Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.6/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_6/2019

Sentenza del 26 giugno 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Heine, Giudice presidente,

Wirthlin, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,

ricorrente,

contro

Vaudoise Generale Compagnia di Assicurazioni SA, Place de Milan, 1001 Losanna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 novembre 2018 (35.2018.89).

Fatti:

A.

A.a. Il 13 marzo 2015 A.________, nata nel 1993, allora commessa e responsabile
di un negozio, è stata coinvolta in un incidente della circolazione come
passeggera posteriore, lamentando poi dolori alla spalla destra e alla nuca.
Vaudoise Generale Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito: la Vaudoise) con
decisione del 25 novembre 2015, confermata su opposizione il 19 maggio 2016, ha
ritenuto che non ci fosse un nesso causale tra i disturbi alla spalla sinistra
e l'infortunio del 13 marzo 2015.

A.b. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 14
novembre 2016 (35.2016.52) ha accolto il ricorso di A.________, rinviando la
causa all'assicuratore per esperire un approfondimento specialistico peritale e
statuire nuovamente sui disturbi alla spalla sinistra.

A.c. Dopo aver ordinato una perizia, la Vaudoise con decisione del 30 novembre
2017, confermata su opposizione il 24 luglio 2018, ha negato che i disturbi
alla spalla sinistra fossero in nesso causale con l'incidente del 13 marzo
2015. Per quanto attiene alle problematiche alla spalla destra e al rachide
cervicale, la Vaudoise ha dichiarato estinto il proprio obbligo prestativo dal
1° gennaio 2016.

B. 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto con giudizio del 15
novembre 2018 il ricorso contro la nuova decisione su opposizione. La Corte
cantonale ha anche respinto la domanda di assistenza giudiziaria.

C. 

A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio
cantonale sia riformato nel senso di riconoscere indennità giornaliere al 100%
anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2016 fino a data da determinare.
Rinnova la domanda di assistenza giudiziaria.

La Vaudoise postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale
rinuncia a presentare osservazione.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere
d'esame nell'accertamento dei fatti, di massima non è comunque possibile
allegare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Invano la ricorrente
può quindi rinviare a ulteriore documentazione medica che dovrebbe presentare
in futuro.

2. 

Oggetto del contendere è sapere se sia corretto il giudizio del Tribunale
cantonale delle assicurazioni con cui è stata confermata la decisione su
opposizione dell'assicuratore, il quale, ha negato ogni nesso causale con
l'infortunio del 13 marzo 2015 con i disturbi alla spalla sinistra e ha
dichiarato estinto un diritto alle prestazioni dal 1° gennaio 2016 per le
problematiche alla spalla destra e al rachide cervicale.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordate le norme e la prassi
ritenute applicabili, ha osservato che la decisione su opposizione si fonda
sulla perizia elaborata dal Dr. med. B.________, come da precedente giudizio di
rinvio. La Corte cantonale ha rilevato che l'assicurata è stata visitata
personalmente, esponendo in dettaglio le risultanze del referto medico sullo
status clinico, sulla questione eziologica e sulle risultanze oggettive al
rachide cervicale, alla spalla sinistra. La prima Corte ha preso atto che la
disamina del Dr. med. B.________ adempie le condizioni dell'art. 44 LPGA e che
contro la persona dello specialista non sono state sollevate eccezioni. Lo
stesso vanta quindi di piena forza probante. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha fondato pertanto il suo giudizio sulla perizia, scartando
tutte le obiezioni della ricorrente.

3.2. La ricorrente contesta le conclusioni del Dr. med. B.________. Ella
ritiene che vi sia stato un malinteso per quanto attiene ai disturbi alla
spalla sinistra. A parer suo al pronto soccorso il Dr. med. C.________ avrebbe
confuso la spalla sinistra con la spalla destra. Successivamente sia il Dr.
med. D.________ sia il primo perito consultato dall'assicuratore si sono
riferiti nei loro rapporti correttamente alla spalla sinistra e non alla spalla
destra. Tale malinteso avrebbe viziato tutta la procedura.

4.

4.1. Diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove
è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli
stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie
esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) da medici
specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito
dell'apprezzamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi
concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.
470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie amministrative non vanno
messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse
dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un
complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione
opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non
solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre
ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante
sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27
settembre 2017 consid. 5.3).

4.2. Come rettamente esposto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, il
Dr. med. B.________ è stato incaricato dall'assicuratore, con comunicazione del
19 gennaio 2017, come perito esterno dopo che la stessa Corte cantonale aveva
rinviato la causa all'assicuratore. La ricorrente con scritto del 10 febbraio
2017 ha riferito di non avere "né osservazioni né domande complementari da
porre al medico al quale intendete sottoporre la fattispecie in esame",
riservandosi la facoltà di porre quesiti di delucidazione. La ricorrente è
stata in definitiva visitata personalmente il 9 maggio 2017. Pertanto, soltanto
in presenza di indizi concreti, il giudice delle assicurazioni può scostarsi
dalle risultanze della perizia.

4.3. La ricorrente incentra il suo ricorso al Tribunale federale, riprendendo a
lunghi tratti - e impropriamente - quanto già esposto senza successo in sede
cantonale. Infatti, l'assicurata sostanzialmente soltanto genericamente critica
l'accertamento della Corte cantonale, senza indicare alcun elemento oggettivo
che possa sovvertire le conclusioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, a cui si può rinviare. Infatti, al pronto soccorso il Dr. med.
C.________ ha indicato in occasione della prima consultazione del 18 aprile
2015 sia in maniera testuale sia con uno schizzo che i disturbi erano
localizzati alla spalla destra e alla nuca. Nemmeno nel rapporto del 27 aprile
2015 del Dr. med. E.________ figura nulla al riguardo. Quest'ultimo specialista
soltanto il 7 luglio 2015 mette in luce una problematica alla spalla sinistra,
che trova ancora rilievo nel referto del 15 settembre 2015 del Dr. med.
D.________. Gli eventuali dubbi sono ad ogni modo stati chiariti dalla perizia
del Dr. med. B.________: lo specialista ha concluso che deve essere esclusa una
causalità tra l'infortunio del 13 marzo 2015 e i disturbi alla spalla sinistra.
Egli si è confrontato anche con le valutazioni del Dr. med. D.________,
concludendo che l'accertamento di questo medico non permette di stabilire un
nesso causale. Ora, la ricorrente non dà indizi oggettivi, forte per esempio di
esami medici specialisitici aggiornati, che potrebbero mettere seriamente in
dubbio gli accertamenti della perizia amministrativa. Per il resto, è opportuno
ricordare come la circostanza che dopo un infortunio sia insorto un disturbo
non è ancora sufficiente per concludere all'esistenza di un nesso causale (DTF
119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre
2014 consid. 4.2 con riferimento).

4.4. Nella misura in cui la ricorrente rinnova la domanda di assistenza
giudiziaria in sede cantonale, il ricorso è inammissibile siccome non spende
una parola nel contestare i considerandi della promuncia cantonale (art. 42
cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116).

5. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua
ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare
accoglimento siccome il ricorso era fin dall'inizio destinato all'insuccesso
(art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 giugno 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Heine

Il Cancelliere: Bernasconi