Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.395/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_395/2019

Sentenza del 5 aprile 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.6).

Considerando:

che A.________ ha consegnato l'11 dicembre 2018 al Ministero pubblico del
Cantone Ticino una denuncia penale, datata 6 novembre 2018, nei confronti dei
membri dell'Autorità regionale di protezione 3 e di un'altra persona per varie
ipotesi di reato;

che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il
non luogo a procedere;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato
un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 18 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e
l'ha quindi dichiarato irricevibile;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al
Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che
misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144
II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese,
visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del
criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché
l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della
tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché,
eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del
termine giusta l'art. 94 CPP;

che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione
specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale
sarebbe stato tempestivo;

che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle
autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo
reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una
restituzione del termine;

che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di
conseguenza inammissibile;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere
accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 aprile 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni