Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.234/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_234/2019

Sentenza del 7 ottobre 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Wirthlin, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 febbraio 2019 (35.2018.3).

Fatti:

A.

A.a. Nel settembre 2005 e nel marzo 2014 A.________, nato nel 1969, ha subito
due infortuni al ginocchio sinistro e rispettivamente a quello destro. L'INSAI
ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 10% dal 1°
luglio 2015.

A.b. Il 20 gennaio 2015 A.________, dipendente di B.________ Sagl, in qualità
di operaio di falegnameria e perciò assicurato d'obbligo contro gli infortuni
all'INSAI, è scivolato sulle scale di casa e - per evitare di urtare la testa e
la schiena - ha posato a terra la mano sinistra, subendo un contraccolpo alla
spalla. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni. Il 22 marzo
2017 l'INSAI, contrariamente a un precedente scritto del 3 febbraio 2017, ha
sospeso le prestazioni e comunicato di versare le indennità giornaliere fino al
31 marzo 2017. Con decisione del 7 settembre 2017, confermata su opposizione il
30 novembre 2017, l'INSAI ha sospeso le prestazioni di breve durata per il 28
febbraio 2017 e ha negato che fossero dati i presupposti per aumentare la
rendita di invalidità in vigore (10%) come anche l'indennità per menomazione
dell'integrità (IMI).

B. 

Il 28 febbraio 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
parzialmente accolto il ricorso, rinviando la causa all'INSAI per quanto
attiene all'IMI per i postumi infortunistici alla spalla sinistra. Per il
resto, il ricorso è stato respinto.

C. 

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale, la continuazione
delle prestazioni sanitarie e delle indennità giornaliere dal 1° marzo 2017,
rispettivamente dal 1° aprile 2017, nonché l'aumento della rendita di
invalidità. Postula altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Chiamati ad esprimersi, l'INSAI chiede la reiezione del ricorso, mentre la
Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere
d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare nuove
prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). La possibilità eccezionale di
offrire nuove prove dinanzi al Tribunale federale non è data per presentare
fatti che non sono stati annessi nella sede precedente, ma erano a disposizione
dell'insorgente. Il ricorrente rinvia a un rapporto del 28 marzo 2019 della Dr.
med. C.________, successivo all'emanazione del giudizio impugnato. Essendo un
nova in senso proprio, la prova non può essere in ogni caso considerata (DTF
140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123).
Oltretutto, egli nemmeno spiega per quale ragione sia stato impedito di
richiedere precedentemente tale referto.

2. 

Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni
poteva confermare la decisione su opposizione dell'assicuratore, che ha sospeso
il versamento delle indennità giornaliere dal 1° aprile 2017 e contestualmente
non ha aumentato la rendita d'invalidità decisa in precedenza. La questione
dell'IMI è stata rinviata per nuovo giudizio dalla Corte cantonale e non è
oggetto della presente controversia (sull'aspetto distinto tra rendita di
invalidità e IMI cfr. sentenza 8C_819/2017 del 25 settembre 2018 consid. 4.3).

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordato lo svolgimento del
processo, ha riferito che l'assicuratore avrebbe basato la sua decisione
essenzialmente sulle risultanze della visita circondariale di chiusura del 26
ottobre 2016. Il Dr. med. D.________ ha rilevato che non erano previste altre
misure o terapie e che la risonanza magnetica non ha mostrato alcuna lesione
alla cuffia. Tale conclusione sarebbe stata tratta anche dal Dr. med.
E.________ nel mese di ottobre 2016. Secondo la Corte cantonale in questo senso
si sarebbero poi pronunciati il Dr. med. F.________ e il Dr. med. G.________.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso di non doversi scostare
da questa documentazione medico-specialistica ampiamente convergente, che
fisserebbe la stabilizzazione del caso al 1° marzo/1° aprile 2017. La Corte
cantonale non ha ignorato le conclusioni dei medici della Clinica H.________
del 12 ottobre 2018, ma ha ricordato che la stabilizzazione va valutata in modo
prospettico, ponendosi nel momento in cui le prestazioni sono state interrotte.
Del resto, l'assicuratore ha riconosciuto la ricaduta dei disturbi lamentati
dal ricorrente. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è chiesto in
seguito se occorresse procedere a una revisione della rendita d'invalidità in
vigore. Sotto tale ottica, i giudici ticinesi hanno richiamato ancora le
valutazioni del Dr. med. D.________ del 26 ottobre 2016 e del 13 novembre 2017,
del Dr. med. E.________ del 9 febbraio 2017, del Dr. med. F.________ del 12
dicembre 2017 e del Dr. med. G.________ del 22 marzo 2018. Alla luce di questi
esami medici, la Corte cantonale ha ritenuto ancora di non doversi scostare
dagli accertamenti dei medici fiduciari dell'assicuratore. I giudici ticinesi
hanno anche osservato che le risultanze della Dr. med. C.________ non erano
suscettibili di modificare le loro conclusioni. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, rinviando ad ampia giurisprudenza, ha sottolineato come gli
impedimenti funzionali che presenta l'insorgente siano quelli usualmente
riscontrati ad assicurati, che hanno subito danni alle spalle. Richiamato il
principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, la Corte cantonale ha
quindi rifiutato l'assunzione di ulteriori prove. Svolti i calcoli sulle
conseguenze economiche, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato
che il grado di invalidità è rimasto uguale.

3.2. Il ricorrente ha ripreso i passi salienti della procedura, rimproverando
innanzitutto alla Corte cantonale di non aver dato il giusto peso al referto
del Dr. med. I.________ del 25 settembre 2017 dopo lo svolgimento di risonanza
magnetica. L'assicurato rileva che il Dr. med. L.________ il 12 gennaio 2018
confermava la problematica alla spalla sinistra in seguito all'evento
traumatico. Dopo aver ricorso in sede cantonale, il ricorrente si è rivolto
alla Dr. med. C.________ della Clinica H.________. Nel suo referto del 12
aprile 2018 ha rilevato una chiara sindrome del dolore e confermato l'inabilità
lavorativa. Gli specialisti della Clinica H.________ hanno poi confermato la
necessità di un intervento chirurgico alla spalla sinistra, che è stato poi
eseguito il 12 ottobre 2018. La Dr. med. C.________ nel rapporto del 29 ottobre
2018 ha confermato la causalità con l'infortunio. Secondo il ricorrente, la Dr.
med. C.________ il 13 dicembre 2018 ha ribadito la causalità con l'evento
traumatico e l'esistenza di un'infezione in diretto nesso causale con la
lesione. Il ricorrente contesta che si potesse concludere per una
stabilizzazione del caso. A parer suo, la Corte cantonale non considera i
referti del Dr. med. I.________ e del Dr. med. F.________ del 2 ottobre 2017. I
medici dell'assicuratore non avrebbero valutato correttamente il caso, che poi
ha trovato la sua giusta trattazione nelle valutazioni della Dr. med.
C.________ del 12 aprile 2018, del 28 agosto 2018 del 27 novembre 2018 e del 13
dicembre 2018. Sulle prestazioni di lunga durata, il ricorrente critica il
rapporto del Dr. med. D.________ del 13 novembre 2017, reso in un momento in
cui non era stata presa in considerazione nuovamente la rottura del tendine
sovraspinato di cui ai rapporti dei Dr. med. I.________, F.________, L.________
e C.________. Analoga sorte deve essere data alle valutazioni del Dr. med.
G.________ del 22 marzo 2018, del 1° giugno 2018 e del 22 novembre 2018, rese
senza visitare il paziente. Il ricorrente non poteva quindi essere considerato
abile al lavoro nemmeno in attività leggere ed adeguate.

4.

4.1. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF ha diritto all'indennità giornaliera
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in
seguito a infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo
giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino
della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la
morte dell'assicurato (cpv. 2). Innanzitutto occorre chiarire se il caso si sia
stabilizzato e, nell'affermativa, da quale momento, al fine di poter decidere
sulla richiesta del ricorrente di continuare l'erogazione delle indennità
giornaliere o piuttosto di eventualmente aumentare la rendita di invalidità già
in vigore.

4.2. L'assicuratore può ritenere una stabilizzazione o chiudere il caso, quando
dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d'integrazione dell'AI (art. 19 cpv. 1 LAINF; DTF 134 V 109
consid. 4 pag. 113 segg.; sentenza 8C_493/2018 del 12 settembre 2018 consid.
3.2). Se un sensibile miglioramento della salute sia ancora possibile, esso
deve essere determinato rispetto all'aumento prevedibile o il ristabilimento
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest'ultima non sia limitata
dall'infortunio. In altre parole, il concetto "sensibile" dell'art. 19 cpv. 1
LAINF vuole sottolineare che grazie a una cura medica secondo l'art. 10 cpv. 1
LAINF il miglioramento auspicato possa effettivamente entrare in considerazione
(DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115). Non c'è un diritto a una cura medica, né
se dalla continuazione del trattamento medico ne deriva una probabilità molto
remota di esito positivo, né se dall'implementazione di ulteriori misure il
progresso terapeutico presumibile sia esiguo. In tale contesto, lo stato di
salute della persona assicurata deve essere valutata in maniera prognostica e
non mediante accertamenti retrospettivi (sentenza 8C_537/2018 del 22 gennaio
2019 consid. 4.2 con riferimenti).

4.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

4.4. Contrariamente all'apprezzamento dei fatti operato dalla Corte cantonale,
al fascicolo non vi sono elementi di prova sufficientemente circostanziati per
sostenere, al di là di ogni minimo dubbio, che per fine marzo 2017 si potesse
considerare chiuso il caso. Infatti, il ricorrente in seguito all'infortunio
del 20 gennaio 2015 ha subito un primo intervento chirurgico il 10 dicembre
2015. Il 9 marzo 2016 il ricorrente ha riferito di soffrire sempre di dolori
nella spalla sinistra. Il 14 aprile 2016 il Dr. med. E.________, che ha
eseguito l'intervento operatorio, ha riferito di un decorso postoperatorio
caratterizzato da un lento, ma graduale recupero. Egli confermava la totale
inabilità lavorativa del ricorrente. Il 5 luglio 2016 il Dr. med. E.________ ha
sottolineato il decorso lungo e ha consigliato una riqualifica professionale,
non potendo più essere svolta l'attività lavorativa precedente. Il 3 ottobre
2016 il Dr. med. E.________ riferisce di un aumento della sintomatologia
dolorosa e della necessità di svolgere una risonanza magnetica, concedendosi la
riserva di rivalutare il paziente in seguito. Il 12 ottobre 2016 la Dr. med.
M.________ ha riferito i risultati della risonanza magnetica. Il 27 ottobre
2016, in seguito alla visita del 21 ottobre 2016, il Dr. med. E.________ ha
consigliato di svolgere fisioterapia, confermando un'inabilità lavorativa del
100% per 15 giorni. Alla luce di questo decorso complesso, può apparire
d'acchito sorprendente la conclusione diametralmente opposta del Dr. med.
D.________ resa il 2 novembre 2016 (di pochi giorni successiva) che ha
dichiarato di non accertare lesioni e stabilito un'abilità lavorativa del 100%
nella misura massima possibile. Questo lascia pensare per contro che il
ricorrente non sia mai effettivamente guarito dall'infortunio. Tanto che già il
2 ottobre 2017 il Dr. med. F.________ ipotizzava l'opzione di un nuovo
intervento chirurgico. Il medesimo specialista il 12 dicembre 2017 osservava
una probabile evoluzione sintomatica sugli eventi passati e sui distretti
trattati. Il 12 gennaio 2018 il Dr. med. L.________ ha lasciato intendere la
persistenza di una menomazione funzionale in seguito agli infortuni. Tanto che
il 12 ottobre 2018 il ricorrente ha subito, dopo numerosi referti della Dr.
med. C.________, un nuovo intervento alla Clinica H.________. Del resto, è
infine lo stesso medico interno dell'assicuratore Dr. med. G.________ nel
referto del 22 novembre 2018 ad affermare dopo un apprezzamento di quasi due
pagine che l'operazione del 12 ottobre 2018 è da considerare in nesso di
causalità con l'infortunio del 20 gennaio 2015, osservando che una nuova
valutazione sarebbe comunque stata indicata alla fine del periodo riabilitativo
postoperatorio. L'assicuratore il 6 febbraio 2019 ha ribadito questa opinione
per la seconda volta nel corso della procedura cantonale. Pertanto, è
necessario l'esperimento di una perizia esterna per stabilire se (e quando) il
caso relativo all'infortunio del 20 gennaio 2015 si possa ritenere stabilizzato
e se la rendita di invalidità debba essere aumentata. Non compete al Tribunale
federale come prima e unica istanza procedere a eventuali assunzioni di prove e
rivalutare praticamente dall'inizio il caso. L'assicuratore dovrà quindi
provvedere a istruire tale aspetto e statuire nuovamente.

4.5. Visto l'esito del ricorso, le censure sulle conseguenze economiche
dell'infortunio possono rimanere per il momento indecise.

5. 

Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la causa
viene rinviata all'INSAI per nuova decisione. Per il resto, il ricorso viene
respinto, non potendo dar seguito già ora alle conclusioni di merito contenute
nel ricorso. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza. Il rinvio con esito
aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con
riferimento). Esse sono poste a carico dell'assicuratore (art. 66 cpv. 1 LTF),
il quale dovrà versare al patrocinatore del ricorrente una congrua indennità
per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni statuirà nuovamente sulle spese processuali e ripetibili della
procedura precedente (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF). La domanda di assistenza
giudiziaria perde quindi ogni interesse giuridico.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è parzialmente accolto e sono annullati il giudizio impugnato e la
decisione su opposizione. La causa è rinviata all'opponente per nuova
decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.

3. 

L'opponente verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 2'800.- a
titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 

La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
nuovo giudizio sulle spese processuali e ripetibili della procedura cantonale.

5. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 7 ottobre 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi