Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.163/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_163/2019

Sentenza del 5 agosto 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Maillard, Presidente,

Wirthlin, Viscione,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato da Studio legale ILCS Lawyers SA, Avv. Ivan Marci,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500
Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (residenza in Svizzera),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 gennaio 2019 (38.2018.7).

Fatti:

A. 

La Sezione del lavoro del Cantone Ticino con decisione del 18 agosto 2017,
confermata su opposizione il 21 dicembre 2017, ha negato ad A.________, nato
nel 1984, il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° luglio 2017.
L'amministrazione ha considerato che A.________ fosse residente in Italia, ove
viveva con la famiglia.

B. 

Il Tribunale delle assicurazioni con giudizio del 28 gennaio 2019 ha respinto
il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.

C. 

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il
riconoscimento in via principale del diritto alle indennità di disoccupazione
dal 1° luglio 2017, subordinatamente dal 1° novembre 2017 e in via
ulteriormente subordinata dal 20 novembre 2017.

Chiamati a pronunciarsi la Sezione del lavoro mette in evidenza alcuni aspetti
senza formulare una vera conclusione, mentre la Corte cantonale rinuncia a
presentare osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto
dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale
federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2
pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo
grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono
(più) debitamente presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1
pag. 254). Per quanto attiene invece all'accertamento e all'apprezzamento dei
fatti operati dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è
avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

1.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto,
ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i
fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera
circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 134
I 65 consid. 1.5 pag. 68 con riferimento).

1.3. Nella procedura di ricorso al Tribunale federale possono essere addotti
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). I documenti presentati dal
ricorrente con una datazione posteriore al giudizio impugnato sono d'acchito
inammissibili (lettera del 12 febbraio 2019 di conferma di un figlio presso le
scuole medie e lettera del 13 febbraio 2019 del direttore delle scuole comunali
per l'iscrizione degli altri due figli), essendo nova in senso proprio (DTF 140
V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123). La
possibilità eccezionale secondo l'art. 99 LTF di offrire nuove prove dinanzi al
Tribunale federale non è in ogni caso data per presentare fatti che non sono
stati annessi nella sede precedente, ma erano a disposizione dell'insorgente.
Il modulo doganale per l'imposizione di masserizie di trasloco del 20 settembre
2018, con i timbri doganali del 2 e dell'8 ottobre 2018 e la dichiarazione di
arrivo nel Comune di Y.________ del 4 ottobre 2018 non possono essere
considerati. Non avendo presentato tali documenti in sede cantonale, il
ricorrente non può più prevalersene in questa sede. Oltretutto, egli nemmeno
spiega per quale ragione sia stato impedito di farlo.

2. 

Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha violato il diritto federale, confermando la decisione su opposizione che ha
negato la residenza in Svizzera dell'assicurato.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni in modo oltremodo diffusa,
richiamati lo svolgimento del processo, le disposizioni legali applicabili e la
prassi ha accertato che il ricorrente, di nazionalità italiana e in possesso di
un permesso B rilasciato nel gennaio 2013 e di un permesso C da novembre 2017,
dall'agosto 2012 è stato alle dipendenze della società B.________ SA con
contratti di durata determinata, segnatamente da luglio 2014 a giugno 2017 con
uno stipendio mensile di fr. 7'000.-. Per fine giugno 2017 la società
B.________ SA ha terminato le relazioni contrattuali con il ricorrente. Il 20
giugno 2017 egli si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° luglio
2017. Il 27 giugno 2017 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza
all'Ufficio di collocamento in cui l'assicurato ha affermato, benché fosse sua
intenzione trasferire la famiglia in Svizzera, che sua moglie e i tre figli
abitavano in Italia (in una villetta di proprietà di sette locali e mezzo) ed
egli si recava da loro una volta la settimana. La Corte cantonale ha riferito
che il 19 luglio 2017 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro
del Cantone Ticino. In tale occasione, l'assicurato ha comunicato di aver
sottoscritto un contratto dal 10 luglio 2017 con C.________ per fr. 3'600.-
mensili, oltre ai premi. L'occupazione presso la società B.________ SA era il
primo lavoro in Svizzera. Il ricorrente ha dichiarato altresì che quando era a
U.________ abitava in un appartamento di 3.5 locali in via V.________ per fr.
600.- mensili, pagati direttamente dalla società B.________ SA. Egli ha
ribadito la residenza in Italia della famiglia, ove peraltro vivono in un
appartamento adiacente i suoceri.

Il ricorrente ha poi precisato che erano i famigliari a raggiungerlo in
Svizzera e non l'inverso. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
osservato che il 30 novembre 2017 l'Ufficio controllo abitanti di U._ _______
ha registrato l'arrivo della moglie del ricorrente e dei tre figli in via
V.________. La Corte cantonale ha concluso che l'insorgente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il suo luogo
di residenza, centro non solo di relazioni professionali, ma anche di relazioni
personali. I giudici ticinesi hanno poi considerato che il cambiamento di
versione relativamente ai rientri in Italia fosse stato indotto dalla stessa
amministrazione, che aveva messo al corrente l'assicurato nell'ambito
dell'idoneità al collocamento. La Corte cantonale ha rilevato alcune
incongruenze sull'appartamento di via V.________, ossia sulla piantina dello
stesso e sull'assenza di un contratto di fornitura dell'elettricità a nome del
ricorrente. Il Tribunale delle assicurazioni ha sottolineato che non è stata
effettuata alcuna importazione di masserizie e che i mobili nell'appartamento
di via V.________ sono insufficienti per arredare l'abitazione di una famiglia
di cinque persone. Inoltre, i figli hanno continuato a frequentare le scuole in
Italia. Posto che l'inizio delle lezioni era alle ore 8.15, i giudici hanno
ritenuto alquanto improbabile che i figli effettuassero giornalmente le
trasferte. L'abitazione in Italia non è stata peraltro venduta. Irrilevante è
stata ritenuta l'iscrizione in D.________ Sagl. Anche l'iscrizione all'anagrafe
e censimento degli italiani all'estero (AIRE) non è stata ritenuta determinante
per la residenza effettiva in Svizzera. In definitiva, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha considerato l'esigenza della residenza in Svizzera come
non adempiuta.

3.2. Il ricorrente, presentate le sue conclusioni e gli aspetti di ordine,
censura una violazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, poiché deve essergli
riconosciuta la residenza in Svizzera. Egli riporta innanzitutto quanto ha
deciso l'amministrazione. Egli lamenta che non si sia dato peso al permesso C
conferitogli dall'autorità degli stranieri e al ricongiungimento famigliare.
Rimprovera alla Corte cantonale di non aver tenuto conto della documentazione
presentata. Da qui ritiene che le argomentazioni poste al giudizio impugnato
siano arbitrarie e recisamente contestabili. Non è vero che la situazione
abitativa del ricorrente non è chiara, figurando i piani agli atti. Irrilevante
è altresì chi sia stato il conduttore effettivo e chi abbia pagato
concretamente la locazione. Il ricorrente ritiene che la Corte cantonale abbia
anche dato un peso eccessivo all'effettivo luogo di scolarizzazione dei figli.
Semplicemente si voleva fare terminare loro l'anno scolastico. La distanza tra
U.________ e X.________ è peraltro di 15 km: vi sono studenti che fanno
tragitti ben più lunghi come i liceali residenti in Alta Leventina e che ogni
giorno si recano a Bellinzona. La conclusione della Corte cantonale sarebbe
quindi arbitraria. L'assicurato sottolinea ancora che nel novembre 2017 tutta
la famiglia ha effettivamente traslocato a U.________ in un appartamento
ammobiliato messo a disposizione dalla società B.________ SA, precedentemente
condiviso con altre due persone. È quindi normale che mobilio ed effetti
personali non abbiano fatto subito oggetto di un trasloco in quanto tale. Ad
ogni modo il 20 settembre 2018 la dichiarazione doganale è stata rilasciata.
Traendo le corrette conclusione da tutto quanto precede, alla luce di un
apprezzamento dei fatti arbitrario, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha pertanto ingiustamente negato al ricorrente le indennità di assicurazione.

4.

4.1. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, fra l'altro,
risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). In deroga all'art. 13 LPGA,
il quale disciplina il domicilio e la dimora abituale, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (art. 12 LPGA). Questo concetto
di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla
dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la
legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli
soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (sentenza 8C_60/
2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2).

4.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato
a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta
unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo
caso. Per prassi invalsa, il giudice deve dare più peso alle prime
dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la
persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche
(cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594
seg.).

4.3. Per prassi invalsa, giova ricordare che la decisione su opposizione limita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali e del
Tribunale federale (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220). Nella misura in cui
il ricorrente, si riferisce a fatti o circostanze posteriori l'emanazione della
decisione su opposizione, ossia il 21 dicembre 2017, le sue censure cadono nel
vuoto.

4.4. Invano, il ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte
cantonale. Egli mette in luce soltanto alcuni elementi, sorvolando su altri,
come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello, che può rivedere
liberamente i fatti. È peraltro lo stesso ricorrente ad aver affermato in
occasione del primo colloquio del 27 giugno 2017, verosimilmente non ancora
pienamente cosciente delle conseguenze giuridiche (consid. 4.2), di rientrare
in Italia, luogo di residenza della famiglia. Non ci sono ragioni per non
ritenere attendibile questa dichiarazione. Non solo, benché avesse espresso
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera con la famiglia, egli stesso ha ammesso
che l'attività dalla società B.________ SA è stata la prima attività
professionale in Svizzera. Ad ogni modo, il giudice delle assicurazioni sociali
non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La
concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere
corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti. Effettivamente,
ancora nel proprio ricorso al Tribunale federale, l'insorgente non ha chiarito
del tutto la propria situazione abitativa. Anche ammettendo che l'appartamento
di via V.________ sia sempre stato il medesimo, lo stesso era intestato alla
società B.________ SA e ammobiliato. Inoltre, inizialmente era condiviso con
altre due persone. Anche dal 30 novembre 2017, quando tutta la famiglia (di
cinque componenti) si sarebbe riunita a U.________, si trattava pur sempre di
un appartamento di tre locali e mezzo, rispetto alla villetta di sette locali e
mezzo in Italia, ove peraltro i figli frequentavano le scuole. Si può quindi
concludere che il ricorrente all'epoca della decisione su opposizione non
volesse (ancora) trasferire la sua residenza in Svizzera e neanche volesse
mantenerla per un certo periodo. In base ai fatti apprezzati in maniera non
manifestamente inesatta, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha
pertanto violato il diritto federale, confermando la decisione su opposizione
che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8
cpv. 1 lett. c LADI).

5. 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esaminato anche se il ricorrente
potesse ottenere le prestazioni in base alle disposizioni del diritto
internazionale, segnatamente in virtù dell'accordo sulla libera circolazione
delle persone fra Unione europea e Svizzera. Non figurando nel ricorso alcuna
censura alle diffuse considerazioni del giudizio cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF;
consid. 1.1), non occorre riesaminare la questione in questa sede.

6. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 5 agosto 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi