Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.721/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_721/2019

Sentenza del 4 febbraio 2020

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Viscione, Abrecht,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

Dr. med. A.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500
Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 settembre 2019 (38.2019.13).

Fatti:

A. 

La Sezione del lavoro del Cantone Ticino con decisione del 22 agosto 2018,
confermata con decisione su opposizione del 5 febbraio 2019, ha negato al Dr.
med. A.________, nato nel 1979, specialista in ortopedia, il versamento delle
indennità di disoccupazione, mettendo l'accento soprattutto sul mancato
adempimento della condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI (essere
disoccupato totalmente o parzialmente).

B. 

Il 23 settembre 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso di Dr. med. A.________ contro la decisione su opposizione,
ritenendo comunque insoddisfatta la condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI
(indoneità al collocamento).

C. 

Dr. med. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo di essere considerato idoneo al collocamento dal
2 luglio 2018 al 30 settembre 2018 e di rinviare la causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, perché provveda al calcolo del guadagno
intermedio.

Chiamate a pronunciarsi, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino propone la
reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare
osservazioni.

Diritto:

1. 

ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale
inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti
accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per
quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6
pag. 144 seg.; 141 II 14 consid. 1.6 pag. 24 seg. con riferimenti).

2. 

Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni
abbia violato il diritto federale confermando nel suo risultato la decisione su
opposizione che ha negato al ricorrente il pagamento delle indennità di
disoccupazione.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato innanzitutto lo
svolgimento del processo, le disposizioni legali ritenute applicabili e la
prassi in materia. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente dal 1°
dicembre 2014 al 30 giugno 2018 ha lavorato come capoclinica a tempo pieno con
contratti di durata determinata in reparto di traumatologia e ortopedia:
l'ultimo salario era di fr. 11'280.- per 13 mensilità, ossia fr. 146'640.- per
anno. L'11 aprile 2018 il ricorrente si è annunciato all'Ufficio regionale di
collocamento. L'11 giugno 2018 egli ha concluso un contratto di lavoro a tempo
determinato a tempo pieno dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018 con salario
annuale di fr. 90'000.-, compresa la tredicesima. Secondo quel contratto il
datore di lavoro avrebbe potuto chiedere una penalità equivalente a tre
mensilità di stipendio, in caso di mancato inizio dell'attività. I giudici
ticinesi hanno rilevato che nel modulo compilato e firmato dal ricorrente,
quest'ultimo ha precisato che svolgeva un'attività lavorativa dalle ore 7.30
alle 18.00 dal lunedì al venerdì per 50 ore la settimana. Dall'altra egli aveva
l'intenzione di svolgere un'attività lavorativa indipendente dal 1° ottobre
2018. La Corte cantonale ha rinviato anche ai quesiti posti dalla Sezione del
lavoro il 13 luglio 2018 e alla risposta del ricorrente del 23 luglio 2018. Il
2 ottobre 2018 il ricorrente ha comunicato all'amministrazione l'inizio
dell'attività indipendente.

Diversamente dall'amministrazione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
non ha approfondito ulteriormente la questione se il ricorrente fosse
disoccupato o no, ma si è concentrato sull'idoneità al collocamento
dell'assicurato e la sua definizione, rinviando alla giurisprudenza. Alla luce
della prassi, la Corte cantonale ha ricordato che risulta il principio generale
secondo cui l'assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata
data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltando per un
breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento. I giudici ticinesi
hanno ribadito come l'assicurato che dovesse trovare e accettare un lavoro
appropriato, anche se non immediatamente disponibile, non debba essere
penalizzato, anche se una simile eccezione va valutata restrittivamente. In
tale evenienza, rimane determinante se si può presumere con una certa
probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l'assicurato per il breve lasso
di tempo concretamente a sua disposizione. Esposta la Prassi LADI ID, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come da una parte il
ricorrente è stato capoclinica dipendente fino al 30 giugno 2018 e da un'altra
parte ha sottoscritto un nuovo contratto fino dal 1° luglio 2018 al 30
settembre 2018.

Inoltre, l'assicurato il 3 luglio 2018 e l'11 luglio 2018 aveva affermato di
voler svolgere un'attività indipendente, lavoro effettivamente iniziato il 1°
ottobre 2018. Questa situazione difficilmente, secondo i giudici ticinesi,
avrebbe potuto condurre concretamente a un'assunzione dell'assicurato. La Corte
cantonale ha aggiunto che l'assicurato per la sua specializzazione di medico
ortopedico difficilmente avrebbe reperito un impiego in tale veste per soli tre
mesi, alla luce del necessario rapporto di fiducia che si deve instaurare con i
pazienti e il datore di lavoro. Vista la tipologia di ricerche di lavoro
compiute, è altresì poco verosimile che il ricorrente avrebbe rinunciato
all'impiego alla Clinica B.________, considerata anche la penalità in caso di
mancato inizio. La Corte cantonale ha anche constatato che sarebbe stato
altamente probabile l'obbligo al pagamento di una penalità finanziaria anche
nel caso di interruzione anticipata del contratto di lavoro. Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha ancora richiamato le dichiarazioni del
ricorrente del del 12 luglio 2019 e 22 luglio 2018.

3.2. Il ricorrente contesta innanzitutto alcuni aspetti di dettaglio che a suo
parere non sarebbero stati accertati correttamente dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Egli osserva di non essere rimasto iscritto in
disoccupazione perché gli uffici regionali di collocamento non aiutano in
nessun modo a trovare un lavoro adeguato e impongono obblighi che nelle proprie
circostanze personali appaiono quasi come defatigatorie. Egli lamenta di essere
stato iscritto tre mesi all'ufficio regionale di collocamento senza ottenere
alcun sostegno finanziario. Puntualizza anche le ricerche di lavoro
effettivamente svolte, che non si sono limitate a quelle di capoclinica presso
l'Ente ospedaliero cantonale, seguendo le indicazioni dell'ufficio regionale di
collocamento. A torto, la Corte cantonale non avrebbe considerato la ricerca di
lavoro a Locarno. L'assicurato contesta l'applicazione della Prassi LADI,
ribadendo che le ricerche non erano insufficienti. Questo anche perché le
occupazioni adeguate secondo la LADI sono da ritenere poche secondo il
ricorrente. Egli ritiene di aver spiegato dettagliatamente per quali motivi ha
deciso di passare a un'attività indipendente. Il ricorrente considera peraltro
anche non corrispondente alla realtà che sia stato disponibile per il mercato
del lavoro solo per tre mesi. Ritenendo il giudizio cantonale completamente
inesatto, il ricorrente ripropone la propria versione dei fatti. Sottolinea che
non aveva previsto una data del momento quando iniziare l'attività
indipendente. Il 1° ottobre 2018 era stato fissato soltanto perché il 30
settembre 2018 scadeva il contratto con la Clinica B.________. Il ricorrente
afferma che sarebbe sempre stato disponibile ad assumere un nuovo impiego
dipendente. Anche le considerazioni sul numero RCC riferite dalla Corte
cantonale sarebbero erronee. Lamenta poi di non essere stato informato
correttamente.

4.

4.1. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al
collocamento secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una
questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio
vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1).
Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza
generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di
fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag.
448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento
riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a
che cosa volesse, sapesse, intendesse compiere, o volesse prendere in
considerazione una determinata persona (DTF 140 III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139
V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid. 3.4 pag. 414).

4.2. Lo svolgimento di un'attività lavorativa durante un periodo di
disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento.
Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e se l'esercizio di
tale attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere
un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136
consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009
consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia
retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo
2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di
una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della
stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente,
nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il
rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di
un'impiego meno retribuito (sentenze 8C_866/2018 del 2 maggio 2019 consid. 2.3
e 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3).

4.3. Il ricorrente pare dimenticare che il Tribunale federale non rivaluta
liberamente gli accertamenti di fatto (consid. 1; DTF 144 I 170 consid. 7.3
pag. 174 seg.). In concreto, il ricorrente si limita a contestare
l'apprezzamento delle prove dei giudici cantonali, opponendo, in parte con
ipotesi e deduzioni proprie, semplicemente la propria visione dei fatti, senza
tuttavia dimostrare se l'accertamento della Corte cantonale sia stato eseguito
in maniera manifestamente inesatta o contraria al diritto federale. Del resto,
anche in sede federale, il ricorrente non è stato in grado di quantificare
sulla base dei fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta dai
giudici ticinesi in quali momenti era occupato e in quali per contro
disponibile per il mercato del lavoro. Infatti, non è sufficiente una vaga
disponibilità teorica, ma occorre che l'assicurato sia libero durante gli orari
abituali di lavoro (cfr. consid. 4.2 sopra). Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha accertato senza arbitrio che il ricorrente, per motivare la
sua disoccupazione, aveva espresso l'intenzione di iniziare in maniera durevole
un'attività indipendente dal 1° ottobre 2018 (cfr. sentenza 8C_381/2016 dell'8
agosto 2016 consid. 3). L'assunzione dell'attività presso Clinica B.________
non è avvenuta nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, ma semmai per
avviare nel futuro l'attività indipendente. Del resto, la pena convenzionale
molto elevata contenuta nel contratto di lavoro, come riferito dalla Corte
cantonale, è un elemento molto importante in tale ottica. Sotto questo profilo
il giudizio impugnato resiste alle censure del ricorrente. Posto che il
ricorrente era inidoneo al collocamento, non occorre valutare l'altra
condizione legale esaminata in sede amministrativa.

4.4. La critica nei confronti dei consulenti degli uffici regionali di
collocamento è inconsistente e di natura prettamente generale. Il fatto che il
loro ruolo non corrisponda agli auspici del ricorrente non comporta ancora una
violazione del diritto (art. 27 LPGA). Un'informazione scorretta potrebbe
peraltro aprire unicamente la strada a prestazioni nell'ipotesi in cui
l'assicurato si dimostri essere in buona fede (DTF 131 V 472 consid. 5 pag.
480; cfr. anche sentenza 8C_433/2014 del 16 luglio 2015 consid. 3), circostanza
che in base ai fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta (art. 105
cpv. 1 LTF; consid. 1) non risulta. Anche in quest'ottica il giudizio cantonale
resiste alle censure ricorsuali.

5. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 4 febbraio 2020

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi