Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.11/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8F_11/2019

Sentenza del 13 gennaio 2020

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Heine, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,

istante,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,

controparte.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (domanda di revisione),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 3
giugno 2019 (8C_616/2018).

Fatti:

A.

A.a. Il 30 luglio 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
parzialmente accolto il ricorso di A.________, nato nel 1957, contro la
decisione su opposizione emessa dall'INSAI il 6 febbraio 2018, che ha negato
all'assicurato la concessione di una rendita di invalidità, ma attribuito
un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%. La Corte cantonale
ha annullato la decisione impugnata per quanto attiene all'IMI e rinviato la
causa all'INSAI. Per contro, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato la decisione su opposizione per quello che riguarda la rendita di
invalidità.

A.b. Il Tribunale federale con sentenza 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 ha
respinto il ricorso inoltrato da A.________ nei confronti del giudizio
cantonale secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF.

B. 

A.________ presenta una domanda di revisione contro la sentenza del Tribunale
federale, chiedendo che sia emessa una nuova decisione che accolga le domande
di cui al ricorso in materia di diritto pubblico.

Non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione.

Diritto:

1.

1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono
pronunciate (art. 61 LTF).

1.2. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata
se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 cpv. 1 lett.
c LTF). In tale evenienza, la domanda deve essere depositata entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b
LTF).

2.

2.1. A norma dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF le corti giudicano nella
composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi
manifestamente infondati. Secondo l'art. 109 cpv. 3 LTF la decisione è motivata
sommariamente e può rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata.
L'istante sembra dimenticare che la sentenza impugnata è stata resa nella
procedura semplificata, che per l'appunto permette al Tribunale federale,
purché vi sia unanimità, di trattare in maniera più speditiva le cause, che
appaiono d'acchito, già sulla base di un esame sommario, ma certo, sprovviste
di ogni possibilità successo (BACHER/BELSER, Basler Kommentar zum BGG, 2018,
nota marginale 42 ad art. 109 LTF).

2.2. Non sono conclusioni nel senso dell'art. 121 cpv. 1 lett. c LTF i motivi
di ricorso delle parti. Se una censura è conforme alle esigenze di motivazione
prevista dalla legge e il Tribunale federale sarebbe dovuto entrare nel merito
della stessa, ma non lo fa, non è possibile ripresentare la stessa tramite
l'istituto della revisione (sentenza 4F_20/2013 dell'11 febbraio 2014 consid.
3.2). Nell'ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse tralasciare censure
sollevate in maniera proceduralmente corretta, esso commetterebbe semmai una
violazione del diritto di essere sentito, che tuttavia non è un motivo di
revisione. La motivazione di una richiesta di giudizio non è una conclusione
nel senso previsto dalla LTF e nemmeno è un fatto costitutivo di revisione
(cfr. sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER,
Basler Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 8 ad art. 121 LTF).

2.3. Poste queste premesse, ci si può seriamente chiedere se sia stato
sollevato validamente un motivo di revisione (cfr. sentenza 9F_16/2014 del 24
dicembre 2014 consid. 3.1). Del resto, è lo stesso istante a dare atto nella
sentenza impugnata che il Tribunale federale non ha ignorato le censure
relative agli aspetti economici per le definizioni del reddito da valido, da
invalido e del grado di invalidità (sentenza impugnata, consid. 3.3). Respinti
gli aspetti medici, pur non rispondendo esplicitamente alla questione, alla
luce della procedura semplificata, il Tribunale federale ha rinviato ai
pertinenti considerandi del giudizio cantonale (consid. 2.6, pag. 12-13), che
ha fatto propri (sentenza impugnata, consid. 4.2). In realtà, l'istante tenta
per il tramite della procedura di revisione di procedere impropriamente a un
libero riesame della sentenza impugnata, ciò che per l'appunto non è un motivo
di revisione.

2.4. Per quanto attiene all'indicazione non corretta contenuta nella sentenza
impugnata relativa all'assenza di uno scambio di scritti, mal si comprende
quale sia la rilevanza di questa svista manifesta ai fini dell'esito del
procedimento. L'INSAI in quell'occasione con soltanto quattro righe, senza
entrare nel merito delle censure ricorsuali, ha semplicemente chiesto la
conferma del giudizio cantonale. Tale scritto è stato notificato al ricorrente
tramite comunicazione del 23 ottobre 2018. Se quindi volesse censurare,
ancorché impropriamente, una violazione del diritto di essere sentito, la
stessa critica andrebbe respinta.

3. 

Ne segue che la domanda di revisione, chiaramente infondata, può essere
respinta, nella misura della sua ammissibilità, senza ordinare uno scambio di
scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 13 gennaio 2020

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi