Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.381/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_381/2019

Sentenza del 12 dicembre 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Viscione, Abrecht,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________, patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,

ricorrente,

contro

Base logistica dell'esercito BLEs, Viktoriastrasse 85, 3003 Berna, patrocinata
dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann,

opponente.

Oggetto

Diritto della funzione pubblica (disdetta in via ordinaria del rapporto di
lavoro),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte I, del
9 aprile 2019 (A-1524/2018).

Fatti:

A.

A.a. A.________, nato nel 1987, è stato impiegato a tempo indeterminato dal 1°
gennaio 2015 nella Base logistica dell'esercito (BLEs) come specialista
pompiere dell'unità X.________. Il 22 settembre 2017 undici militi su venti,
compreso A.________, hanno presentato una richiesta d'intervento all'Organo di
mediazione del personale del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS). A.________ era portavoce del
gruppo. A sostegno della richiesta è intervenuto il 18 dicembre 2017 l'avv.
Rocco Taminelli.

A.b. Il 30 novembre 2017 A.________, in presenza di alcuni colleghi, ha
proferito nei confronti di B.________, la seguente opinione: "Digli al
B.________ di andare a cagare, anzi di venire qui così ti prendo il coltello
che hai al cinturone e gli taglio la gola!". Il 3 dicembre 2017 A.________ è
stato sospeso dal servizio. Il 19 dicembre 2017 il DDPS ha notificato ad
A.________ l'intenzione di disporre la disdetta in via ordinaria del rapporto
di servizio dal 30 aprile 2018 per violazione di importanti obblighi legali o
contrattuali in seguito a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento in
seguito all'episodio del 30 novembre 2017. Il 19 dicembre 2017 il DDPS ha
disdetto in via ordinaria il rapporto di lavoro con effetto 31 maggio 2018.

B.

B.a. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale
contro la decisione di disdetta, chiedendone l'annullamento. Nel corso della
procedura A.________ ha chiesto la ricusazione della giudice dell'istruzione.
Con decisione incidentale del 25 giugno 2018 (causa A-2665/2018) il Tribunale
amministrativo federale ha respinto l'istanza. Un ricorso in materia di diritto
pubblico contro tale pronuncia è stato respinto con sentenza 8C_564/2018 del 19
ottobre 2018.

B.b. Con giudizio del 9 aprile 2019 il Tribunale amministrativo federale ha
respinto il ricorso di A.________ contro la decisione amministrativa di
disdetta emessa dal DDPS.

C. 

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale contro la pronuncia del Tribunale amministrativo federale, chiedendo
in via principale l'annullamento del giudizio di primo grado e della disdetta.
Subordinatamente propone il rinvio all'amministrazione per nuova decisione,
dopo che sia stato garantito il diritto di accesso agli atti.

Il DDPS postula la reiezione del ricorso, mentre il Tribunale amministrativo
federale rinvia al proprio giudizio. Le parti hanno replicato e duplicato.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, un ricorso in materia di diritto
pubblico, che riguarda una controversia di natura patrimoniale nel campo dei
rapporti di lavoro di diritto pubblico, è ammissibile solo se il valore
litigioso è superiore a fr. 15'000.-. Di regola, nei casi in cui la LTF prevede
un valore litigioso minimo per ammettere un ricorso, il valore litigioso deve
essere indicato nel giudizio precedente con i rimedi giuridici (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF). Nella fattispecie, questa indicazione non è contenuta
esplicitamente nella pronuncia impugnata. Nel caso concreto però il ricorrente
ha contestato la disdetta del rapporto di lavoro (con un salario annuale a
contratto di lavoro di fr. 68'789.50) : il limite è quindi ampiamente superato
(art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF). La condizione dell'art. 85 cpv. 1 lett.
b LTF è quindi adempiuta.

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto
dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale
federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2
pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo
grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono
(più) debitamente presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1
pag. 254). L'esercizio del potere di apprezzamento non è un motivo di ricorso
al Tribunale federale (DTF 143 V 369 consid. 5.4.1 pag. 379), se non nel caso
in cui ciò dovesse configurare una violazione del diritto federale. Tale
eventualità si realizza se il giudice di grado precedente ha esercitato il
proprio potere di apprezzamento, commettendo un eccesso positivo
("Ermessensüberschreitung") o negativo ("Ermessensunterschreitung") del proprio
potere di apprezzamento oppure abusando di tale potere ("Ermessensmissbrauch"),
lasciandosi guidare da criteri estranei allo spirito della legge o ignorando
principi generali riconosciuti come il divieto dell'arbitrio, il principio
della buona fede o della proporzionalità (DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 72
seg.; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).

1.3. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice
precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione
del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
LTF). Nella misura in cui il ricorrente presenta una propria visione dei fatti
nella prima parte del proprio ricorso, egli si scosta in maniera impropria dal
giudizio impugnato e non si può tenere conto di una fattispecie diversa da
quella esposta nella sentenza impugnata (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2;
sentenza 2C_720/2011 del 21 gennaio 2011 consid. 3). Anche semplici critiche
relative ad asserite lacune nell'apprezzamento dei fatti e diversità
sull'interpretazione di alcuni fatti, come ad esempio la valutazione sociale
operata dal datore di lavoro, non dimostrano in alcun caso alcun apprezzamento
manifestamente inesatto delle prove.

1.4. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere presentati soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Se tale eventualità sia
realizzata, essa deve essere esposta nel ricorso (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). Per
nuovi fatti si intendono nova in senso improprio, ossia prove, che nella
procedura precedente si sarebbero già dovuti addurre, senza che sia stato il
caso. Nova in senso proprio, ossia prove che sono emerse soltanto nel momento
in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi
fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio
cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V
19 E. 1.2 pag. 22 seg.; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid.
3.1.2 pag. 123). Il verbale di interrogatorio del 9 maggio 2019 e la lettera
del patrocinatore del ricorrente del 24 maggio 2019, entrambi posteriori al
giudizio impugnato, sono d'acchito inammissibili.

2. 

Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale amministrativo federale,
confermando la decisione di disdetta, abbia violato il diritto federale.

3.

3.1. Il Tribunale amministrativo federale ha presentato innanzitutto la portata
del diritto di essere sentito e di consultare l'incarto in materia di diritto
del personale federale. La Corte federale di primo grado ha accertato che il
ricorrente ha avuto vari incontri con l'autorità, occasioni in cui sono stati
esposti i fatti e sui quali egli ha potuto esprimersi. Se è vero che in un
primo tempo non ha beneficiato di tutti i documenti rilevanti, più tardi ha
potuto prendere conoscenza di tutti gli elementi essenziali per contestare
pienamente la sua disdetta. In quel momento l'autorità amministrativa poteva
infatti legittimamente dubitare della facoltà di rappresentanza del
patrocinatore del ricorrente. Nemmeno si può rimproverare all'amministrazione
di aver emanato la decisione prima dell'ottenimento della presa di posizione
dell'interessato, siccome il termine impartito per esprimersi era ormai spirato
inutilizzato. E in ogni caso, una violazione del diritto di essere sentito deve
essere considerata sanata e un rinvio della causa sarebbe solo un'inutile
formalismo. Posta la comprensione della lingua tedesca per il ricorrente, il
Tribunale amministrativo federale ha negato una violazione della Costituzione
federale. I primi giudici hanno rifiutato anche la richiesta per il ricorrente
di controinterrogare oralmente i testimoni.

3.2. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito per
non avere avuto accesso agli atti e per non aver potuto controinterrogare i
testimoni. Invoca anche una violazione dell'art. 7 dell'ordinanza del 22
novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale
(OPDPers; RS 172.220.111.4). Lamenta che la mancata messa a disposizione
dell'intero incarto non ha permesso di trovare elementi a favore del
ricorrente. Rileva poi che una violazione del diritto di essere sentito
consiste nel comportamento del DDPS e della sua patrocinatrice, che è poi stato
sanzionato dall'autorità ticinese di disciplina sugli avvocati. Un'ulteriore
violazione del diritto di essere sentito secondo il ricorrente consiste nella
reiezione della richiesta di audizione di alcuni testimoni.

3.3. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende
la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze
nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid.
5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282). Per giurisprudenza una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti sia l'applicazione del
diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche
che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino
in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità
si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte
onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura
di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag.
204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).

3.4. Occorre ricordare che non è contrario al diritto di essere sentito un
apprezzamento anticipato delle prove (DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72) e
quindi la rinuncia all'assunzione di quei fatti ritenuti dal giudice non
decisivi all'esito della controversia. Tale garanzia non impedisce inoltre
all'autorità di porre un termine all'istruttoria, quando ritiene che le prove
assunte le hanno permesso di formarsi un'opinione e le ulteriori prove offerte
non potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (DTF 134 I 140
consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429). Nell'ambito di questa
valutazione, al giudice di merito compete un vasto margine di apprezzamento e
il Tribunale federale interviene soltanto in caso di accertamento
manifestamente inesatto dei fatti (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg.; 124 I
208 consid. 4a pag. 211).

A lunghi tratti il ricorrente tenta impropriamente di sollevare una violazione
del diritto di essere sentito, perché il Tribunale amministrativo federale non
ha concluso nel senso sperato nel merito della causa (cfr. sentenza 4A_520/2015
del 16 dicembre 2015 consid. 3.3.1). In simili condizioni, la critica non ha
una portata propria e deve essere riportata al merito della controversia. A
torto, il ricorrente critica altresì l'impossibilità di controinterrogare i
testimoni; le stesse sentenze citate dal ricorrente non permettono di dedurre
quanto egli afferma, essendo la garanzia invocata applicabile solo alla
procedura penale nel senso dell'art. 6 § 3 lett. d CEDU. In realtà censura
l'apprezzamento delle prove, che però non è valutato liberamente dal Tribunale
federale, e non ne dimostra un accertamento insostenibile. Anche la pretesa
violazione dell'art. 7 OPDPers cade nel vuoto. Non si ravvede dove
l'amministrazione e la Corte federale di primo grado avrebbero applicato
erroneamente tale disposto. Del resto, il ricorrente si limita a una critica
generica e non pretende in che misura il proprio incarto personale potrebbe
essere sprovvisto di alcuni elementi. Questo per non nascondere che il
licenziamento è stato fondato non per carenze professionali, ma per gravi
mancanze sul profilo sociale, il cui apice si è realizzato con l'episodio del
30 novembre 2017.

4.

4.1. Il Tribunale amministrativo federale ha ricordato che provvede a
delimitate condizioni a un esame di adeguatezza in materia di diritto del
personale federale. Nel merito, la Corte federale di primo grado ha illustrato
la normativa relativa ai motivi di disdetta. Essa ha ricordato che fra gli
obblighi legali o contrattuali di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. a LPers
rientrano quelli previsti all'art. 20 cpv. 1 LPers: una violazione sussiste
anche in presenza di comportamenti illegali, penalmente reprensibili o anche
solo sconvenevoli nei confronti dei superiori o dei datori di lavoro. Il
Tribunale amministrativo federale ha ribadito che il volersi disfare di un
impiegato difficile non fonda un motivo di disdetta. Riferendosi poi all'art.
10 cpv. 3 lett. b LPers, la Corte precedente ha affermato che il comportamento
del dipendente deve condurre a una perturbazione del funzionamento del servizio
o ledere il rapporto di fiducia in essere tra lui e il suo superiore. I primi
giudici hanno precisato altresì che un avvertimento, antecedente alla disdetta,
non è necessario quando il rapporto di fiducia è rotto in maniera irreparabile
o quando si rivela inutile. Secondo i giudici precedenti l'episodio del 30
novembre 2017, aspetto in definitiva ammesso dal ricorrente, è chiaramente un
comportamento penalmente reprensibile nei confronti del superiore e lede gli
obblighi contrattuali e legali. Esso configura altresì una grave mancanza atta
a ledere il rapporto di fiducia con il superiore.

Il Tribunale amministrativo federale ha osservato che il ricorrente ha sempre
riscontrato problemi nel suo comportamento sociale, tanto che qualche settimana
prima del noto episodio aveva già adottato un comportamento irrispettoso nei
confronti del suo superiore. I primi giudici hanno sottolineato che l'aspetto
problematico del ricorrente non è il lavoro in quanto tale, ma il suo rapporto
con la gerarchia. Nella valutazione della gravità della situazione il Tribunale
amministrativo federale ha tenuto conto della particolare funzione svolta dal
ricorrente dal profilo della sicurezza pubblica, chiamato a intervenire con i
suoi colleghi nella galleria del San Gottardo per impieghi regolari e
d'emergenza, anche alla guida di veicoli di servizio, perché la minaccia ha
sostanzialmente creato una spaccatura nel gruppo, a prescindere dalle
dichiarazioni dei colleghi. I primi giudici hanno considerato irrilevante la
posizione del ricorrente, portavoce dei colleghi, che esprimevano malessere nei
confronti del superiore: tale ruolo non potrebbe in ogni caso giustificare
minacce di morte nei confronti del superiore. La Corte federale di primo grado
ha osservato che il ricorrente non si è mai pentito della sua dichiarazione, ma
ha soltanto banalizzato il suo agire. Così facendo, il ricorrente ha quindi
distrutto irrimediabilmente il rapporto di fiducia, a tal punto da giustificare
un licenziamento senza avvertimento previo, siccome egli non avrebbe modificato
il suo comportamento. I primi giudici hanno pertanto confermato la decisione
amministrativa, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti.

4.2. Nel merito della controversia il ricorrente ripete a più riprese che
l'episodio del 30 novembre 2017 non adempie il reato di minaccia. Mette poi in
luce il disagio che era presente all'interno del gruppo, tanto che la stampa ha
riferito che il Caposezione è stato spostato ed è stato avviato un processo per
ristabilire il cameratismo e il clima di fiducia tra il Corpo e il suo vertice.
Rileva che il Divisionario ha adottato sei provvedimenti. A parere del
ricorrente è determinante che il DDPS non ha mai smentito le notizie riferite
dagli organi di stampa. Per allontanare il ricorrente, il superiore ha poi
introdotto strumentalmente denuncia penale, che in corso di procedura si
sarebbe dimostrata del tutto infondata. Il ricorrente rimprovera al giudizio
impugnato di aver respinto tutti i suoi argomenti, che tendevano a
relativizzare la portata dell'episodio del 30 novembre 2017. Il DDPS sarebbe
stato peraltro incoerente: di fronte a fatti di rilevanza penale avrebbe dovuto
procedere a un licenziamento immediato e non un licenziamento ordinario.

4.3. A norma dell'art. 10 cpv. 3 LPers il datore di lavoro può disdire in via
ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi
sufficienti, in particolare per violazione di importanti obblighi legali o
contrattuali (lett. a) o mancanze nelle prestazioni o nel comportamento (lett.
b). Secondo l'art. 10 cpv. 4 LPers le parti possono disdire immediatamente i
rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
Sull'interpretazione di tali normative si può rinviare al giudizio impugnato,
che espone gli aspetti determinanti all'esito della causa.

4.4. Diversamente dalla tesi del ricorrente, la LPers non impone la
realizzazione di un reato penale per giustificare un licenziamento ordinario o
immediato. La scelta della maniera in cui sciogliere il rapporto di lavoro
spetta peraltro all'amministrazione. Invano, il ricorrente disquisisce al
riguardo. Oltretutto, il ricorrente si confronta soltanto in maniera parziale
con il giudizio impugnato. Determinante non è la presenza o no di un reato
penale, ma l'episodio in quanto tale, ossia esprimere la volontà di realizzare
la morte in maniera violenta del proprio superiore. Ora, manifestamente una
simile espressione configura per lo meno le condizioni per un licenziamento
ordinario. A torto, il ricorrente pretende di relativizzare la sua posizione.
Risulta dai fatti accertati in maniera vincolante e non insostenibile dal
Tribunale amministrativo federale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il ricorrente ha
confermato di aver proferito tali parole in un momento di collera. Se è vero
che una situazione di tensione potrebbe alterare il comportamento di una
persona, quanto riferito dal ricorrente, come ha concluso correttamente il
Tribunale amministrativo federale, non può essere banalizzato. Infatti, se il
ricorrente avesse voluto esprimere un'opinione differente dal suo superiore,
bastava esprimere il proprio disappunto, senza enunciare le parole espresse il
30 novembre 2017. Il ricorrente non può sostenere in maniera credibile che
quanto abbia detto sia stato soltanto il risultato di uno sfogo momentaneo. A
ciò si aggiunga che il ricorrente, pur raggiungendo risultati sufficienti, come
riferito dal Tribunale amministrativo federale, ha sempre dimostrato di non
essere esente da critiche dal profilo delle relazioni sociali soprattutto con i
superiori. Inoltre, se è vero che in occasione dell'esercizio/dimostrazione del
17 ottobre 2017 il ricorrente non aveva ricevuto un avvertimento formale, egli
era stato informato delle proprie manchevolezze, ma non ha dimostrato alcuna
volontà di mettersi in discussione. Un avvertimento formale sarebbe stato
conseguentemente del tutto inutile. Per il resto, il ricorrente non censura una
violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, la Corte federale di
primo grado non ha violato il diritto federale, né avallato un abuso di
apprezzamento, confermando la disdetta in via ordinaria emanata dal DDPS nei
confronti del ricorrente.

5. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua
ammissibilità (cfr. consid. 1.4). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente, benché patrocinato, essendo autorità
vincente, non può vantare pretese per ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Lucerna, 12 dicembre 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi