Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.248/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_248/2019

Sentenza del 15 ottobre 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Heine, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Generali Assicurazioni Generali SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 marzo 2019 (35.2018.113).

Fatti:

A. 

Il 31 maggio 2017 A.________, nato nel 1954, direttore di X.________ SA, ha
informato la Generali Assicurazioni Generali SA (di seguito: la Generali) di
aver subito un infortunio il 18 febbraio 2017. Egli ha riferito
all'assicuratore che il 18 febbraio 2017, pur portando gli scarponi, è
scivolato sul ghiaccio ed è caduto, sbattendo gomito e spalla sinistra. La
Generali ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. Con
decisione del 13 febbraio 2018, confermata su opposizione l'11 ottobre 2018, la
Generali ha dichiarato estinto il proprio obbligo a versare prestazioni dal 1°
settembre 2017.

B. 

Il 5 marzo 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto
il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.

C. 

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede in via principale l'accoglimento del ricorso e
l'ammissione del nesso causale tra l'infortunio e le affezioni alla spalla. In
via subordinata postula il rinvio della causa alla Corte cantonale per
l'eventuale esperimento di una perizia.

Chiamati a pronunciarsi la Generali propone la reiezione del ricorso, mentre la
Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale disponga di un pieno
potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare
nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). La possibilità eccezionale di
offrire nuove prove dinanzi al Tribunale federale non è data per presentare
fatti che non sono stati annessi nella sede precedente, ma erano a disposizione
dell'insorgente. Il ricorrente rinvia a un messaggio di posta elettronica del
22 marzo 2019 della Dr. med. D.________, e a un rapporto non datato del
fisioterapista F.________. Il primo documento è successivo all'emanazione del
giudizio impugnato: essendo nova in senso proprio, le prove non possono essere
in ogni caso considerate (DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120
consid. 3.1.2 pag. 123). Dal secondo scritto non è possibile distinguere se si
tratta di una nova in senso proprio o improprio. Competeva al ricorrente
spiegare e dimostrare perché tale mezzo di prova andava considerato in sede
federale. In tali condizioni, può quindi rimanere aperta la questione se si
tratta di una nova in senso proprio o improprio.

2. 

Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni
poteva confermare la decisione su opposizione, con cui l'assicuratore ha
dichiarato estinto l'obbligo a versare prestazioni dal 1° settembre 2017.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha inizialmente esposto lo
svolgimento del processo e le disposizioni legali ritenute applicabili. La
Corte cantonale ha in seguito ricordato che l'assicuratore ha fatto capo al
parere dei propri medici fiduciari. Il Dr. med. B.________ nella propria
valutazione del 1° febbraio 2018 ha rilevato che la causalità tra i disturbi
alla spalla e l'infortunio del 18 febbraio 2017 era solo possibile. In tal
senso, secondo i giudici ticinesi, si è espresso anche il Dr. med. C.________.
Di opposto parere è invece la Dr. med. D.________ con il suo referto del 27
febbraio 2018, la quale ha messo in evidenza che in precedenza l'assicurato non
ha mai sofferto di disturbi alla spalla sinistra. Nel rapporto medico del 13
aprile 2018 il Dr. med. B.________ ha ribadito la presenza di un conflitto
subacromiale responsabile della lesione degenerativa del tendine sovraspinoso e
ha confermato la conclusione già espressa in precedenza. Il 22 maggio 2018 il
Dr. med. C.________ e la Dr. med. D.________ hanno messo in evidenza l'esito
positivo dell'intervento operatorio eseguito e l'ottimo risultato funzionale.
Il 23 agosto 2018 il Dr. med. E.________, interpellato dall'assicuratore, ha
osservato il carattere degenerativo del disturbo lamentato dal ricorrente e la
circostanza che il trauma abbia scatenato un aggravamento temporaneo di una
situazione degenerativa preesistente. Ricordati i criteri di valutazione dei
pareri medici, i giudici cantonali hanno confermato, senza necessità di
ulteriori assunzioni di prove, l'operato dell'assicuratore, ribadendo il
carattere morboso del disturbo. A ciò si aggiunga che il raggiungimento del
cosiddetto status quo sine vel ante può essere situato a 4-6 settimane
dall'evento. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha poi sottolineato che
hanno una maggior valenza probatorio le certificazioni mediche allestite nella
fase che segue immediatamente l'infortunio. Per tale ragione al referto della
Dr. med. D.________ deve essere dato un peso minore.

3.2. Il ricorrente, dopo aver illustrato lo svolgimento del processo, fa valere
che il Dr. med. C.________ nella valutazione del 6 luglio 2017 confermava
l'origine traumatica della lesione del sovraspinoso. Il ricorrente osserva che
se si fosse sottoposto all'intervento chirurgico già nel luglio-agosto 2017
l'assicuratore avrebbe erogato le prestazioni. Contesta anche l'attitudine
dell'assicuratore. Il ricorrente critica i referti della Dr. med. B.________ e
del Dr. med. E.________. Ritiene che siano parziali, siccome non tengono conto
di una precedente operazione al sovraspinato avvenuta nel 2013 e coperta
dall'assicurazione contro gli infortuni. L'accertamento della Corte cantonale
non potrebbe pertanto essere tutelato. Improprie sarebbero poi le
considerazioni del giudizio cantonale, che tramite il confronto di altri casi
analoghi, trae conclusioni per la fattispecie. Del resto, sarebbe il medesimo
Dr. med. B.________ a riferire che l'usura sia verosimilmente la causa della
lesione, ma non esclude altre ipotesi. A torto, la giurisdizione cantonale
avrebbe poi seguito ciecamente il Dr. med. E.________. Per contro sarebbe
oltremodo chiaro il rapporto operatorio della Dr. med. D.________ e del Dr.
med. C.________ del 13 dicembre 2017, i quali hanno eseguito l'intervento
operatorio: esso fa stato di una rottura completa del sovraspinato. Lo stesso
vale, a parere del ricorrente, anche per il rapporto del 27 febbraio 2018.

4.

4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

4.2. Contrariamente alle tesi del ricorrente, non è possibile ravvedere nemmeno
il minimo dubbio sulla concludenza dei rapporti del Dr. med. B.________ del 1°
febbraio 2018 e del 13 aprile 2018. Analogamente per la disamina resa dal Dr.
med. E.________ del 23 agosto 2018. Tali specialisti hanno spiegato
puntualmente le ragioni per cui si dovesse dichiarare estinto il nesso di
causalità. Le relazioni della Dr. med. D.________ del 22 dicembre 2017, del 27
febbraio 2018, del 22 maggio 2018 e del Dr. med. C.________ del 6 luglio 2017,
del 14 dicembre 2017, del 15 febbraio 2018, citati ripetutamente dal
ricorrente, si limitano invero a presentare lo stato di salute del ricorrente,
ma non si esprimono in sostanza né sul nesso di causalità tra i disturbi di cui
soffre l'assicurato e l'infortunio del 18 febbraio 2017 né tentano di
contestare o mettere in dubbio le considerazioni del Dr. med. B.________ e del
Dr. med. E.________. Per il resto, è opportuno ricordare come la circostanza
che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per
concludere all'esistenza di un nesso causale (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag.
341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con
riferimento). Già tale aspetto è sufficiente per dimostrare l'infondatezza del
ricorso. La circostanza aggiuntiva, evocata dalla Corte cantonale, secondo cui
in sostanza più l'età avanza e più v'è la probabilità di un carattere morboso
di eventuali disturbi al sovraspinato, si rivela in definitiva non decisiva.

5. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 ottobre 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi