Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.104/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_104/2020

Sentenza del 5 febbraio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Giovanni Caliendo,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Permesso per confinanti UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2019 dal Giudice delegato del
Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2018.526).

Fatti:

A. 

Il 9 maggio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha respinto per motivi di ordine pubblico
l'istanza sottopostale il 6 dicembre 2016 da A.________, cittadino italiano,
volta al rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS.

B. 

Il 24 maggio 2017 A.________ ha impugnato detto rifiuto mediante una e-mail che
ha spedito alla Sezione della popolazione, da questa trasmessa per competenza
al Consiglio di Stato (art. 6 cpv. 1 LPAmm; RL/TI 165.100). Il 2 giugno 2017
quest'ultima autorità ha rispedito all'interessato il suo gravame e gli ha
assegnato un termine di cinque giorni per ritornarlo debitamente firmato (art.
70 cpv. 1 LPAmm), con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancato
ossequio di questo termine (art. 12 cpv. 1 LPAmm). A.________ ha quindi fatto
sottoscrivere l'allegato ricorsuale al suo patrocinatore e l'ha rinviato via
fax. Il Consiglio di Stato ha poi proceduto all'istruttoria della causa.

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame
irricevibile osservando, in sintesi, che l'invio di un rimedio giuridico per
fax implicava il difetto della firma autografa. Trattandosi di un elemento
essenziale del gravame che dev'essere presentato entro il termine
d'impugnazione, era escluso accordare un termine perentorio per sanare questo
vizio.

C. 

Il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato questa decisione con
sentenza del 4 dicembre 2019. Innanzitutto ha lasciato indeciso il quesito
della tempestività del gravame presentatogli e ha dichiarato inammissibili le
censure riferite al merito della vertenza, dato che oggetto di disamina era
unicamente la questione della reiezione per motivi formali dell'impugnativa
inoltrata al Governo ticinese. Richiamati i disposti procedurali cantonali
concernenti la forma e il contenuto del ricorso (art. 10 cpv. 1 e 70 cpv. 1
LPAmm), ha poi ricordato che, per prassi, il telefax non era riconosciuto come
istrumento di trasmissione di un atto processuale, mancando la firma in
originale della parte, nonché ha precisato che chi trasmette per telefax un
ricorso è sin dall'inizio consapevole che lo stesso non rispetta le esigenze
legali formali. Non si trattava pertanto dell'omissione involontaria della
firma, caso in cui andava concesso, per evitare formalismo, un termine per
ripresentare l'atto debitamente sottoscritto. Ora, sebbene all'insorgente fosse
nondimeno stato fissato un termine per ritornare il suo gravame firmato nel
modo dovuto (con la comminatoria d'inammissibilità in caso di mancato ossequio
del termine concesso) questi, anche se vi aveva provveduto per il tramite del
suo patrocinatore, si era tuttavia limitato a ritrasmettere il documento in
esame unicamente via fax. Il gravame andava pertanto dichiarato inammissibile.
Riguardo alle critiche secondo cui l'insorgente non sarebbe stato debitamente
informato delle conseguenze (irricevibilità dell'atto) derivanti dal mancato
invio in originale del ricorso rispettivamente dal mancato inoltro di una copia
cartacea dello stesso, la Corte cantonale ha rilevato che questi, già dinanzi
all'istanza precedente, era rappresentato da un avvocato, ossia una persona che
avrebbe dovuto conoscere le norme procedurali applicabili in concreto e le
conseguenze derivanti dal loro mancato ossequio o, quantomeno, informarsi in
proposito in virtù dei propri doveri professionali. Infine ha concluso che
nulla poteva essere dedotto dal fatto che il Consiglio di Stato aveva istruito
la causa, l'art. 72 LPAmm (che permette di dichiarare irricevibile un ricorso
alla sua ricezione) avendo mero carattere potestativo.

D. 

Il 2 gennaio 2020 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con il quale chiede che il permesso per confinati UE/AELS gli venga
accordato. Contesta che il gravame presentato al Tribunale amministrativo
cantonale sia tardivo e censura la violazione dell'art. 12 (senza specificare
di quale legge). Nel merito rinvia ai suoi precedenti allegati cantonali.
Domanda infine di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, in via
subordinata che l'importo che gli verrà restituito dalle istanze precedenti
venga utilizzato per le spese connesse all'attuale procedura.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorrente è cittadino italiano e l'ALC (RS 0.142.112.68) gli
conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 e 10
cpv. 7 ALC; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP [RS
142.203]), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non
trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020
consid. 1.1). Il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46
cpv. 1 lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità
cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv.
1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico.

1.2. Il suo patrocinatore, avvocato italiano residente a Varese (I) è, in virtù
dell'art. 21 LLCA (RS 935.61), legittimato a rappresentarlo dinanzi a questa
Corte (sentenza 6B_68/2018 del 7 novembre 2018 consid. 1).

1.3. Il rinvio al contenuto degli allegati ricorsuali (ricorso e/o memorie)
depositati dinanzi alle precedenti autorità cantonali è inammissibile, dato che
la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (art. 42 cpv.
1 e 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286; 140 III 115 consid. 2 pag.
116 e rispettivi rinvii).

1.4. In quanto il ricorrente cerca di dimostrare, producendo diversi documenti,
che il gravame presentato al Tribunale cantonale amministrativo era tempestivo
- questione lasciata indecisa dalla Corte cantonale - le sue spiegazioni
esulano dall'oggetto del litigio (cfr. consid. 2.1) e sfuggono ad un esame di
merito.

2.

2.1. Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il
Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione,
confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile
il gravame sottopostogli, per il motivo che un ricorso non può essere
validamente inoltrato per telefax a causa dell'assenza di un firma autografa
originale del ricorrente e/o del suo rappresentante (art. 10 cpv. 1 e art. 70
cpv. 1 LPAmm). Altrimenti detto oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale
applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv.
2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere
costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro,
circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36
consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

2.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito
all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale,
segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione
vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316
consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dei disposti
processuali cantonali che disciplinano le esigenze di forma e di contenuto del
ricorso. Limitarsi ad affermare che appare palese la violazione dell'art. 12
(senza specificare la legge alla quale ci si richiama) secondo cui "i ricorsi
che non adempiano ai requisti di legge vengono rinviati all'interessato con
l'invito a rifarli entro un termine perentorio", ciò che non sarebbe stato
fatto nei suoi confronti, non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106
cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

2.3. A titolo del tutto abbondanziale va rammentato che questa Corte ha
giudicato a varie riprese non arbitraria la prassi cantonale consistente nel
non ritenere validamente inoltrato un gravame trasmesso per telefax a causa
dell'assenza di una firma autografa originale (sentenza 2C_610/2010 del 21
gennaio 2011 consid. 2.3 e richiami) così come ha confermato che quando la
parte ricorrente sceglie di trasmettere un allegato ricorsuale unicamente via
fax, l'assegnazione di un ulteriore termine per ripresentare l'atto debitamente
sottoscritto non è dovuta (sentenza 2C_353/2018 del 19 luglio 2018 consid.
4.2.1 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

2.4. Infine nella misura in cui il ricorrente invoca l'art. 18 (di una non
meglio specificata legge) concernente la notificazione di atti per via
elettronica va osservato che, senza dover esaminare se un tal modo di
trasmissione sia già in vigore nel Cantone Ticino, la stessa necessita una
firma elettronica qualificata (sulle relative esigenze per la procedura dinanzi
a questa Corte, sentenza 6B_1330/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3) ciò che
non è all'evidenza l'indirizzo e-mail di uno studio legale.

2.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 108 cpv. 1 LTF.

2.6. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'ottenimento del
gratuito patrocinio rispettivamente all'esonero dal pagamento di spese
giudiziarie - non può essere accolta siccome il ricorso appariva sin
dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque fissato un
importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato
della migrazione SEM.

Losanna, 5 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud