Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.124/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_124/2020

Sentenza del 13 marzo 2020

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Oggetto

Procedura penale; difensore d'ufficio,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2020 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2019.308).

Considerando:

che mediante decreto d'accusa del 14 gennaio 2019, il Procuratore generale (PG)
ha messo in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale A.________, ritenendolo
colpevole di falsità in documenti, proponendone la condanna alla pena
pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 15 aliquote giornaliere;

che l'allora difensore d'ufficio dell'interessato ha interposto opposizione e
che, il 12 giugno 2019, il PG ha confermato il decreto d'accusa;

che in seguito il difensore d'ufficio, rilevato il deterioramento del rapporto
di fiducia, ha chiesto la revoca della sua nomina, proponendo che nella difesa
subentri l'avv. Anne Schweikert;

che il 21 agosto 2019 il presidente della Pretura penale ha revocato la nomina
del difensore d'ufficio, accertando la non necessità di nominarne un altro,
trattandosi di un caso bagatellare;

ch'egli, il 17 settembre 2019, ha poi annullato il decreto d'accusa e ritornato
la causa al PG affinché chiarisca ulteriormente i fatti;

che con istanza del 3 ottobre 2019 A.________ ha chiesto di poter beneficiare
di una difesa d'ufficio, richiesta rifiutata dal PG;

che, adito dall'istante, con giudizio del 27 gennaio 2020, la Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello ne ha respinto il reclamo;

che avverso questa sentenza A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale
federale amministrativo, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale
federale;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi
perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il
diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);

che la Corte cantonale, richiamato l'art. 132 cpv. 2 e 3 CPP e tenuto conto
della pena effettivamente prevedibile, ha compiutamente spiegato perché si
sarebbe in presenza di un caso bagatellare, trattandosi unicamente del
prospettato reato di falsità in documenti per il quale si propone una condanna
di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente,
causa che non presenta, sotto il profilo fattuale e giuridico, particolari
difficoltà anche per una persona non giurista, ritenuto che il PG dovrà
procedere, d'ufficio, soltanto a un ulteriore, semplice accertamento dei fatti;

ch'essa ha aggiunto che qualora nel prosieguo della procedura dovessero
emergere particolari difficoltà, il PG o il giudice del merito, datene le
condizioni, potranno comunque se del caso designare un difensore d'ufficio;

che il ricorrente, limitandosi a esporre la cronistoria del procedimento e ad
accennare all'art. 10 cpv. 3 Cost./TI, secondo cui ognuno ha il diritto
all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, disattendendo il suo
obbligo di motivazione non si confronta del tutto con detti argomenti, né tenta
di dimostrare perché l'art. 132 CPP sarebbe stato applicato in maniera lesiva
del diritto federale;

che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I
97 consid. 4.1.4 pag. 100);

che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi
essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo
periodo LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'implicita
domanda d'effetto sospensivo e di fissare un'udienza;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per
conoscenza, all'avv. Anne Schweikert, Lugano.

Losanna, 13 marzo 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri