Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.753/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_753/2019

Sentenza del 24 ottobre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Oberholzer, Muschietti,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Decreto di abbandono (incidente mortale della circolazione stradale),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.39).

Fatti:

A. 

Il 10 maggio 2018 B.________ circolava sull'autostrada A2 nel territorio del
Comune di Monteceneri in direzione nord alla guida di un'autovettura Tesla
Model S con motore elettrico. Dopo l'uscita della galleria del Monte Ceneri, il
conducente transitava sulla corsia di sorpasso all'inizio di un tratto con una
segnaletica di cantiere che prevedeva la deviazione, demarcata con linee
arancioni, della corsia di sorpasso verso la carreggiata opposta. Invece di
seguire la deviazione, l'autovettura è proseguita diritta, collidendo dapprima
con alcuni paletti segnaletici e in seguito con uno spartitraffico del tipo
"varioguard". All'impatto con lo spartitraffico, che ha funto da rampa, il
veicolo è stato proiettato in aria e si è ribaltato più volte, terminando la
corsa sulla carreggiata autostradale opposta, a circa 120 metri dal punto di
collisione con il primo paletto segnaletico. Nell'urto con lo spartitraffico,
la parte anteriore sinistra del sottoscocca si è lacerata, provocando la
combustione delle batterie del veicolo, che si è incendiato. B.________,
rimasto privo di conoscenza all'interno dell'abitacolo, è deceduto sul posto.

B. 

A seguito dell'incidente, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha aperto
un procedimento penale contro ignoti, ordinando in particolare una serie di
accertamenti tecnici e peritali. Terminata l'istruzione, con decisione del 30
gennaio 2019, ha decretato l'abbandono del procedimento. Il Procuratore
pubblico ha sostanzialmente ritenuto che l'incidente era riconducibile
esclusivamente alla negligenza del conducente, che aveva perso la padronanza
del veicolo.

C. 

Contro il decreto di abbandono, A.________, moglie della vittima, ha presentato
un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo
ha respinto con sentenza del 20 maggio 2019. La Corte cantonale ha rilevato che
gli accertamenti esperiti dal magistrato inquirente non hanno permesso di
accertare l'esistenza di circostanze imputabili a terzi quali cause del decesso
della vittima.

D. 

A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 giugno 2019 al
Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di annullare
contestualmente il decreto di abbandono. In via subordinata, postula la
riapertura dell'istruzione penale nei confronti dei responsabili della messa in
circolazione del veicolo in questione. In via ulteriormente subordinata, chiede
di ordinare ulteriori misure istruttorie. La ricorrente fa valere la violazione
del diritto federale, in particolare del principio "in dubio pro duriore" e del
diritto di essere sentita, lamentando un'insufficiente motivazione del giudizio
impugnato.

E. 

La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il
Procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso. La ricorrente si è
confermata nelle proprie conclusioni con una replica del 19 luglio 2019.

Con decreto presidenziale dell'8 luglio 2019 è stata respinta la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo.

Diritto:

1. 

Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è sotto i citati
aspetti ammissibile. La ricorrente, moglie della vittima dell'eventuale reato,
ha partecipato alla procedura cantonale e, quale accusatrice privata sulle cui
pretese civili può influire la decisione impugnata, è legittimata a ricorrere
in questa sede (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF; DTF 138 IV 186
consid. 1.4). Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, la ricorrente
è in ogni caso abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la
violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e
la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 141 IV 1
consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).

2.

2.1. La ricorrente lamenta una motivazione insufficiente del giudizio
impugnato. Rimprovera alla CRP di essersi limitata a richiamare il diritto
applicabile, senza fare alcun riferimento agli accertamenti istruttori e senza
operare una sussunzione giuridica. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe del
tutto ignorato i mezzi di prova di cui aveva chiesto l'assunzione, trascurando
altresì di confrontarsi sia con i prospettati difetti del veicolo in questione
sia con l'addotta insufficienza della segnaletica stradale del cantiere.
Ritiene che tali circostanze non permetterebbero, a questo stadio della
procedura, di escludere la responsabilità di altre persone e quindi l'esistenza
di possibili indizi di omicidio colposo.

2.2. L'art. 81 cpv. 1 lett. b CPP prescrive che le sentenze e le decisioni che
concludono il procedimento contengano una motivazione. Devono essere esposte le
ragioni della soluzione adottata (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. b CPP). Le esigenze
relative al grado di motivazione devono essere determinate tenendo conto del
singolo caso concreto e degli interessi delle persone colpite (NILS STOHNER,
in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 11
all'art. 81). La giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 CPP) l'obbligo per il giudice di
motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige
che l'autorità si confronti con le censure sollevate dalle parti e le esamini
seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione.
La motivazione è sufficiente quando l'interessato può afferrare la portata
della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo
altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve
quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata,
quantomeno con riferimento ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 142 IV 245
consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).

2.3. Dopo avere esposto il diritto applicabile alla fattispecie, segnatamente
con riferimento al reato di omicidio colposo, la Corte cantonale ha affermato
che "[g]li accertamenti esperiti dall'allora procuratore pubblico non hanno
permesso di rilevare l'intervento di terzi (quali ad esempio altri utenti della
strada) o l'esistenza di altre circostanze imputabili a terzi per il decesso di
B.________. Al contrario, gli accertamenti operati hanno consentito all'allora
magistrato inquirente di stabilire che la causa dell'incidente mortale della
circolazione stradale è da ricondurre al comportamento del conducente medesimo"
. Secondo la CRP, nel reclamo "non si apportano elementi tali da poter
ipotizzare una diversa causa dell'incidente e in nessun altro modo sono
evidenziati elementi a sostegno dell'esistenza di indizi di reato" in
particolare con riferimento all'ipotesi di omicidio colposo.

2.4. Nel gravame alla CRP, la ricorrente aveva però addotto una serie di prove
di cui aveva chiesto l'assunzione, ribadendo sostanzialmente il contenuto di
un'istanza probatoria respinta dal Procuratore pubblico il 30 gennaio 2019,
contestualmente all'emanazione del decreto di abbandono. Ha segnatamente
esposto quali chiarimenti sarebbe stato necessario richiedere ai periti,
prospettando l'esistenza di difetti del veicolo interessato in particolare per
quanto concerne l'insufficiente protezione delle batterie in caso di collisione
e il mancato funzionamento delle maniglie retrattili delle portiere, che in
concreto sarebbero rimaste bloccate. La ricorrente ha inoltre chiesto di
eseguire approfondimenti riguardo alla segnaletica del cantiere, ritenuto che
dal rapporto della polizia risulta che la stessa era incompleta al momento
dell'incidente. Alla luce delle conclusioni del Procuratore pubblico, secondo
cui in quel frangente il conducente stava verosimilmente utilizzando il suo
telefono cellulare ed era distratto dalla guida, la ricorrente ha altresì
addotto la necessità di eseguire ulteriori analisi dell'apparecchio telefonico.
Secondo la ricorrente, in mancanza degli accertamenti ed approfondimenti
prospettati nel reclamo e precedentemente esposti nell'istanza probatoria, non
sarebbe stato possibile, a quello stadio della procedura, fugare il dubbio di
un'eventuale responsabilità penale di terzi.

In concreto, la Corte cantonale non si è espressa su tali argomentazioni,
limitandosi ad escludere in modo succinto e generico l'esistenza di elementi
imputabili a terzi quali possibili cause dell'incidente mortale, che sarebbe
riconducibile esclusivamente al comportamento del conducente. Spettava per
contro alla CRP confrontarsi con le prove addotte dalla ricorrente, spiegando
se del caso per quali ragioni non si giustificava di assumerle, segnatamente
per quali motivi sarebbero irrilevanti per l'esito del procedimento penale. Nel
reclamo contro il decreto di abbandono, la ricorrente era infatti abilitata ad
invocare la violazione del suo diritto alla prova (cfr. sentenza 1B_17/2013 del
12 febbraio 2013 consid. 1.1). I giudici cantonali avrebbero quindi dovuto
esaminare e statuire specificatamente sulle sue richieste probatorie. Né la
precedente istanza si è fondata su determinati accertamenti e atti istruttori
dell'incarto, esponendo i motivi per cui la decisione di abbandono del
magistrato inquirente era corretta e doveva quindi essere confermata. La
fattispecie concerne un incidente grave della circolazione, che ha comportato
il decesso di una persona. Gli interessi delle persone colpite sono rilevanti e
le esigenze poste al grado di motivazione del giudizio cantonale sono rigorose.
Limitandosi a richiamare genericamente le conclusioni del Procuratore pubblico,
la Corte cantonale ha quindi omesso di confrontarsi con il contenuto del
reclamo ed ha motivato in modo insufficiente la propria sentenza. Ha di
conseguenza violato il diritto di essere sentita della ricorrente.

2.5. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata
alla CRP, affinché esamini le argomentazioni sollevate con il reclamo e
statuisca nuovamente sullo stesso con un giudizio adeguatamente motivato.

3.

3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione nel
senso dei considerandi.

3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino
(art. 66 cpv. 4 LTF), che è tenuto a versare alla ricorrente un'indennità a
titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa
le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr.
3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4. 

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni