Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.631/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_631/2019

Sentenza del 28 aprile 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Jacquemoud-Rossari, Muschietti,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. David Simoni,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Infrazione aggravata alla LStup; espulsione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 3 aprile 2019 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
(17.2018.236+17.2019.30).

Fatti:

A. 

Con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge
federale sugli stranieri, nonché di ripetuta infrazione aggravata alla LStup
per avere alienato, offerto rispettivamente procurato in altro modo a terzi
almeno 418 grammi di cocaina (con un grado di purezza indeterminato). Lo ha
condannato a una pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, e ha ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per un
periodo di 5 anni.

B. 

Adita con appello del condannato e appello incidentale del pubblico ministero,
con sentenza del 3 aprile 2019 la Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto parzialmente il secondo.
In breve, constatata la crescita in giudicato della condanna per titolo di
ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri in assenza di
impugnazione, la Corte cantonale ha condannato A.________ per titolo di
ripetuta infrazione aggravata alla LStup riferita a una quantità di cocaina
pari a 486 grammi (con un grado di purezza indeterminato). Gli ha inflitto una
pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e ha
confermato l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5 anni.

C. 

Avverso questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un
ricorso in materia penale. Censurando un accertamento dei fatti contrario al
diritto, postula la riforma della sua condanna per titolo di ripetuta
infrazione aggravata alla LStup limitandola a 108 grammi di cocaina (con un
grado di purezza indeterminato), una consistente riduzione della pena detentiva
inflittagli, in una misura compatibile con la sospensione condizionale, la
concessione di quest'ultima, nonché la rinuncia a pronunciare la sua
espulsione. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.

Al momento di trasmettere l'incarto al Tribunale federale, la CARP ha
comunicato di rinunciare a formulare osservazioni sul ricorso, rinviando ai
considerandi della sua sentenza. Invitato a esprimersi sul gravame, il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ne ha postulato la reiezione senza
particolari osservazioni.

Diritto:

1. 

Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una
decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo
(art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle
forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2. 

Il ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF) può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto
dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale
federale esamina solamente le censure sollevate e non è tenuto a vagliare, come
lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se queste ultime non sono (più) discusse in sede federale (DTF 145 V
304 consid. 1.1). Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato
dall'istanza precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in
modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per
l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

3. 

La condanna del ricorrente per ripetuta infrazione aggravata alla LStup si
fonda sulle dichiarazioni di 5 persone che sostengono di aver da lui
acquistato, ricevuto rispettivamente di essersi procurate in altro modo per il
suo tramite vari quantitativi di cocaina. Dopo aver proceduto a valutare le
loro dichiarazioni e quelle dell'insorgente, la CARP ha ritenuto che
quest'ultimo ha venduto 50 grammi di cocaina a B.________, 70 grammi a
C.________, 96 grammi a D.________, 160 grammi a E.________, nonché alienato
gratuitamente 10 grammi e procurato in altro modo 100 grammi di cocaina a
F.________.

Il ricorrente, che non si duole di alcuna violazione dell'art. 147 CPP salvo in
relazione a una persona (v. infra consid. 3.4) e ancor meno pretende che le
deposizioni agli atti siano inutilizzabili, censura la loro valutazione da
parte della Corte cantonale che ritiene lesiva del principio in dubio pro reo.

3.1. Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza
(art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio in dubio pro reo, che ne è
il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto
dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo
una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i
fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili,
semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo
essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato.
Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale
federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica
quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).

Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione delle prove e
dell'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (tra tante v. DTF 144 V 50 consid. 4.2).

Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - ossia arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2) - la parte ricorrente
deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106
cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Le critiche di natura appellatoria non
sono ammissibili (DTF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2. Relativamente al quantitativo di cocaina venduto a B.________, il
ricorrente osserva di aver ammesso le proprie responsabilità limitatamente a 40
grammi. Trattasi di una quantità di poco inferiore a quella di 50/60 grammi
indicata dallo stesso acquirente, che tuttavia non ha confermato in occasione
del confronto, rifiutando di prendere posizione sulla versione fornita
dall'insorgente. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla CARP, non
sarebbe possibile definire circostanziate le dichiarazioni rilasciate da
B.________, avendo egli stimato i quantitativi con un margine di errore di 10
grammi, per cui "anche 40 grammi (che si situa esattamente 10 grammi dal minimo
indicato dall'acquirente) ci può stare". Secondo il ricorrente, le conclusioni
della Corte cantonale sarebbero "molto verosimilmente inquinate" dallo stato di
turbamento di B.________, che essa avrebbe attribuito alla presenza
dell'insorgente al confronto, ciò che non potrebbe essere dato per scontato. In
virtù del principio in dubio pro reo, non sarebbe possibile ritenere più
credibile la versione fornita dall'acquirente, del resto nemmeno confermata. Il
ricorrente precisa infine di aver alienato la droga a B.________ per
ingraziarselo e ottenere in cambio un posto di lavoro quale DJ.

Le critiche ricorsuali sono di stampo appellatorio. L'insorgente infatti
propone una propria valutazione delle diverse versioni fornite, ma omette di
illustrare i motivi per cui la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio. I giudici
cantonali hanno definito le dichiarazioni di B.________ spontanee e senza
tentennamenti, dando egli indicazioni precise e puntuali sulla qualità, sul
prezzo, sulle modalità di vendita e sui luoghi di consegna. Oltre che
credibili, sono state considerate disinteressate, atteso che proprio in seguito
a quanto affermato è stato condannato per infrazione alla LStup. Al contrario
le dichiarazioni del ricorrente sono risultate interessate e altalenanti,
avendo egli mutato versione in occasione dei diversi interrogatori. Secondo la
CARP, la loro inattendibilità è poi ancor più manifesta ponendo mente a quanto
da lui addotto in merito alle ragioni che lo avrebbero spinto a rifornire
B.________ di cocaina: il suo scopo non era, come preteso, di farselo amico per
in seguito avere un lavoro come DJ, piuttosto quello di ottenere un guadagno
facile. Disponeva infatti di contatti ben collaudati per procurarsi la cocaina
da spacciare e non si è limitato ad avere un solo cliente. Su queste
considerazioni dei giudici cantonali il ricorrente non si esprime e ancor meno
ne illustra l'insostenibilità. Certo, B.________ non ha confermato le proprie
dichiarazioni in occasione dell'interrogatorio di confronto, tuttavia nemmeno
le ha ritrattate e nel gravame non è spiegato perché non potrebbero essere
prese in considerazione. Al riguardo la CARP ha osservato che il suo silenzio
avvalora la credibilità delle sue prime dichiarazioni, in quanto il fatto che
non si sia allineato alla versione fornita dal ricorrente è indicativo della
sua volontà di non mentire agli inquirenti. Neppure in proposito l'insorgente
dimostra arbitrio alcuno. L'accertamento secondo cui egli ha venduto 50 grammi
di cocaina a B.________ non è dunque lesivo del principio in dubio pro reo.

3.3. Con riferimento alla vendita di cocaina a C.________, il ricorrente
evidenzia di aver anche in questo caso ammesso le proprie responsabilità,
riconoscendo di avergli procurato al massimo 20-30 grammi di stupefacente e
fornendo una versione lineare in tutti gli interrogatori. Da parte sua
l'acquirente avrebbe in un primo momento affermato, sulla base di una stima, di
aver da lui comprato complessivamente 60-80 grammi di cocaina, di cui 30-40
grammi consegnatigli dall'allora compagna dell'insorgente, G.________, e il
resto direttamente da quest'ultimo. In seguito avrebbe però parzialmente
ritrattato le sue dichiarazioni, indicando di aver dedotto che la cocaina
ricevuta dalla donna proveniva dal ricorrente. Trattasi dunque esclusivamente
di una deduzione e non di fatti concreti. La stessa del resto avrebbe negato di
aver funto loro da tramite. In virtù del principio in dubio pro reo pertanto
dovrebbero essere defalcati 40 grammi dal quantitativo a lui addebitato e
dovrebbero essere ritenuti unicamente 20 grammi come da lui riconosciuto, non
essendo possibile considerare più credibile la versione fornita
dall'acquirente. L'insorgente aggiunge ancora di aver alienato la droga a
C.________, proprietario di diversi stabili, per ingraziarselo nell'ottica di
poter usufruire di un appartamento a condizioni di favore, trovandosi a
fronteggiare una difficile situazione finanziaria.

Anche in questo caso il ricorrente propone una propria valutazione delle
dichiarazioni agli atti, ma non sostanzia arbitrio di sorta. La versione da lui
fornita è stata definita reticente e ondivaga dalla CARP: in un primo momento
ha negato di aver venduto cocaina a C.________, in seguito ha ammesso di averlo
fatto per un quantitativo di 40-50 grammi, confermando il ruolo di tramite di
G.________, e infine ha ritrattato, riducendo il quantitativo a 20-30 grammi e
negando l'intermediazione della donna. Contrariamente a quanto preteso nel
gravame, appare evidente che quanto riferito è lungi dall'essere lineare. In
tutti gli interrogatori G.________ si è dichiarata estranea alla vendita di
cocaina attuata dal ricorrente. I giudici cantonali hanno però rilevato che la
sua condanna per complicità nelle vendite a C.________, rimasta incontestata,
si scontra con tale posizione e avvalora invece la veridicità del racconto
dell'acquirente. Per la CARP, quest'ultimo è spontaneo e coerente, avendo egli
da subito dichiarato di aver acquistato 70-80 grammi di cocaina dall'insorgente
in più occasioni e indicato che all'inizio le consegne avvenivano per il
tramite di G.________ che abitava nel suo medesimo palazzo ed era compagna del
ricorrente. È vero che C.________, interrogato nuovamente a due anni di
distanza, ha affermato di aver dedotto che la cocaina consegnatagli dalla donna
provenisse dall'insorgente. Tuttavia, oltre a non poter essere considerata una
ritrattazione, sulla scorta di una serie di fatti, la Corte cantonale ha
ritenuto che la sua non era una semplice deduzione, bensì una conoscenza
diretta: G.________ gli aveva riferito che il suo compagno poteva vendergli
della cocaina; glielo ha presentato nel giugno 2015, data che collima con
l'inizio delle consegne; ad ogni consegna di stupefacente da parte della donna,
l'auto del ricorrente era parcheggiata davanti al palazzo; dopo aver smesso per
un periodo di acquistare la sostanza a causa della progressiva diminuzione
della sua qualità, C.________ ha esposto senza sorpresa di essere stato
contattato dall'insorgente per offrigli cocaina migliore. Il ricorrente
prospetta una diversa lettura di tutte queste circostanze, ma non dimostra
arbitrio della valutazione operata dalla CARP. Indica ad esempio di essere
stato spesso presente nell'abitazione della donna con cui era legato
sentimentalmente, ciò che spiegherebbe anche la presenza della sua auto.
Sennonché in proposito C.________ ha spiegato che, non appena l'insorgente
arrivava, poco dopo lei andava nel suo appartamento e gli consegnava lo
stupefacente (v. verbale di interrogatorio di C.________ del 20 luglio 2016,
pag. 3, incarto cantonale xxx atto n. 23). Non si tratta quindi di una semplice
deduzione. Benché le menzionate circostanze considerate singolarmente possano
forse apparire insufficienti, collegate tra loro rendono senz'altro sostenibile
la conclusione della CARP, sicché la ritenuta vendita di 70 grammi di cocaina a
C.________ non costituisce un accertamento arbitrario e nemmeno viola il
principio in dubio pro reo.

3.4. Per quanto concerne la cocaina venduta a D.________, il ricorrente
evidenzia che l'acquirente, se nel suo primo interrogatorio avrebbe stimato il
quantitativo a complessivi 96 grammi di cocaina, in quello di confronto avrebbe
ritrattato, ancor prima di conoscere la posizione dell'insorgente, e ridotto la
stima a poco meno di una cinquantina. Quest'ultimo quantitativo sarebbe del
resto stato confermato dallo stesso ricorrente, la cui versione al riguardo
sarebbe stata lineare e genuina nel corso di tutto il procedimento. In virtù
del principio in dubio pro reo, l'insorgente potrebbe essere condannato
unicamente per aver alienato 48 grammi. Non ritenendo credibile la
ritrattazione dell'acquirente, la CARP avrebbe svuotato di significato il
diritto al contraddittorio e negletto che, ritrattando, l'acquirente si sarebbe
esposto all'apertura di un potenziale procedimento per titolo di
favoreggiamento. L'insorgente rileva infine di aver venduto la cocaina a
D.________ per poter allenarsi gratuitamente nella sua palestra.

3.4.1. Nella fattispecie l'accenno ricorsuale al diritto al contraddittorio va
collegato al diritto di partecipare all'assunzione delle prove giusta l'art.
147 CPP. Quest'ultimo è rispettato nella misura in cui, in occasione del
contraddittorio, la persona interrogata si esprime nuovamente sul merito della
vicenda, in modo da permettere all'imputato di esercitare effettivamente il suo
diritto di interrogare e di poter mettere in dubbio l'attendibilità delle
dichiarazioni. Se un tale confronto ha luogo, nell'ambito di una valutazione
complessiva dei mezzi di prova raccolti è possibile fare riferimento anche alle
risultanze di precedenti assunzioni di prove, e quindi alle dichiarazioni
rilasciate nel corso di interrogatori a cui l'imputato non ha assistito.
Eventuali contraddizioni o vuoti di memoria della persona interrogata rispetto
a quanto riferito in assenza dell'imputato attengono alla valutazione delle
prove (v. sentenza 6B_1133/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 1.3.2 con rinvii).

3.4.2. In concreto vi è stato un contraddittorio tra il ricorrente e
D.________, in occasione del quale quest'ultimo si è espresso sui suoi acquisti
di cocaina, ciò che del resto non è contestato nel gravame. Nessuna violazione
del diritto di partecipare all'assunzione delle prove e del diritto al
contraddittorio è pertanto ravvisabile. Di conseguenza la CARP poteva prendere
in considerazione anche le dichiarazioni rilasciate in precedenza
dall'acquirente. Trattasi quindi unicamente di esaminare se la valutazione
delle prove operata dall'autorità cantonale sia arbitraria.

La CARP ha rilevato che nel suo primo interrogatorio D.________, dichiarando
subito la sua piena intenzione di collaborare, ha quantificato i suoi acquisti
a 96 grammi, ossia una media di 8 grammi al mese per un anno, e ha fornito
diversi dettagli che non possono essere frutto d'invenzione. In occasione del
confronto, avvenuto due anni dopo, ritrattando la sua precedente versione, a
suo dire pesantemente influenzata dagli interroganti, egli ha sostenuto di aver
comprato unicamente 48 grammi di cocaina. Ritrattazione che non è tuttavia
stata ritenuta credibile. Secondo il ricorrente a torto. Sennonché, egli non
dimostra l'insostenibilità delle ragioni addotte al riguardo nella sentenza
impugnata, ma si limita a fornire spiegazioni alternative, ciò che non è
sufficiente a sostanziare arbitrio. Per l'autorità cantonale, è innanzitutto la
motivazione della ritrattazione a non essere credibile. Oltre a evidenziare che
la versione originaria era supportata sia da un ragionamento fondato su un
consumo medio mensile, sia dallo stupore unito a pentimento per la somma
globalmente pagata all'insorgente per lo stupefacente procutatogli quell'anno,
la CARP ha osservato che, per ammissione dello stesso D.________, il suo
consumo nel periodo in esame è stato superiore a quello dell'anno precedente da
lui quantificato in 60 grammi, quando si riforniva da persone incontrate
casualmente in vari locali che gli capitava di frequentare. Ciò si scontra,
continuano i giudici cantonali, con la sua ritrattazione e l'indicazione di un
quantitativo addirittura inferiore al suo consumo passato. Infine egli è stato
condannato in via definitiva per aver consumato 156 grammi di cocaina, di cui
96 grammi acquistati dal ricorrente. A questa argomentazione il ricorrente si
limita a obiettare che il calcolo basato su una media mensile potrebbe essere
falsato da periodi più o meno prolungati di basso consumo, quest'ultimo
potrebbe peraltro essere "alto" anche a fronte di una media di 4 grammi mensili
invece degli 8 inizialmente dichiarati, e lo stupore per l'importo globale
pagato potrebbe sorgere anche per un importo dimezzato. Trattasi chiaramente di
una motivazione di stampo appellatorio che riguarda peraltro unicamente alcuni
punti avanzati dalla CARP, omettendone altri quali la condanna definitiva
dell'acquirente o l'inconciliabilità della nuova versione con i quantitativi
del suo precedente consumo, quando ancora non aveva un fornitore fisso. Il
ricorrente trascura poi di misurarsi con la valutazione delle proprie
dichiarazioni ritenute poco convincenti dai giudici cantonali. In simili
circostanze, l'accertamento secondo cui il ricorrente ha venduto a D.________
96 grammi di cocaina resiste alle critiche ricorsuali.

3.5. In relazione a E.________, l'insorgente sostiene che le sue dichiarazioni
non brillerebbero per credibilità. Benché condannata in relazione a complessivi
160 grammi di cocaina, la sua versione, da lui integralmente contestata, non
potrebbe fondare un giudizio di colpevolezza per quanto lo concernerebbe.
Contrariamente a quanto asserito dalla CARP, le dichiarazioni della donna non
sarebbero spontanee, lineari e circostanziate, presentando invero incongruenze
con riguardo in particolare ai luoghi e alle modalità di consegna.
Mancherebbero di logica e quindi di credibilità, non si capirebbe infatti
perché, visto che i due erano legati sentimentalmente, le consegne dovessero
avvenire sulla via pubblica invece che in casa. In virtù del principio in dubio
pro reoe in assenza di ulteriori prove oggettive, il ricorrente andrebbe di
conseguenza scagionato dall'accusa di aver alienato alla donna dello
stupefacente.

Nuovamente le argomentazioni ricorsuali si rivelano di stampo puramente
appellatorio. L'insorgente si spinge in semplici congetture connesse a un
possibile risentimento di E.________ per una relazione sentimentale o "amicizia
con privilegi" non decollata. Non si confronta tuttavia con la sentenza
impugnata, scambiando questo Tribunale per un'autorità d'appello. Oltre a non
aver accertato alcun rapporto "amoroso" o "con privilegi" con la donna, senza
che al riguardo sia invocato arbitrio di sorta, la CARP ha rilevato che non
sarebbe, comunque sia, ragionevolmente sostenibile che, al solo fine di
vendicarsi, ella abbia deciso di incolparsi dell'acquisto di 160 grammi di
cocaina e della loro parziale rivendita, osservando viepiù che dalle sue
dichiarazioni non traspare animosità alcuna. E.________ ha peraltro precisato
che in quel periodo il ricorrente intratteneva una relazione con un'altra
donna, circostanza rivelatasi vera, concorrendo ad avvalorare ulteriormente la
sua versione. Ciò posto, cadono nel vuoto le pretese illogicità o l'asserita
non credibilità del suo racconto avanzate nel gravame, con interrogativi sulle
ragioni di effettuare uno scambio in auto invece che in casa lontano da sguardi
indiscreti. Di transenna si rileva comunque unicamente che E.________ ha
ammesso di aver acquistato cocaina regolarmente, mentre il ricorrente ha
sostenuto di essere "andati a letto assieme" in "alcune occasioni". Quanto alle
sostenute incongruenze del racconto, non sono tali. Come osservato dalla CARP,
in occasione del verbale di confronto la donna è stata invece lineare,
aggiungendo in modo spontaneo dettagli su come avvenivano le vendite di
stupefacente. Così ad esempio il fatto che abbia dichiarato in un primo tempo
che si incontravano "per strada" per poi successivamente affermare che gli
scambi avvenivano "in auto" non costituisce un'incongruenza, ma una semplice
specificazione, lo stesso dicasi con riguardo ai luoghi. Per il resto
l'insorgente non si misura con la valutazione effettuata dall'autorità
cantonale. Quest'ultima ha ritenuto credibili le dichiarazioni di E.________,
avendo ella fornito dettagli che collimano con quelli dei racconti di altri
acquirenti e indicato le ragioni che l'hanno indotta prima a cominciare a far
capo all'insorgente e poi a cessare. Sono pure state definite spontanee,
lineari, anche a confronto, nonché disinteressate, atteso che a seguito di tali
dichiarazioni E.________ è stata condannata con rito abbreviato per avere, tra
l'altro, venduto 112 grammi di cocaina e averne consumati 48, stupefacente
acquistato dall'insorgente. Quanto alla versione di quest'ultimo la CARP l'ha
considerata tutt'altro che convincente. Non avendo dimostrato arbitrio nella
valutazione delle diverse dichiarazioni, non si scorge alcuna violazione del
principio in dubio pro reo. Resiste pertanto alle critiche ricorsuali
l'accertamento per cui il ricorrente ha venduto a E.________ 160 grammi di
cocaina, in un periodo posteriore alla sua scarcerazione.

3.6. Infine l'insorgente sostiene che nemmeno le dichiarazioni di F.________
brillerebbero per credibilità. Sarebbero da lui integralmente contestate e non
potrebbero fondare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, malgrado
F.________ sia stato condannato per i quantitativi indicati. Secondo
quest'ultimo, il ricorrente gli avrebbe offerto gratuitamente complessivi 10
grammi di cocaina e gli avrebbe inoltre presentato qualcuno, rimasto ignoto, da
cui avrebbe poi acquistato 100 grammi di cocaina. F.________ avrebbe peraltro
affermato che l'insorgente vendeva cocaina, seppur non l'abbia mai visto
spacciare, per bisogno, non avendo un lavoro e quindi entrate finanziarie.
Circostanza che però non si concilierebbe affatto con un preteso regalo di un
quantitativo di stupefacente di un valore di mercato pari a fr. 600.--. La sua
versione sarebbe assurda anche per quanto riferita ai 100 grammi. Infatti,
disponendo F.________ già di una serie di fornitori, non si capirebbe per quale
motivo avrebbe chiesto all'insorgente di procurargliene un ulteriore, unico a
rimanere ignoto. Il ricorrente non solo glielo avrebbe indicato, ma l'avrebbe
addirittura accompagnato all'incontro e tutto ciò gratuitamente, nonostante i
suoi noti problemi finanziari. In assenza di ulteriori indizi o prove oggettive
e in virtù del principio in dubio pro reo, l'insorgente non potrebbe pertanto
essere condannato in relazione ai 110 grammi di cocaina offerti,
rispettivamente procurati in altro modo a F.________.

Benché di primo acchito non prive di una certa logica, le argomentazioni
ricorsuali omettono un compiuto confronto con la sentenza impugnata, risultando
ancora una volta di stampo appellatorio. Nel gravame viene proposta una
valutazione delle diverse versioni dei fatti, ma non è sollevata alcuna censura
di arbitrio in relazione a quella effettuata dall'autorità cantonale, ricordato
che in quest'ambito l'invocato principio in dubio pro reo non ha una portata
che travalica quella del divieto dell'arbitrio (v. supra consid. 3.1). La CARP
ha osservato in particolare che F.________ non era un acquirente qualsiasi,
bensì un buon amico dell'insorgente, circostanza questa che ragionevolmente può
giustificare sia l'offerta di 10 grammi di cocaina sia la condivisione di un
contatto per l'acquisto di stupefacente. Al riguardo il ricorrente nulla
eccepisce e nemmeno contesta gli ulteriori elementi evidenziati dalla Corte
cantonale sulle dichiarazioni di F.________, segnatamente la loro spontaneità,
linearità e il loro carattere circostanziato nonché disinteressato, tenuto
conto della sua condanna con rito abbreviato riferita, tra l'altro, ai
quantitativi offertigli, rispettivamente procuratigli in altro modo
dall'insorgente. Sfuggendo alle critiche ricorsuali, l'accertamento secondo cui
il ricorrente ha alienato gratuitamente 10 grammi e procurato in altro modo 100
grammi di cocaina a F.________ non viola il diritto federale, in particolare il
divieto dell'arbitrio e quindi nemmeno il principio in dubio pro reo.

3.7. In sintesi, l'accertamento dei fatti effettuato dalla CARP non procede da
una valutazione arbitraria delle prove e di riflesso non è lesivo del
principio in dubio pro reo. Il Tribunale federale rimane pertanto vincolato a
quanto stabilito in sede di appello (v. art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).

Sulla base dei fatti così accertati, la condanna per titolo di ripetuta
infrazione aggravata alla LStup, in quanto riferita a complessivi 486 grammi di
cocaina, non presta il fianco a critiche. Del resto, neanche il ricorrente si
duole di una violazione dell'art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup.

4. 

Con riguardo alla commisurazione della pena, l'insorgente sostiene che
l'autorità cantonale non avrebbe debitamente considerato una serie di
attenuanti generiche e specifiche. Tra queste menziona la sua collaborazione e
le sue ammissioni, piene per l'infrazione alla LStr e parziali per quella alla
LStup, la sua buona condotta nel corso del procedimento penale nonché il
carcere preventivo sofferto. Il suo sarebbe inoltre stato uno spaccio
"occasionale" con un potenziale guadagno di fr. 30'000.-- per il periodo in
giudizio, corrispondente a circa fr. 1'150.-- mensili, importo insufficiente al
proprio sostentamento. Evidenzia anche le sue difficili condizioni personali,
soprattutto finanziarie non riuscendo a trovare lavoro e pesando sui suoi
familiari, condizioni che lo avrebbero spinto a chiedere favori in cambio di
stupefacente, quali la possibilità di allenarsi gratuitamente in palestra, di
lavorare come DJ o ancora di ottenere un appartamento a condizioni favorevoli.
Rileva infine anche l'effetto che la pena avrà sulla sua vita, soprattutto il
rischio di dover con ogni verosimiglianza lasciare la Svizzera, la sua famiglia
e i suoi figli. Secondo il ricorrente, tutti questi elementi imporrebbero una
consistente riduzione della pena inflittagli dalla CARP, quanto meno in una
misura compatibile con la sospensione condizionale.

4.1. Appare opportuno rammentare che, nell'ambito della commisurazione della
pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale
federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso di
questo potere, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in
base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o
clemente. Il controllo della pena suppone che nella sua decisione il giudice
esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene
conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono
stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso
attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena
pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il
giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali
l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF
144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).

4.2. Non occorre qui riassumere la compiuta motivazione che ha condotto la CARP
a pronunciare una pena detentiva di 28 mesi. Basti rilevare che gli elementi
elencati nel gravame sono stati valutati dall'autorità cantonale e
correttamente ponderati. Innanzitutto il carcere preventivo sofferto non
costituisce un elemento di attenuazione o di riduzione della pena, salvo se le
relative condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 3 CEDU (v. DTF 140 I
125 consid. 2.1), ciò che nella fattispecie non risulta essere il caso e
nemmeno è preteso dal ricorrente. A norma dell'art. 51 CP, esso deve invece
essere computato nella pena, computo in concreto avvenuto. Quanto all'addotta
collaborazione e al comportamento durante il procedimento, non si scorge come
possano costituire degli elementi di mitigazione, tenuto conto di quanto
stabilito dai giudici cantonali. Al riguardo infatti hanno constatato che
l'insorgente non ha mostrato alcuna collaborazione, limitandosi ad ammettere a
piccole dosi solo lo stretto necessario, che peraltro emergeva con evidenza
dagli atti, rispettivamente contraddicendosi di continuo, e hanno definito la
sua condotta "a dir poco reticente". Senza contare che, dopo poco più di un
anno dalla sua scarcerazione nell'ambito del primo filone d'inchiesta, non ha
esitato a riprendere l'attività di spaccio. Trattasi di elementi che non
possono certo essere considerati in senso attenuante. Lo stesso dicasi in
relazione al carattere "occasionale" del suo spaccio. In proposito la CARP ha
accertato che il ricorrente ha agito spinto dalla voglia di soldi facili, per
puro e semplice lucro, per fini egoistici, e ciò anche volendo ammettere
intendesse ottenere favori in cambio della cocaina, quali il reperimento di un
lavoro come DJ o di un appartamento a condizioni vantaggiose. Di transenna è
appena il caso di osservare che un'attività di spaccio più sostenuta avrebbe
semmai giustificato l'ulteriore aggravante del mestiere secondo l'art. 19 cpv.
2 lett. c LStup. Riguardo infine al rischio di dover lasciare la Svizzera, esso
non è connesso direttamente alla pena detentiva inflittagli, ma è da ricondurre
piuttosto alla revoca del suo permesso di dimora, contro cui è ancora pendente
un ricorso. In sintesi i fattori elencati nell'impugnativa non giustificano
alcuna attenuazione della pena, che si situa del resto nel quadro edittale e
non risulta eccessivamente severa.

5. 

L'insorgente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale,
anche solo parziale, della pena. La CARP avrebbe accordato un'importanza
smisurata alla ripresa dello spaccio dopo la sua scarcerazione nel corso del
primo filone di inchiesta. Non avrebbe però considerato a suo favore una serie
di elementi. Innanzitutto egli avrebbe riconosciuto le vendite di cocaina
oggetto di suddetto filone, pur contestando di aver nuovamente delinquito una
volta posto in libertà. Rileva poi il carattere comunque occasionale di tali
vendite, ben diverso da quello di un traffico di droga ad ampio raggio,
duraturo nel tempo e con numerosi acquirenti. Ricorda in seguito che, a causa
del venir meno del suo permesso di soggiorno, non avrebbe potuto lavorare,
evidenziando comunque che negli anni trascorsi in Svizzera non si sarebbe mai
risparmiato nel reperimento di un lavoro. Infine il ricorrente è padre e i suoi
figli lo attenderebbero.

5.1. Atteso che il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 28
mesi, pena superiore ai limiti posti dall'art. 42 CP per poter concedere
l'integrale sospensione condizionale, solo una sospensione condizionale
parziale ai sensi dell'art. 43 CP può entrare in considerazione nella
fattispecie.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione
di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo
prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale
presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una
prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4).

Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole,
la legge impone una sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per
contro, una prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se
infatti non sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale
o parziale possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere
eseguita nella sua integralità (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore, il giudice
deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle circostanze
dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua reputazione e
della sua situazione personale al momento dell'emanazione della sentenza. Deve
prendere in considerazione tutti gli elementi atti a determinare il carattere
dell'autore e le sue prospettive di emendamento (DTF 135 IV 180 consid. 2.1).

Nella formulazione della prognosi il giudice dispone di un ampio potere
d'apprezzamento. Il Tribunale federale interviene pertanto unicamente in caso
di abuso o eccesso di tale potere (DTF 134 IV 140 consid. 4.2).

5.2. La CARP ha formulato una prognosi negativa sul comportamento futuro del
ricorrente. Egli ha infatti dimostrato una risoluta volontà a delinquere, non
esitando a recidivare nello spaccio di cocaina poco più di un anno dopo essere
stato scarcerato nell'ambito della prima inchiesta a suo carico.
Particolarmente preoccupante è apparso anche, continuano i giudici cantonali,
il suo comportamento processuale: ancora in occasione del dibattimento
d'appello l'insorgente ha dimostrato di non avere imparato la lezione,
continuando a gettare la colpa delle proprie azioni sugli altri. Quanto ai suoi
progetti futuri, la CARP non li ha considerati tali da costituire una
prospettiva di lavoro sicuro e regolare.

5.3. Quello che emerge dalla sentenza impugnata è una chiara mancata presa di
coscienza di quanto commesso, rilevabile peraltro anche nell'impugnativa che
definisce "occasionale" lo spaccio di cocaina, malgrado concerna una quantità
di stupefacente tale da poter mettere in pericolo la salute di molte persone.
Come già rilevato nell'ambito della commisurazione della pena, è accertato che
il ricorrente ha agito spinto dalla voglia di soldi facili. Significativo
appare poi che, nonostante abbia trascorso 56 giorni in carcere preventivo nel
contesto della prima inchiesta a suo carico, ha nuovamente delinquito sempre in
relazione alla cocaina benché fosse ancora pendente un procedimento penale per
infrazione alla LStup, non traendone dunque alcun insegnamento né maturando
ravvedimento. Del resto, secondo gli accertamenti cantonali, il riconoscimento
delle sue responsabilità, limitato al primo filone dell'inchiesta, è stato
centellinato con ammissioni a piccole dosi dello stretto necessario.
Quand'anche l'insorgente sostenga di non essersi mai risparmiato nel
reperimento di un lavoro, non risultano prospettive di lavoro concrete atte a
distoglierlo da un guadagno facile, tanto più che non dispone attualmente di un
valido titolo di soggiorno. Neanche la presenza dei suoi figli può soccorrere
alla formulazione di una prognosi non sfavorevole, nella misura in cui non gli
ha impedito di delinquere, i fatti qui in giudizio essendo stati commessi
quando il ricorrente era già padre da anni.

Ne segue che la prognosi negativa formulata dalla CARP e il suo conseguente
rifiuto di concedere all'insorgente il beneficio della sospensione condizionale
parziale della pena non risultano contrari al diritto federale.

6. 

Richiamando l'art. 66a cpv. 2 CP, il ricorrente chiede di rinunciare a
pronunciare la sua espulsione. Evidenzia di essere giunto in Svizzera nel 1993,
ancora minorenne, ottenendo un permesso di soggiorno regolarmente rinnovato
fino al 2015. Per più di 20 anni, si sarebbe sempre dato da fare, reperendo
ogni attività lavorativa possibile senza pesare sulla società. La conclusione
della CARP, secondo cui non si sarebbe mai integrato professionalmente, sarebbe
dunque inveritiera. Infatti, dopo il 2015 non sarebbe riuscito più a lavorare
perché non più titolare di un valido permesso di soggiorno, contro il cui
mancato rinnovo sarebbe del resto pendente un ricorso. L'insorgente è inoltre
padre di tre figli in età scolastica che necessiterebbero della presenza di
entrambi i genitori. L'espulsione costituirebbe dunque una misura estremamente
dura, senza contare che da moltissimi anni non ha più contatti con il suo Paese
d'origine.

6.1. Il giudice espelle dal territorio svizzero per un periodo da cinque a
quindici anni lo straniero condannato segnatamente per infrazione all'art. 19
cpv. 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta (art. 66a cpv. 1
lett. o CP). Eccezionalmente può rinunciare a pronunciare l'espulsione se
questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e
l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello
straniero a rimanere in Svizzera; tiene in ogni modo conto della situazione
particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera (art. 66a cpv. 2 CP).
Il giudice deve fare uso del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 66a
cpv. 2 CP nel rispetto dei principi costituzionali. Se le condizioni cumulative
poste da tale disposizione sono realizzate, il principio della proporzionalità
ancorato nell'art. 5 cpv. 2 Cost. impone di rinunciare all'espulsione (DTF 144
IV 332 consid. 3.3).

L'esistenza di un caso di rigore non si determina fondandosi su rigide norme di
età e neppure può essere automaticamente riconosciuta in base a un determinato
periodo di presenza in Svizzera. L'esame del caso di rigore dev'essere
effettuato, in ogni singolo caso, sulla scorta dei consueti criteri di
integrazione (sentenza 6B_690/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 3.4.4 destinata
alla pubblicazione). Analogamente a quanto previsto nel diritto migratorio per
i casi personali particolarmente gravi (v. art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 24
ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS
142.201]), occorre valutare l'integrazione dello straniero, la sua situazione
familiare e finanziaria, la durata della sua presenza in Svizzera, lo stato di
salute, oltre alle possibilità di un reinserimento sociale nel suo Paese di
origine (sentenza 6B_1474/2019 del 23 marzo 2020 consid. 1.2). La situazione
particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera è presa in
considerazione in quanto un soggiorno prolungato unitamente a una buona
integrazione costituiscono di regola forti indizi di un importante interesse
alla permanenza in Svizzera e quindi dell'esistenza di un caso di rigore
(sentenza 6B_690/2019 citata consid. 3.4.4). Di regola si può ammettere la
sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la prospettata
espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa portata, nel
suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla
Costituzione (art. 13 Cost.) e dal diritto internazionale (in particolare art.
8 CEDU; sentenza 6B_1024/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.3.2).

6.2. Nella fattispecie è pacifica la realizzazione dei presupposti dell'art.
66a cpv. 1 CP. Il ricorrente, cittadino domenicano, è stato infatti condannato,
tra l'altro, per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (art. 66
cpv. 1 lett. o CP). Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve
quindi essere pronunciata l'espulsione. Resta da esaminare se siano dati gli
estremi per rinunciare eccezionalmente a questa misura in applicazione
dell'art. 66a cpv. 2 CP.

6.3. Dagli accertamenti cantonali risulta che l'insorgente, classe 1976, ha
raggiunto la madre in Svizzera nel 1992, lasciando il padre a Santo Domingo.
Nonostante gli anni trascorsi in Svizzera, non ha terminato alcun apprendistato
e non si è mai integrato professionalmente, avendo svolto una moltitudine di
lavori sporadici e per lo più limitati nel tempo, da cui in ogni caso non ha
saputo trarre un'occasione di reale inserimento nel nostro contesto sociale.
Versa anche in una situazione finanziaria preoccupante, avendo egli accumulato
venti attestati di carenza beni per un importo superiore a fr. 100'000.-- e
ulteriori due domande d'esecuzione per oltre fr. 2'000.--. Nonostante sia in
Svizzera da decenni, non padroneggia correttamente l'italiano, i suoi
interrogatori si sono svolti alla presenza di un interprete di lingua spagnola.
È padre di tre figli che risiedono con la madre in Italia. I legami familiari
in Svizzera sono limitati alla madre del ricorrente e a quattro dei suoi cinque
fratelli. Egli non soffre di alcun problema di salute e non è stato ritenuto
sussistere problemi di reinserimento nel suo Paese d'origine, dove vivono altri
suoi parenti e cugini con cui ha mantenuto i contatti.

6.4. Questi accertamenti non sono censurati, salvo per quanto riferiti alla
ritenuta mancata integrazione professionale del ricorrente definita
inveritiera. La CARP tuttavia non ha negato che egli ha svolto vari lavori, ma
ne ha evidenziato il carattere sporadico e limitato nel tempo, ciò che
l'insorgente non contesta. Se, come sostiene, dal 2015 non è più riuscito a
lavorare a causa del mancato rilascio di un permesso di soggiorno, si osserva
che vari attestati di carenza beni sono antecedenti a tale periodo.

Malgrado la sua lunga presenza in Svizzera, dagli elementi appena esposti non
traspare una particolare integrazione dell'insorgente. Non si riscontrano poi
né problemi di salute né ostacoli al suo reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine. Poiché i suoi figli vivono con la madre all'estero, l'espulsione dal
territorio svizzero non costituisce un'ingerenza nel suo diritto alla vita
familiare. Analoga conclusione s'impone anche con riguardo ai familiari che
vivono in Svizzera in assenza di un particolare rapporto di dipendenza. In
simili circostanze, non si può ritenere sussistere un grave caso di rigore
personale ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP. Non essendo adempiuta la prima
condizione prevista da tale norma, appare superfluo procedere alla ponderazione
degli interessi. Si rileva in ogni caso che la misura, oltre a risponde
all'interesse pubblico di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, è
pronunciata per la durata corrispondente al minimo legale previsto dall'art.
66a cpv. 1 CP.

Nell'ordinare l'espulsione del ricorrente, la CARP non ha violato il diritto
federale.

7. 

Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va
pertanto respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare
accoglimento, le conclusioni ricorsuali apparendo d'acchito prive di
possibilità di successo (art. 64 LTF) tenuto conto della natura ampiamente
appellatoria del gravame.

Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico del ricorrente, secondo
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo è comunque stabilito in
funzione della sua precaria situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).

Non si accordano ripetibili all'opponente incaricato di compiti di diritto
pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 28 aprile 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy