Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.774/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_774/2019 Sentenza del 27 giugno 2019 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, opponente. Oggetto Ripetuta truffa aggravata, ripetuta amministrazione infedele qualificata, ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.3-6). Considerando: che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di omissione della contabilità e di infrazione alla legge federale sugli stranieri, di ripetuta truffa aggravata, truffa, ripetuta amministrazione infedele qualificata, cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte e contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; che l'imputato è per contro stato prosciolto dall'imputazione di truffa, limitatamente ad una parte di un punto dell'atto di accusa; ch'egli è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti, e alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento essa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di cinque giorni; che A.________ è inoltre stato condannato a versare, in solido con una coimputata, determinate indennità quale partecipazione per le spese legali a favore degli accusatori danneggiati dal reato di truffa aggravata; ch'egli è altresì stato condannato a versare fr. 62'000.-- a favore dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo; che contro la sentenza della CARP A.________ presenta un ricorso del 23 giugno 2019 al Tribunale federale; che non sono state chieste osservazioni al gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto; ch'egli si limita ad esporre la sua versione dei fatti che hanno portato all'apertura del procedimento penale, contestando genericamente i capi d'imputazione promossi nei suoi confronti; che, con riferimento al ricorso al Tribunale federale, il ricorrente spiega unicamente le ragioni per cui agisce direttamente in questa sede, senza fare capo al patrocinio del suo precedente difensore; ch'egli chiede in modo del tutto generale, "se possibile di rivedere nella sua pienezza l'inchiesta" del Ministero pubblico, nonché di eventualmente riesaminare i due processi subiti e di essere sentito dal Ministero pubblico della Confederazione; che con le sue argomentazioni generiche non si confronta però puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa, e non spiega per quali ragioni violerebbero il diritto; che, peraltro, il procedimento penale in questione è stato condotto dalle autorità cantonali, essendo soggetto alla giurisdizione cantonale, e non è quindi di competenza del Ministero pubblico della Confederazione; che, in tali circostanze, il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 giugno 2019 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni