Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.384/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_384/2019, 8C_385/2019

Sentenza del 7 agosto 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Wirthlin, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

rappresentato dall'avv. Mauro Belgeri,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI),
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (prestazioni assistenziali),

ricorsi contro i giudizi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 29 aprile 2019 (42.2018.44 e 42.2018.45).

Fatti:

A.

A.a. Con decisione del 3 luglio 2018, confermata su reclamo il 2 novembre 2018,
pur riconoscendo per i mesi di maggio e giugno 2018 un versamento aggiuntivo di
fr. 100.-, l'USSI ha concesso ad A.________, nato nel 1955, una prestazione
assistenziale di fr. 2'856.- per il mese di luglio 2018. L'amministrazione ha
aggiunto al calcolo della prestazione un reddito ipotetico di fr. 148.75,
corrispondente al maggior costo del canone di locazione sopportato
dall'assistito, rispetto al massimo riconosciuto per legge. L'USSI ha poi
considerato nell'unità di riferimento anche la figlia minore e non ha incluso
nel computo il premio dell'assicurazione complementare alla LAMal.

A.b. Con decisione del 31 luglio 2018, confermata su reclamo il 2 novembre
2018, l'USSI con le medesime ragioni del provvedimento precedente, ha
riconosciuto ad A.________ una prestazione assistenziale mensile di fr. 2'856.-
per il periodo da agosto 2018 a ottobre 2018.

B. 

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con due giudizi
separati del 29 aprile 2019 i ricorsi di A.________ contro le decisioni su
reclamo.

C. 

A.________ presenta due ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede sostanzialmente l'annullamento dei giudizi cantonali e
il ristabilimento di quanto decurtato.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.1. I due ricorsi, presentati dallo stesso ricorrente, patrocinato dal
medesimo avvocato, riguardano la computazione del medesimo genere di reddito
ipotetico nel calcolo della prestazione assistenziale. Si giustifica quindi di
trattare i ricorsi congiuntamente e statuire sugli stessi con un'unica sentenza
(art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; sentenza 8C_19/2015 del 9
settembre 2015 consid. 1).

1.2. Contrariamente a quanto pretende ripetutamente ed erroneamente il
ricorrente, le decisioni amministrative del 3 luglio 2018 e del 31 luglio 2018,
in seguito confermate su reclamo e dalla Corte cantonale, non sono decisioni
incidentali, ma finali. Esse pongono fine in modo definitivo al procedimento
per il periodo temporale interessato (art. 90 LTF; DTF 141 II 353 consid. 1.1
pag. 360). I giudizi cantonali sono pertanto impugnabili al Tribunale federale
senza limitazioni.

2. 

Come già noto al ricorrente (sentenza 8C_593/2018 del 15 ottobre 2018 consid.
1), il potere d'esame del Tribunale federale nel campo dell'assistenza sociale
è estremamente limitato. La materia è retta quasi esclusivamente dal diritto
cantonale: in pratica soltanto una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) o di altri diritti fondamentali entrano in considerazione. In tal caso,
vige peraltro un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF). I
ricorsi adempiono soltanto in minima parte queste esigenze. Infatti, ancora una
volta da un lato si dilungano in maniera inammissibile a presentare una propria
visione dei fatti e da un altro lato citano svariate disposizioni
costituzionali, legali e delle direttive COSAS senza alcuna struttura logica,
rispetto ai considerandi dei giudizi cantonali, soli atti impugnabili dinanzi
al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

3. 

Nel quadro dell'ammissibilità del ricorso, l'insorgente non dimostra
l'insostenibilità dei giudizi cantonali (consid. 2). Anche il riptetuto rinvio
alle decisioni in materia di prestazioni complementari (PC) non è di soccorso.
Le PC sono rette da una normativa autonoma rispetto all'assistenza pubblica. La
Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio, confermando le decisioni su
opposizione, che hanno applicato fr. 148.- di reddito ipotetico per un canone
di locazione eccessivo e questo sia nella forma sia nel merito. Il ricorrente è
stato chiaramente informato che la permanenza in un'abitazione dal canone di
locazione superiore alla soglia massima, avrebbe comportato un riesame del
calcolo (cfr. sentenza 8C_593/2018). Non si può peraltro sostenere seriamente
che i giudici ticinesi si siano distanziati crassamente dalle disposizioni del
diritto cantonale o anche dalle direttive COSAS. In ogni caso, non è diminuendo
il sorpasso mensile dalla soglia massima (da fr. 351.- nella causa 8C_593/2018
a fr. 148.- in questa controversia), che si giustifica di concedere alla
persona assistita il rimborso di tale importo. Il ricorrente pare dimenticare
una volta di più che l'assistenza pubblica (di natura non contributiva, ossia
finanziata unicamente dallo Stato) è riservata alle persone, che non hanno
(più) altre forme di sostentamento. Ci si può e ci si deve attendere che la
persona interessata contenga le proprie spese personali mensili entro i limiti
previsti dalla legislazione applicabile (sentenza 8C_593/2018 consid. 2.3), ciò
anche al fine di impoverirsi o indebitarsi sempre di più. Da ultimo, il
richiamo all'art. 12 Cost. non ha alcuna pertinenza, dal momento che il diritto
all'aiuto in stato di bisogno è confinata a importi minimi, i quali sono di
gran lunga inferiori alla normativa ticinese sull'assistenza sociale (cfr.
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1). Per il resto, si può
rinviare ai pertinenti considerandi dei giudizi cantonali (art. 109 cpv. 3
LTF), i quali resistono pacificatamente alle censure di diritto costituzionale
invocate dal ricorrente.

4. 

Ne segue che i ricorsi, manifestamente infondati, devono essere respinti
secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le domande
di assistenza giudiziaria devono essere rigettate siccome i ricorsi, anche alla
luce della sentenza 8C_593/2018, erano chiaramente destinati all'insuccesso
(art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a
carico del ricorrente.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Le cause 8C_384/2019 e 8C_385/2019 sono congiunte.

2. 

Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.

3. 

Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

4. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

5. 

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 7 agosto 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi