Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.56/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_56/2019

Sentenza del 6 agosto 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Jacquemoud-Rossari, Jametti,

Cancelliere Moses.

Partecipanti al procedimento

X.________,

patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

opponente.

Oggetto

Rappresentazione di atti di cruda violenza, infrazione

alla Legge federale che vieta i gruppi Al-Qaïda e Stato islamico,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2018 dalla Corte penale del
Tribunale penale federale (SK.2018.8).

Fatti:

A. 

Il 7 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato
X.________ a una pena pecuniaria sospesa di 240 aliquote giornaliere di fr.
30.-- ciascuna per ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza e
violazione della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato
islamico" in relazione a dei filmati condivisi da X.________ sul suo profilo
Facebook.

B. 

L'appello interposto da X.________ avverso la sentenza del 7 novembre 2018 è
stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello del Tribunale penale
federale il 20 marzo 2019. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso
presentato contro tale giudizio in data 4 giugno 2019 (incarto 6B_523/2019).

C. 

Parallelamente all'appello X.________ ha presentato, il 1° febbraio 2019, un
ricorso in materia penale contro la sentenza del 7 novembre 2018, postulando il
proscioglimento. Egli domanda inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale federale
(incarto 6B_56/2019).

Diritto:

1.

1.1. Il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito.
L'autorità inferiore avrebbe in particolare ignorato le argomentazioni esposte
in occasione del dibattimento relative alla circostanza che i post da lui
condivisi fossero già in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook
o in merito alle descrizioni associate ai filmati in questione, nonché alle
motivazioni che lo hanno spinto ad agire in tale modo.

1.2.

1.2.1. Il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3
cpv. 2 lett. c CPP) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate
e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua
decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio
(DTF 145 IV 99 consid. 3.1).

1.2.2. In occasione del dibattimento dinnanzi all'autorità inferiore il
ricorrente ha fatto valere di non avere, sotto il profilo oggettivo, reso
accessibili i filmati a terzi, dato che si trattava di contenuti già divulgati
e accessibili a chiunque (atti TPF, pag. 13 925 040). Nella sentenza impugnata
il Tribunale penale federale non cita né si confronta con tale argomento,
limitandosi ad affermare che il ricorrente abbia reso accessibili i filmati a
terzi condividendoli sul suo profilo (sentenza, pag. 14).

1.2.3. Il ricorrente rimprovera inoltre all'autorità inferiore di non aver
tenuto conto delle didascalie dei filmati in questione, dalle quali si
evincerebbe il loro evidente carattere di denuncia (ricorso, pag. 8, 10 e 16;
atti TPF, pag. 13 925 040 e seg.). Nella sentenza impugnata il Tribunale penale
federale ritiene che le rappresentazioni di cui all'atto d'accusa non abbiano
un valore culturale o scientifico degno di protezione, non trattandosi di
documentari o opere artistiche il cui scopo sarebbe quello di prevenire le
conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso
critico al riguardo (sentenza, pag. 13). L'autorità inferiore omette, con tale
argomentazione, di confrontarsi con il significato e la portata delle
didascalie perorati dal ricorrente.

1.2.4. La motivazione della sentenza impugnata non adempie ai requisiti di cui
all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF ed è lesiva del diritto del ricorrente di
essere sentito. La sentenza impugnata deve per ciò solo essere annullata e la
causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Il rinvio, di natura
formale, può avvenire senza che le parti debbano essere invitate a pronunciarsi
(sentenza 6B_800/2018 del 18 ottobre 2018 consid. 4 con riferimenti) e implica,
al contempo, che non vi è bisogno di soffermarsi sulle ulteriori censure
sollevate dal ricorrente. Spetterà all'autorità inferiore confrontarsi con
tutte le argomentazioni del ricorrente nell'ambito della sua nuova decisione.

2. 

Per la procedura dinnanzi al Tribunale federale non si prelevano spese (art. 66
cpv. 1 e 4 LTF). Il ricorrente ha diritto a congrue ripetibili (art. 68 cpv. 2
LTF), da versare, per prassi, al patrocinatore. La domanda di assistenza
giudiziaria diventa così priva di oggetto.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 7 novembre 2018 dalla Corte penale
del Tribunale penale federale è annullata e la causa rinviata all'autorità
inferiore per nuovo giudizio.

2. 

Non si prelevano spese.

3. 

La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al patrocinatore del ricorrente,
avv. Costantino Castelli, l'importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per
la procedura dinnanzi al Tribunale federale.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale penale federale.

Losanna, 6 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Moses