Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.396/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_396/2019 Sentenza del 5 aprile 2019 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.7). Considerando: che A.________ ha presentato il 18 e il 25 ottobre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di tre persone attive presso il Centro psico-educativo di Lugano per diverse ipotesi di reati che sarebbero stati commessi ai danni di suo figlio; che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere; che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); che, con sentenza dell'11 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al Tribunale federale; che non sono state chieste osservazioni sul gravame; che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché, eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP; che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo; che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una restituzione del termine; che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di conseguenza inammissibile; che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 aprile 2019 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni