solo il rendiconto dei risultati
economici di un dato periodo di attività (il 2017) della Parrocchia, ossia un
atto interno e destinato a verificare la situazione patrimoniale e finanziaria
della medesima, senza effetti giuridici specifici e in particolare senza
l'apertura delle vie ricorsuali. Il consuntivo impugnato non costituisce quindi
una decisione ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF, per cui il ricorso in materia
di diritto pubblico è improponibile.

2.3. A titolo abbondanziale si può poi rilevare che al ricorrente difetta anche
la legittimazione ad agire. In effetti, anche se possono indirettamente
esercitare un influsso sull'ampiezza del carico fiscale, gli atti statali
concernenti l'impiego delle risorse pubbliche non influiscono sulla situazione
giuridica dei cittadini rispettivamente dei contribuenti. Questi non sono
quindi legittimati a contestare una spese pubblica per il solo fatto che, per
vari motivi, la disapprovano (DTF 145 I 121 consid. 1.5.3.2 pag. 131 e rinvii).
Anche da questo profilo il ricorso sfugge ad un esame di merito.

2.4. Infine dato che la nozione di decisione di cui all'art. 82 lett. a LTF
corrisponde con quella di cui all'art. 113 LTF non è nemmeno data la via del
ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 145 I 121 consid. 1.2. in
fine).

2.5. Si può inoltre aggiungere che il fatto che le autorità cantonali non si
siano soffermate su questo punto non è di rilievo in concreto dato che, per
potere rivolgersi al Tribunale federale, devono essere adempiute
specificatamente le esigenze poste dalla giurisprudenza federale, le quali
possono essere più restrittive di quelle esatte dal diritto cantonale.

2.6. Premesse queste considerazioni il gravame si rivela inammissibile.

3. 

Considerate le particolari circostanze del caso si giustifica rinunciare ad
addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione al ricorrente, alla Parrocchia di B.________, alla Commissione
indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali (CIR-OP),
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per informazione, alla Curia
Vescovile.

Losanna, 10 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud