Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.816/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_816/2019

Sentenza del 6 agosto 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Jametti, Muschietti,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,

2. B.________,

patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,

3. C.________,

patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,

4. D.________,

opponenti.

Oggetto

Denegata e ritardata giustizia,

ricorso per denegata e ritardata giustizia in relazione

con la sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.46+104).

Fatti:

A. 

Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 29 gennaio
2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha
dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita
qualificata, di tentata estorsione, di ripetuta diffamazione e di ingiuria.
L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di
45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--. La
Corte cantonale ha in particolare pure ordinato il sequestro conservativo di
determinati mezzi di prova e il dissequestro di ulteriori atti.

B. 

Con sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza
della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame era
tardivo.

C. 

Il 31 maggio 2019 A.________ ha presentato alla CARP una "istanza di
dichiarazione di esecutività". Ha chiesto di constatare il passaggio in
giudicato della sentenza del 29 gennaio 2019 e di confermare il diritto di
disporre in suo favore sulle relazioni bancarie presso E.________SA e
F.________SA, ad eccezione dell'importo di euro 137'340.99 che rimarrebbe
provvisoriamente bloccato. Il 6 giugno 2019 l'interessata ha sollecitato
l'evasione della richiesta alla Corte cantonale. Il 7 giugno 2019 la Presidente
della CARP le ha confermato che la sentenza del 29 gennaio 2019 era passata in
giudicato. A.________ ha in seguito inviato alla Corte cantonale ulteriori
solleciti.

D. 

In data 8 luglio 2019 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale
per denegata e ritardata giustizia contro il rifiuto della CARP "di procedere
alla esecutorietà della sentenza CARP 29 gennaio 2019". La ricorrente chiede di
ordinare alla Corte cantonale, o subordinatamente al Ministero pubblico, di
comunicare alle banche citate di dissequestrare i conti a lei intestati.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 94 LTF, può essere interposto ricorso se la giurisdizione
adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile.
Il gravame può essere interposto in ogni tempo (art. 100 cpv. 7 LTF).

1.2. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia non è un tipo di rimedio a
sé stante. Occorre al riguardo fondarsi sul campo del diritto in cui
rientrerebbe la decisione che viene negata o ritardata indebitamente. Giusta
l'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi pronunciati
contro le decisioni pronunciate in materia penale. Questa nozione si estende a
tutte le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale (DTF 134
IV 36 consid. 1.1). Il preteso diniego di giustizia concerne in concreto il
passaggio in giudicato ed eventualmente l'esecuzione della sentenza della CARP
del 29 gennaio 2019 e rientra quindi nel campo del diritto penale. Il gravame
soggiace di conseguenza alle regole del ricorso in materia penale ai sensi
dell'art. 78 segg. LTF, in particolare per quanto riguarda le esigenze di
motivazione (cfr. sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.1 e rinvii).
Spetta quindi alla ricorrente spiegare in modo chiaro e puntuale, con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per
quali ragioni la decisione o l'inattività contestata potrebbe essere contraria
al diritto, rispettivamente alle garanzie costituzionali (DTF 143 V 19 consid.
2.3; 142 III 364 consid. 2.4), segnatamente perché violerebbe il principio di
celerità (DTF 143 IV 175 consid. 2.3).

L'art. 94 LTF prevede esplicitamente che il ricorso per denegata o ritardata
giustizia non è diretto contro un qualsiasi diniego o ritardo a statuire, ma
soltanto contro quello che concerne la pronuncia di una decisione che sarebbe
impugnabile direttamente al Tribunale federale (cfr. sentenza 5A_393/2012 del
13 agosto 2012 consid. 1.2 e rinvio). Occorre al riguardo che l'interessato
abbia esercitato un diritto procedurale che implichi l'emanazione di una
decisione da parte dell'autorità adita (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la
LTF, 2aed. 2014, n. 11 all'art. 94).

1.3. La ricorrente si limita a richiamare genericamente gli art. 29-32 Cost.
nonché l'art. 6 CEDU, lamentando peraltro la loro violazione nell'ambito del
procedimento penale concluso. Non spiega invece perché queste norme sarebbero
state concretamente violate dalla CARP con riferimento all'evasione della sua
istanza del 31 maggio 2019. Rispettivamente, non sostanzia le ragioni per cui
la mancata emanazione di una decisione formale su questo aspetto violerebbe il
diritto. La ricorrente non indica in particolare sulla base di quali
disposizioni procedurali sarebbe spettato alla CARP statuire formalmente sulla
domanda con una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale federale. In tali
condizioni, il gravame non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Parimenti inammissibili in questa sede sono le argomentazioni riguardanti altre
procedure, segnatamente di natura esecutiva, che esulano dall'oggetto del
litigio.

1.4. A titolo abbondanziale, può essere rilevato quanto segue.

1.4.1. In applicazione dell'art. 437 cpv. 3 CPP, le decisioni contro le quali
non è dato alcun ricorso ordinario giusta il CPP, come è il caso delle sentenze
del tribunale d'appello, passano in giudicato allorché sono prese (DTF 144 IV
35 consid. 2.3.2 pag. 42; sentenza 1B_58/2014 del 15 aprile 2014 consid. 3.1).
Quando contro la sentenza d'appello è interposto un ricorso in materia penale
al Tribunale federale, il passaggio in giudicato è acquisito soltanto nel
momento della pronuncia federale (cfr. art. 61 LTF; DTF 144 IV 35 consid. 2.3.2
pag. 42; sentenze 6B_453/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3 e 1B_58/2014,
citata, consid. 3.1).

Con la sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha
ritenuto inammissibile il ricorso in materia penale presentato dalla ricorrente
contro la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP, che è quindi passata in
giudicato.

1.4.2. La ricorrente ha adito la CARP con una "istanza di dichiarazione di
esecutività", chiedendo di constatare il passaggio in giudicato della sentenza
del 29 gennaio 2019, di ordinarne l'esecutività e di confermare il diritto di
disporre nonché il dissequestro dei conti presso E.________SA e F.________SA.
Così intitolata, e pur se formulata nei termini esposti, in particolare
integrandovi proprie precisazioni relative alla portata del giudizio, la citata
istanza della ricorrente poteva sostenibilmente essere considerata dalla CARP
alla stregua di una domanda volta ad accertare il giudicato della sentenza.

Secondo l'art. 438 cpv. 1 CPP, l'autorità penale che ha emanato la decisione ne
annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza. Tale
annotazione non equivale a una decisione e non soggiace quindi alle esigenze
degli art. 80 segg. CPP (cfr. MICHEL PERRIN, in: Commentaire romand CPP, 2011,
n. 2 all'art. 438). Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un
ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza (art. 438
cpv. 2 CPP). Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l'autorità
che ha emanato la decisione (art. 438 cpv. 3 CPP). In concreto, non risulta che
il passaggio in giudicato della sentenza fosse di per sé litigioso, sicché la
CARP non era obbligata a statuire formalmente al riguardo pronunciando una
decisione ai sensi di quest'ultima disposizione. Adita con la richiesta della
ricorrente, la Corte cantonale ha semplicemente confermato che la sentenza era
passata in giudicato, senza essere tenuta, nell'ambito di questa comunicazione,
a chinarsi su di una interpretazione o rettifica del dispositivo della
sentenza. In tali circostanze, la CARP non ha quindi negato indebitamente
l'emanazione di una decisione e non è di conseguenza incorsa in un diniego di
giustizia. Ciò a prescindere dalla questione di sapere se la decisione sul
passaggio in giudicato è impugnabile al Tribunale federale (cfr. sentenza
6B_271/2012 del 4 maggio 2012).

2. 

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si
giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2
LTF; cfr. sentenza 6B_304/2019, citata, consid. 3.2).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 6 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni