Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.772/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_772/2019

Sentenza del 1° luglio 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Revisione contro un decreto d'accusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e
di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.208).

Considerando:

che, con decreto d'accusa del 19 settembre 2016, il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha ritenuto A.A.________ autrice colpevole di ripetuta
diffamazione;

che, statuendo sull'opposizione dell'imputata al decreto d'accusa, con sentenza
del 29 dicembre 2017, la Giudice supplente della Pretura penale l'ha
riconosciuta autrice colpevole di ripetuta diffamazione e l'ha condannata alla
pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per
complessivi fr. 1'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.--;

che, con sentenza del 31 agosto 2018, la Corte di appello e di revisione penale
del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato inammissibile l'appello presentato
dall'imputata contro il giudizio di primo grado;

che, con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018, il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un ricorso interposto da A.A.________ e dal marito
B.A.________ contro il giudizio della Corte cantonale;

che il 29 gennaio 2019 il Tribunale federale ha respinto una domanda di
revisione della sentenza 6B_1060/2018 formulata dai coniugi A.________
(sentenza 6F_43/2018 del 29 gennaio 2019);

che, frattanto, con scritto del 20 novembre 2018, trasmesso dal Ministero
pubblico alla CARP per competenza, A.A.________ ha chiesto la revisione del
decreto di accusa;

che, con sentenza del 16 maggio 2019, la CARP ha dichiarato inammissibile
l'istanza di revisione;

che A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 24 giugno 2019 al
Tribunale federale, chiedendo altresì di essere ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e
rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese,
visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del
giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale
decisione violerebbe il diritto;

che in concreto l'oggetto dell'impugnativa è infatti circoscritto alla
decisione della CARP che ha dichiarato l'istanza di revisione manifestamente
inammissibile giusta l'art. 412 cpv. 2 CPP;

che la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato come, postulando la revisione
del decreto di accusa, la ricorrente disattendeva che il giudice di primo grado
aveva statuito sull'opposizione a tale decreto emanando una sentenza frattanto
cresciuta in giudicato;

che la CARP ha inoltre stabilito che la ricorrente non aveva indicato né
comprovato giusta l'art. 411 cpv. 1 CPP un motivo di revisione ai sensi
dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP;

che in questa sede la ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe
violato gli art. 410 segg. CPP ritenendo in concreto l'istanza di revisione
manifestamente inammissibile, siccome non era stato sostanziato alcun motivo di
revisione;

che laddove richiama l'art. 21 cpv. 3 CPP la ricorrente disattende che in
concreto la CARP ha statuito sull'istanza di revisione in una composizione
diversa da quella che si è pronunciata sull'appello con sentenza del 31 agosto
2018;

che, in tale circostanza, il rimprovero rivolto alla Corte cantonale di non
averle comunicato preventivamente la composizione del collegio giudicante per
potere determinare eventuali "conflitti di interesse rispetto alla precedente
partecipazione nella procedura di appello"è pertanto inconsistente;

che, per di più, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione non
dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i
membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente
accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina
internet delle autorità adite, condizione adempiuta nella fattispecie (DTF 139
III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2);

che laddove postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa
Corte, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale
concernenti anche la ricorrente (cfr. sentenze 6B_1060/2018 del 9 novembre
2018; 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid.
1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2);

che analoga conclusione vale pure per quanto concerne la richiesta di conoscere
anticipatamente la composizione di questa Corte e l'ammontare delle spese
giudiziarie (cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii; sentenza 5A_327/2019 del
1° maggio 2019 consid. 3 e 5);

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, che non ha comunque
dimostrato la sua eventuale indigenza, deve essere respinta, essendo il gravame
fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a
suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 1° luglio 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni