Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.18/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8F_18/2019

Sentenza del 17 febbraio 2020

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Heine, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Generali Assicurazioni Generali SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,

controparte.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (domanda di revisione),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 15
ottobre 2019 (8C_248/2019).

Fatti:

A.

A.a. Il 5 marzo 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso di A.________, nato nel 1954, contro la decisione su
opposizione emessa l'11 ottobre 2018 dalla Generali Assicurazioni Generali SA
(di seguito: la Generali). L'assicuratore aveva confermato il precedente
provvedimento del 13 febbraio 2018, il quale ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a versare prestazioni dal 1° settembre 2017.

A.b. Il Tribunale federale con sentenza 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019 ha
respinto il ricorso inoltrato da A.________ nei confronti del giudizio
cantonale.

B. 

A.________ presenta una domanda di revisione contro la sentenza del Tribunale
federale, chiedendo che sia emessa una nuova decisione, la quale accolga le
domande di cui al ricorso in materia di diritto pubblico.

Non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione.

Diritto:

1.

1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono
pronunciate (art. 61 LTF).

1.2. La revisione di una sentenza può essere domandata se il Tribunale federale
non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) o, per svista,
non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett.
d LTF). In tale evenienza, la domanda deve essere depositata entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b
LTF).

2.

2.1. Diversamente da quanto lascia implicitamente intendere l'istante, non sono
conclusioni nel senso dell'art. 121 cpv. 1 lett. c LTF i motivi di ricorso
delle parti. Se una censura è conforme alle esigenze di motivazione prevista
dalla legge e il Tribunale federale sarebbe dovuto entrare nel merito della
stessa, ma non lo fa, non è possibile ripresentare la stessa tramite l'istituto
della revisione (sentenza 4F_20/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 3.2).
Nell'ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse tralasciare censure sollevate
in maniera proceduralmente corretta, esso commetterebbe semmai una violazione
del diritto di essere sentito, che tuttavia non è un motivo di revisione. La
motivazione di una richiesta di giudizio non è una conclusione nel senso
previsto dalla LTF e nemmeno è un fatto costitutivo di revisione (cfr. sentenza
2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler
Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 8 ad art. 121 LTF). Mentre il concetto
di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF presuppone invece che il Tribunale
federale abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento
versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza
dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed
evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono
ignorati sia quando la loro portata è travisata. Essa non concerne per contro
né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze
2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3; 1F_9/2008 del 24 aprile 2008
consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2). Per poter parlare
di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che, alla luce
della sua importanza, il Tribunale federale fosse tenuto a considerare il fatto
su cui è fondata la domanda di revisione (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio
2011 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).

2.2. Poste queste premesse, ci si può seriamente chiedere se sia stato
sollevato validamente un motivo di revisione. Del resto, è lo stesso istante a
dare atto di essere "consapevole del limitato accesso all'istituto della
revisione". In realtà, l'istante tenta per il tramite della procedura di
revisione di procedere impropriamente a un libero riesame della sentenza
impugnata, in modo particolare rimettendo in discussione la valutazione delle
prove e l'apprezzamento dei fatti, a suo parere erroneo, operato dal Tribunale
federale nella sentenza del 15 ottobre 2019, ciò che per l'appunto non è un
motivo di revisione.

3. 

Ne segue che la domanda di revisione, chiaramente infondata, può essere
respinta, nella misura della sua ammissibilità, senza ordinare uno scambio di
scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

La domanda di revisione è respinta.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 17 febbraio 2020

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi