Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.92/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_92/2019

Sentenza del 10 aprile 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, Casella postale 4358, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 dicembre 2018 (35.2018.53).

Visto:

il ricorso presentato il 1° febbraio 2019 (timbro postale) contro il giudizio
emesso il 17 dicembre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino,

il decreto del 4 febbraio 2019 con cui il ricorrente è stato invitato a fornire
un anticipo spese di fr. 800.- entro il 19 febbraio 2019,

il decreto dell'11 febbraio 2019 con cui, accogliendo la domanda del
ricorrente, sono stati fissati quattro termini suppletori improrogabili per
provvedere al versamento dell'anticipo spese di fr. 800.- in rate di fr. 200.-
ciascuna, e più precisamente la prima rata da versare al più tardi il 28
febbraio 2019, la seconda rata il 29 marzo 2019, la terza rata il 30 aprile
2019, la quarta rata il 31 maggio 2019, avvertendolo inoltre come in caso di
mancato pagamento tempestivo il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle
spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),

che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito
dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito
dell'istanza, ossia del ricorso (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),

che la prima rata è stata saldata allo sportello postale il 26 febbraio 2019,

che la seconda rata è stata saldata allo sportello postale il 1° aprile 2019,

che il pagamento della seconda rata è chiaramente tardivo (aspetto su cui il
ricorrente era stato esplicitamente reso attento nel decreto dell'11 febbraio
2019),

che il ricorso pertanto è manifestamente inammissibile e può essere deciso
secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,

che le spese giudiziarie, ridotte all'onere della causa, sono poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 10 aprile 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi