Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.523/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_523/2019

Sentenza del 4 giugno 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Jacquemoud-Rossari, Jametti,

Cancelliere Moses.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

opponente.

Oggetto

Ammissibilità dell'appello,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2019 dalla Corte d'appello del
Tribunale penale federale (CA.2019.2).

Fatti:

A. 

Il 7 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato
A.________ a una pena pecuniaria sospesa di 240 aliquote giornaliere di fr.
30.-- ciascuna per ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza e
violazione della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato
islamico". Il medesimo giorno A.________ ha chiesto la motivazione scritta
della sentenza, annunciando di voler fare appello contro la medesima.

B. 

La sentenza motivata è stata notificata a A.________ il 28 dicembre 2018. In
data 11 gennaio 2019 A.________ ha presentato una dichiarazione d'appello alla
Corte d'appello del Tribunale penale federale, che l'ha trasmessa al Tribunale
federale per competenza.

Il 1° febbraio 2019 A.________ ha chiesto che la dichiarazione d'appello fosse
ritornata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale, affinché questa
emani una formale decisione sulla propria competenza. Al contempo A.________ ha
presentato un ricorso in materia penale avverso la sentenza del 7 novembre 2018
della Corte penale del Tribunale penale federale, chiedendo la sospensione
della relativa procedura fintanto che la Corte d'appello del Tribunale penale
federale non si sia pronunciata sulla propria competenza. Con decreto del 4
febbraio 2019 il Presidente della Corte di diritto penale del Tribunale
federale ha dato seguito a tale richiesta di sospensione (incarto 6B_56/2019).

C. 

Il 20 marzo 2019 la Corte d'appello del Tribunale penale federale ha dichiarato
inammissibile l'appello. Avverso tale sentenza A.________ insorge al Tribunale
federale con un ricorso in materia penale, chiedendo che l'appello da lui
presentato sia dichiarato ammissibile e trattato nel merito dalla Corte
d'appello del Tribunale penale federale. Egli domanda inoltre di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale
federale (incarto 6B_523/2019).

Diritto:

1.

1.1. Il ricorrente ritiene che l'appello sia ammissibile, poiché presentato
dopo l'entrata in funzione, il 1° gennaio 2019, della nuova Corte d'appello del
Tribunale penale federale. Quest'ultima considera che, in merito alla sua
istituzione, la legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) non contenga alcuna
norma transitoria. In assenza di disposizioni specifiche al riguardo, la sola
norma logicamente applicabile sarebbe l'art. 453 cpv. 1 CPP, il quale
permetterebbe di evitare - secondo la dottrina - che una parte possa
determinare la procedura applicabile a dipendenza del momento in cui presenta
il ricorso. Anche l'art. 454 cpv. 1 CPP prevederebbe ( e contrario) quale
crinale tra il vecchio e il nuovo diritto la data di emanazione della
decisione. La soluzione invocata dal ricorrente di garantire la via
dell'appello contro le decisioni della Corte penale del Tribunale penale
federale emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della LOAP
relativa all'istituzione della Corte d'appello creerebbe evidenti problemi sia
di disparità di trattamento che di certezza del diritto. Ciò che conta non
sarebbe l'esistenza potenziale dell'appello giusta il codice di procedura
penale ma l'esistenza sostanziale ed effettiva dello stesso. In sede federale
l'appello esisterebbe per volontà del legislatore solo dal 1° gennaio 2019. 

1.2. Il ricorrente obietta che l'appello nella giurisdizione penale federale
non sia stato introdotto con la modifica della LOAP del 17 marzo 2017 (RU 2017
5769) relativa alla creazione della Corte d'appello del Tribunale penale
federale, bensì dal codice di procedura penale sin dalla sua entrata in vigore
il 1° gennaio 2011. Fino al 1° gennaio 2019 l'unico impedimento a impugnare per
mezzo di un appello le decisioni del Tribunale penale federale non era -
secondo il ricorrente - di carattere giuridico, bensì fattuale o al massimo
organizzativo, ma non dipendeva certo dalla volontà del legislatore. Per circa
otto anni non sarebbe semplicemente stato possibile recapitare la dichiarazione
scritta d'appello ad alcuna autorità competente. Gli unici criteri che il
legislatore avrebbe voluto introdurre per regolare l'appello sarebbero quelli
contenuti negli art. 398 segg. CPP. Le condizioni ivi indicate non avrebbero
subito modifiche con l'istituzione della Corte d'appello nella giurisdizione
federale e sarebbero adempiute nell'evenienza. L'unica modifica di natura
giuridica connessa con l'entrata in funzione della nuova Corte d'appello
sarebbe quella che le decisioni della Corte penale del Tribunale penale
federale emanate dopo il 1° gennaio 2019 non sono più direttamente impugnabili
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto penale. In merito
all'ammissibilità di un appello a livello federale non vi sarebbe stata alcuna
modifica a quanto originariamente statuito dal codice di procedura penale.

Il ricorrente considera inoltre che, qualora si volesse attribuire alla LOAP
l'introduzione dell'appello nei casi di giurisdizione federale, l'autorità
inferiore avrebbe dovuto applicare - in assenza di norme intertemporali
specifiche - i principi generali del diritto transitorio, in particolare il
principio tempus regit actum, secondo il quale le nuove leggi sono
immediatamente applicabili ai processi in corso. Infine, l'art. 453 cpv. 1 CPP
invocato dall'autorità inferiore riguarderebbe solamente l'entrata in vigore
dello stesso codice di procedura penale, il quale non avrebbe mai previsto
alcuna limitazione all'applicazione del rimedio dell'appello nella
giurisdizione federale.

1.3.

1.3.1. Il codice di procedura penale è stato promulgato il 5 ottobre 2007; la
LOAP il 19 marzo 2010. Entrambe le leggi sono entrate in vigore il 1° gennaio
2011. Nel suo messaggio del 10 settembre 2008 concernente la LOAP il Consiglio
federale ha proposto di rinunciare a un'autorità d'appello nei casi di
giurisdizione federale (FF 2008 7093, 7111 segg.). La questione è stata oggetto
di ampi dibattiti parlamentari, in esito ai quali sia il Consiglio Nazionale
che il Consiglio degli Stati si sono allineati al progetto del Consiglio
federale (BU 2009 CS 587; BU 2009 CN 2252; BU 2010 CS 2; BU 2010 CN 116; BU
2010 CN 333; BU 2010 CS 362; BU 2010 CN 577). Il legislatore ha quindi
rinunciato in modo deliberato a istituire un'autorità d'appello nei casi di
giurisdizione federale nell'ambito della LOAP entrata in vigore il 1° gennaio
2011. Ciò facendo, egli ha anche istituito una deroga alle norme generali
sull'appello contenute nel codice di procedura penale, dal momento che
quest'ultimo era già stato adottato in precedenza. Tale deroga è stata
soppressa unicamente con la modifica della LOAP entrata in vigore il 1° gennaio
2019 istituente la Corte d'appello del Tribunale penale federale. Si rivela
così infondata la censura del ricorrente secondo cui solo gli art. 398 segg.
CPP e non le disposizioni della LOAP sarebbero di rilievo per statuire
sull'ammissibilità dell'appello in materia federale.

1.3.2. L'autore al quale il ricorrente si riferisce in merito al principio 
tempus regit actum (FRANZ RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung,
Kommentar, 2010, Vorbemerkungen zu StPO Art. 448 - 456) si limita a enumerare
tre principi generali che trovano applicazione nel diritto transitorio,
precisando al contempo che gli art. 448 segg. CPP prevedono delle eccezioni
puntuali a tali principi. Una di queste eccezioni è costituita dall'art. 453
cpv. 1 CPP, il quale contiene delle disposizioni specifiche sul diritto
applicabile alla procedura di ricorso. La situazione riscontrata con
l'introduzione - per la prima volta - dell'appello nella giurisdizione federale
è analoga a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del codice di
procedura penale medesimo, allorquando, in svariati cantoni, il ricorso per
cassazione è stato sostituito dall'appello. È quindi a ragione che l'autorità
inferiore ha applicato per analogia l'art. 453 cpv. 1 CPP. Secondo tale norma i
ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del codice di
procedura penale sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità
competenti in virtù di tale diritto. La sentenza della Corte penale del
Tribunale penale federale è stata emanata il 7 novembre 2018. A tale data
l'appello non era ancora previsto e le sentenze della Corte penale erano
impugnabili unicamente al Tribunale federale con un ricorso in materia penale.
La data della notifica della sentenza non è - secondo l'art. 453 cpv. 1 CPP -
determinante. In concreto, l'appello è quindi inammissibile.

2. 

Le ulteriori censure del ricorrente riguardano delle considerazioni
dell'autorità inferiore che sono di natura meramente abbondanziale. Si può
quindi prescindere da un loro esame.

3.

3.1. In via subordinata il ricorrente chiede inoltre di annullare la sentenza
impugnata nella misura in cui quest'ultima pone a suo carico la tassa di
giustizia, fissata in fr. 1'000.--. Egli ritiene che la situazione di
incertezza in merito ai rimedi giuridici applicabili alla fattispecie in esame
non sia imputabile a lui, ma all'assenza di norme transitorie specifiche in
relazione alla modifica della LOAP del 17 marzo 2017 e al fatto che ci siano
voluti otto anni per costituire la Corte d'appello del Tribunale penale
federale. Anche la sua precaria situazione finanziaria non permetterebbe,
tenuto conto dell'art. 425 CPP, di porre a suo carico la tassa di giustizia.

3.2. L'addossamento delle spese procedurali in caso di soccombenza nella
procedura di appello è conforme all'art. 428 cpv. 1 CPP, che non prevede - come
anche il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010
(RSPPF; RS 173.713.162) - la facoltà di rinunciarvi. L'art. 425 CPP consente
per contro all'autorità penale di ridurre o condonare le spese procedurali in
considerazione della situazione economica della persona tenuta a rifonderle.
L'autorità penale gode in tale ambito di un ampio potere di apprezzamento
(THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 5 ad
art. 425 CPP), che non appare violato nell'evenienza.

4. 

Il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame
sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la
situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica tuttavia di prelevare una
tassa di giudizio ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è respinto.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

Comunicazione alle parti e alla Corte d'appello del Tribunale penale federale.

Losanna, 4 giugno 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Moses