Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.922/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_922/2019

Sentenza del 22 agosto 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Truffa aggravata,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2019 dalla Corte di appello e
di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.17+49).

Considerando:

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 18
giugno 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP)
ha riconosciuto A.________ autrice colpevole, oltre che di truffa aggravata in
parte tentata nei confronti di compagnie assicurative private, di ripetuta
falsità in documenti e di violazione dell'art. 87 LAVS, di truffa aggravata ai
danni dell'assicurazione per l'invalidità;

che l'imputata è per contro stata prosciolta dall'imputazione di truffa
aggravata nei confronti della Cassa cantonale per gli assegni familiari e
dell'allora Ufficio dell'assicurazione malattia;

che A.________ è stata condannata alla pena detentiva di 18 mesi e alla pena
pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi
fr. 150.--, entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di due
anni;

che l'imputata è in particolare pure stata condannata a versare all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità fr. 194'993.-- a titolo di risarcimento dei
danni;

che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso al Tribunale
federale, chiedendo di rivalutare la sua situazione sotto il profilo
dell'assicurazione per l'invalidità e di "ordinare un'eventuale perizia con un
medico estraneo ai fatti";

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e
rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese,
visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del
giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale
decisione violerebbe il diritto;

che la ricorrente espone sostanzialmente la sua vita anteriore e la sua
situazione personale, limitandosi, con riferimento al procedimento penale in
oggetto, a criticare in modo generico le valutazioni di alcuni medici che
l'hanno visitata;

che, con tali argomentazioni, non si confronta puntualmente con i considerandi
della sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa, e
non spiega per quali ragioni violerebbero il diritto;

che in particolare non si esprime sui considerandi da 8 a 15 della sentenza
impugnata (pag. 17 segg.), in cui la CARP ha spiegato i motivi per cui il suo
comportamento nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, con
riferimento alle rendite di invalidità e alle prestazioni complementari da lei
percepite, adempiva la fattispecie di truffa per mestiere;

che, laddove accenna ad imprecisate dichiarazioni dei medici, trattandosi di
una questione relativa all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle
prove, sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare, in modo chiaro e preciso,
conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la CARP
sarebbe incorsa nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o
apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro
contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta (DTF
143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);

che, riguardo alla commisurazione della pena, la ricorrente si limita a
criticare l'inasprimento della pena detentiva a seguito del parziale
accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore pubblico;

che, al riguardo, la ricorrente non si confronta però specificatamente con la
motivazione della pena esposta ai considerandi da 20 a 25 della sentenza
impugnata (pag. 26 segg.) e non fa quindi valere una violazione degli art. 47
segg. CP;

che le sarebbe infatti spettato spiegare con precisione per quali ragioni la
pena inflittale eccederebbe i limiti del quadro legale o si fonderebbe su
criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria accennata in questa sede dalla
ricorrente deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di
possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere
accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica
di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni