Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.452/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_452/2019

Sentenza del 12 novembre 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Heine, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (restituzione),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 maggio 2019 (38.2019.7).

Fatti:

A. 

Con decisione del 1° dicembre 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro
la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa), confermata su
opposizione il 17 dicembre 2018, ha ordinato ad A.________, nata nel 1978, la
restituzione di fr. 53'265.65 corrispondenti a indennità di disoccupazione
percepite a torto dal 1° maggio 2014 al 30 luglio 2015.

B. 

Il 22 maggio 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.

C. 

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo
l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione. Postula
altresì la concessione dell'effetto sospensivo.

Chiamati ad esprimersi, la Cassa propone la reiezione del ricorso, pur
rimettendosi al giudizio per quanto attiene alla domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare
osservazioni.

Diritto:

1. 

ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale
inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti
accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per
quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6
pag. 144 seg.; 141 II 14 consid. 1.6 pag. 24 seg. con riferimenti).

2. 

Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha violato il diritto federale nel confermare il provvedimento di restituzione
emesso dalla Cassa.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rifiutato di sospendere o
annettere al fascicolo gli atti della procedura penale siccome già per motivi
derivanti dalla LADI s'imponeva la restituzione delle indennità di
disoccupazione.

3.2. La ricorrente insiste che nella fattispecie la procedura andasse sospesa
in attesa della conclusione della procedura penale. Secondo la ricorrente
l'incarto penale ha valore pregiudiziale per questa controversia. La ricorrente
non avrebbe infatti mai avuto nessun potere decisionale all'interno delle
società.

3.3. Ci si può seriamente chiedere se l'esigenza di sospensione della procedura
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non sia un aspetto di
diritto cantonale (art. 61 LPGA) e pertanto censurabile dinanzi al Tribunale
federale soltanto sotto il ristretto potere esame dell'arbitrio (cfr. da ultimo
sentenza 8C_104/2019 del 29 agosto 2019 consid. 1.3). Sia come sia la Corte
cantonale ha esposto dettagliatamente che la sospensione della procedura o il
richiamo degli atti penali fosse ininfluente. Mal si comprende il valore
pregiudiziale di tali atti. A giusta ragione i giudici ticinesi potevano
rifiutare le richieste processuali della ricorrente.

4.

4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere riferito lo
svolgimento del processo e le basi legali sulla restituzione di prestazioni
indebitamente percepite, ha ricordato che la procedura è iniziata in seguito a
un rapporto di constatazione allestito il 30 settembre 2016 dalla Sezione del
lavoro del Cantone Ticino in merito a un'audizione della ricorrente sulle sue
attività lavorative presso tre società anonime. In tale occasione la ricorrente
non aveva saputo fornire alcuna indicazione sui datori di lavoro, le persone
con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, il proprio salario (che
sarebbe stato pagato in contanti) e le persone che quotidianamente la
contattavano per indicargli dove recarsi al lavoro. Gli accertamenti svolti
dalla Polizia cantonale e dal Ministero pubblico del Cantone Ticino hanno
indotto l'autorità penale a ipotizzare dell'esistenza di un sistema artificioso
mediante il quale diverse persone maturavano in modo fittizio il periodo di
contribuzione necessario per ottenere le indennità di disoccupazione. Ricordati
i contratti di lavoro conclusi dalla ricorrente con tre società anonime, la
Corte cantonale ha richiamato il verbale di audizione del 18 settembre 2015
dinanzi alla Sezione del lavoro. I giudici cantonali hanno messo in rilievo
anche l'interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale del 13 luglio 2016. La
Corte cantonale ha osservato che agli atti non figurava del resto alcun
estratto conto postale o bancario dell'insorgente o delle SA, sue ex datrici di
lavoro, che comprovassero il pagamento di salari per il periodo 2012-2014.
Essendovi una violazione del dovere delle parti di collaborare e non essendo
comprovata la reale riscossione dei salari, la ricorrente deve farsi carico di
tale carenza probatoria. È stato ritenuto altresì sorprendente anche il
cambiamento di salario fra le diverse attività (da fr. 560.- mensili da marzo a
ottobre 2013 a fr. 4'900.- nel maggio 2014). Il certificato del medico
psichiatra è stato ritenuto irrilevante, visto che la ricorrente è stata in
cura dal settembre 2010 al gennaio 2011, periodo antecedente i fatti in
questione.

4.2. La ricorrente sostiene nel merito che la prassi considera come il
versamento dei contributi valga da versamento del salario. Il pagamento
effettivo di un salario non sarebbe necessariamente richiesto e deve essere
valutato separatamente ai fini di stabilire il periodo di contribuzione. La
ricorrente sottolinea ancora come la sola condizione sia l'esercizio di
un'attività soggetta agli oneri sociali durante il periodo minimo di
contribuzione. Da ultimo, la ricorrente rinvia al suo stato di salute e al
fatto che non sia di lingua madre italiana. Essendo una persona molto emotiva
non è riuscita a rispondere in maniera confacente agli inquirenti in occasione
della procedura penale. La ricorrente rimprovera anche alla Corte cantonale di
non avere approfondito l'attività effettivamente svolta. In ogni caso, secondo
l'assicurata, la mancanza della prova del salario non comporta la negazione del
diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione
nel salario determinante. Per il suo ammontare bisogna se del caso far capo al
salario abituale secondo gli usi professionali e locali.

4.3. La ricorrente cita numerose sentenze giudiziarie, ma non si confronta in
maniera dettagliata con l'apprezzamento dei fatti, constatati dalla Corte
cantonale, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
L'assicurata non dimostra con altre prove che gli accertamenti dei giudici
ticinesi finalizzati a dimostrare come la ricorrente non abbia svolto alcuna
attività lavorativa effettiva siano stati operati in maniera manifestamente
inesatta. Ella tenta soltanto di sminuire la propria posizione, ma non
eccepisce alcun elemento effettivo che potrebbe anche solo lasciar intendere al
versamento concreto di un salario a fronte di un impiego reale da parte delle
società anonime di cui pretende essere dipendente. Per il resto, si può
rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).

5.

5.1. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto
secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

5.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 12 novembre 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi