Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.773/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_773/2019

Sentenza del 1° luglio 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

B.A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Oggetto

Revisione contro un decreto d'accusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e
di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.212).

Considerando:

che, con decreto d'accusa del 19 settembre 2016, il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha ritenuto B.A.________ autore colpevole di vie di fatto e di
ripetuta diffamazione;

che, con decisione del 25 gennaio 2017, il Presidente della Pretura penale ha
dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione presentata
dall'imputato al decreto d'accusa;

che, con decisione del 14 marzo 2017, la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo di B.A.________ contro la
decisione pretorile;

che, avverso la decisione della Pretura penale, l'imputato ha pure adito la
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con
sentenza del 10 aprile 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello;

che, con scritto del 20 novembre 2018, trasmesso dal Ministero pubblico alla
CARP per competenza, B.A.________ ha chiesto la revisione del decreto di
accusa;

che, con sentenza del 16 maggio 2019, la CARP ha dichiarato inammissibile
l'istanza di revisione;

che B.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 24 giugno 2019 al
Tribunale federale, chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e
rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese,
visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del
giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale
decisione violerebbe il diritto;

che in concreto l'oggetto dell'impugnativa è infatti circoscritto alla
decisione della CARP che ha dichiarato l'istanza di revisione manifestamente
inammissibile giusta l'art. 412 cpv. 2 CPP;

che la Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato né
comprovato giusta l'art. 411 cpv. 1 CPP un motivo di revisione ai sensi
dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP;

che in questa sede il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe
violato gli art. 410 segg. CPP ritenendo in concreto l'istanza di revisione
manifestamente inammissibile, siccome non era stato sostanziato alcun motivo di
revisione;

che laddove richiama l'art. 21 cpv. 3 CPP il ricorrente disattende che in
concreto la CARP ha statuito sull'istanza di revisione in una composizione
diversa da quella che si è pronunciata sull'appello con sentenza del 10 aprile
2017;

che, in tale circostanza, il rimprovero rivolto alla Corte cantonale di non
avergli comunicato preventivamente la composizione del collegio giudicante per
potere determinare eventuali "conflitti di interesse rispetto alla precedente
partecipazione nella procedura di appello"è pertanto inconsistente;

che, per di più, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione non
dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i
membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente
accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina
internet delle autorità adite, condizione adempiuta nella fattispecie (DTF 139
III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2);

che laddove postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa
Corte, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale
concernenti il ricorrente (cfr. sentenze 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018;
6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3;
6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2);

che analoga conclusione vale pure per quanto concerne la richiesta di conoscere
anticipatamente la composizione di questa Corte e l'ammontare delle spese
giudiziarie (cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii; sentenza 5A_327/2019 del
1° maggio 2019 consid. 3 e 5);

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, che non ha comunque
dimostrato la sua eventuale indigenza, deve essere respinta, essendo il gravame
fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a
suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 1° luglio 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni