Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.37/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_37/2019

Sentenza dell'8 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Rüedi, Jametti,

Cancelliere Moses.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Costantino Testa,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna,

opponente.

Oggetto

Organizzazione criminale, ricettazione, infrazione alla legge sulle armi,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2018 dalla Corte penale del
Tribunale penale federale (SK.2018.3).

Fatti:

A. 

Il 27 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato
A.________ a una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi per partecipazione a
un'organizzazione criminale, sostegno a un'organizzazione criminale,
ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale del 20 giugno 1997 sulle
armi (LArm, RS 514.54).

B. 

L'appello interposto da A.________ avverso la sentenza del 27 novembre 2018 è
stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello del Tribunale penale
federale il 27 marzo 2019. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso
presentato contro tale giudizio in data 8 agosto 2019 (incarto 6B_575/2019).

C. 

Parallelamente all'appello A.________ ha presentato, il 28 gennaio 2019, un
ricorso in materia penale contro la sentenza del 27 novembre 2018, postulando
il proscioglimento dalle imputazioni di cui all'atto di accusa (fatta eccezione
per l'accusa di infrazione alla legge sulle armi), la restituzione di tutto
quanto non oggetto di istanza di confisca e il riconoscimento a titolo di
indennizzo di un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale e
l'onorario integrale del difensore. In via subordinata, A.________ domanda il
rinvio della causa alla Corte penale del Tribunale penale federale per nuovo
giudizio. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale federale (incarto 6B_37/
2019).

Nella sua risposta, il Ministero pubblico della Confederazione postula la
reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. Il Tribunale penale
federale ha rinunciato a presentare delle osservazioni. A.________ ha
rinunciato a una replica.

Diritto:

1. 

La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale è stata emanata
prima del 1° gennaio 2019. Essa è quindi impugnabile mediante ricorso in
materia penale dinnanzi al Tribunale federale (sentenze 6B_993/2017 del 20
agosto 2019 consid. 1.1; 6B_523/2019 del 4 giugno 2019 consid. 1).

2. 

Nel suo petitum, il ricorrente chiede il proscioglimento da tutte le
imputazioni, fatta eccezione per l'accusa di infrazione alle legge sulle armi.
Nella motivazione del ricorso egli spiega però di riconoscere parzialmente
quest'ultima condanna, e di contestarla per il resto (ricorso, pag. 31 segg.).
Il ricorso va quindi esaminato anche sotto il profilo della violazione della
legge sulle armi (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3).

3. 

Dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente può censurare l'accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 LTF). L'accertamento dei fatti è arbitrario se è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con la fattispecie, si fonda su una
svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Nella procedura dinnanzi al
Tribunale penale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata
che travalica quella del divieto d'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1). Una
censura d'arbitrio deve essere motivata in modo chiaro e preciso, conformemente
alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Le critiche di natura
appellatoria sono inammissibili (DTF 142 III 364 consid. 2.4).

4.

4.1. Il Tribunale penale federale fonda la propria competenza sull'art. 260ter
n. 3 CP in relazione ai reati che, secondo l'accusa, il ricorrente avrebbe
commesso in Italia. In base alle ipotesi accusatorie, il ricorrente avrebbe
infatti agito in Svizzera come membro delle "locali" di V.________ e
W.________, segnatamente con traffici di armi, guardie armate a campi di
marijuana, preparativi di traffici di stupefacenti e quindi "attività
criminali" ai sensi dell'art. 260ter n. 3 CP.

4.2. Secondo il ricorrente, ammettere le condizioni dell'art. 260ter n. 3 CP a
priori e sulla base di mere ipotesi accusatorie, peraltro smentite sia dai
pentiti direttamente che da precedenti sentenze passate in giudicato,
travalicherebbe i limiti discrezionali del giudice e costituirebbe mero
arbitrio. Inoltre, il Tribunale penale federale avrebbe respinto la richiesta
probatoria tesa ad acquisire dalle autorità penali italiane gli atti riferibili
a eventuali indagini o procedimenti per reati associativi di tipo mafioso nei
suoi confronti, violando così gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU. Egli avrebbe
infatti il diritto di avvalersi delle ragioni per cui, per gli atti avvenuti su
suolo italiano, eventuali indagini nei suoi confronti non siano mai sfociate in
provvedimenti coercitivi, rinvii a giudizio o condanne. In assenza di una
delega del procedimento, l'autorità svizzera non avrebbe quindi potuto
arrogarsi la competenza di agire nei suoi confronti.

4.3.

4.3.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque
commette un crimine o un delitto in Svizzera. Un crimine o un delitto si reputa
commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire
contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento
(art. 8 cpv. 1 CP). Il reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione
criminale (art. 260ter n. 1 CP) è punibile anche se commesso all'estero, se
l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o
in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP).

L'art. 260ter n. 3 CP istituisce una competenza originaria delle autorità
penali svizzere per taluni reati commessi all'estero, il cui perseguimento non
necessita pertanto di una delega da parte di un'autorità penale estera. Il
Tribunale penale federale ha esaminato l'adempimento delle condizioni poste
dall'art. 260ter n. 3 CP in via pregiudiziale. Tale esame preliminare è
imprescindibile per decidere se entrare o meno nel merito dell'atto d'accusa e
quindi se procedere a un esame dei fatti ivi riportati. A tale stadio della
procedura l'autorità precedente non poteva quindi che fondarsi sulle ipotesi
accusatorie. Sotto questo profilo, la censura è priva di fondamento. Se
l'organizzazione criminale abbia effettivamente esercitato una parte della sua
attività in Svizzera concerne il merito della vertenza e può essere esaminato
solo in un secondo tempo.

4.3.2. Infondata è anche la censura secondo la quale il Tribunale penale
federale avrebbe omesso di acquisire dalle autorità penali italiane gli atti
relativi a eventuali procedimenti penali per reati associativi di tipo mafioso
nei confronti del ricorrente. Siffatti procedimenti, come anche la loro
assenza, non precludono infatti - nel rispetto del principio ne bis in idem
 sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen (Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre
2000 pag. 19 segg.) - una condanna in Svizzera.

5. 

Il ricorrente si duole di una violazione del principio accusatorio. A suo dire,
l'atto di accusa non indicava né specificava sufficientemente in che misura le
organizzazioni criminali in parola avessero esercitato la propria attività in
Svizzera o che perlomeno intendessero farlo.

Il Tribunale penale federale ritiene - in via pregiudiziale - che i traffici di
armi, le guardie armate a campi di marijuana e i preparativi di traffici di
stupefacenti descritti nell'atto d'accusa costituiscano "attività criminali" a
norma dell'art. 260ter n. 3 CP. Il ricorrente non sostiene che tali attività
non siano descritte nell'atto d'accusa e non spiega per quale altra ragione il
principio accusatorio sarebbe violato. Carente di motivazione, la censura è
inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF).

6. 

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata riterrebbe che la legge sulle armi
non abbia subito modifiche. Tale affermazione sarebbe errata, sia in merito al
quadro sanzionatorio, sia in merito alla fattispecie effettivamente punibile e
all'eventuale prescrizione.

Il ricorrente non spiega in che misura l'autorità precedente abbia omesso di
applicare il nuovo diritto e come ciò abbia concretamente influito, a suo
sfavore, sulla sentenza impugnata. Non vi è quindi ragione di chinarsi su
eventuali modifiche legislative quanto al comportamento punibile e alla
prescrizione. Per quanto attiene al quadro sanzionatorio, il ricorrente non si
confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale, vista
la gravità dei reati rimproveratigli, una mera pena pecuniaria sarebbe esclusa
e il diritto in vigore al momento dei fatti non avrebbe subito modifiche in
merito alla pena detentiva (cfr. sentenza, pag. 12 segg.). Carente di
motivazione, la censura è inammissibile.

7. 

In merito al reato di partecipazione e sostegno a un'organizzazione criminale
il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del
principio in dubio pro reo. In particolare, egli non avrebbe fornito delle armi
a B.________ e C.________, non avrebbe chiesto e ottenuto aiuto da parte
dell'organizzazione per la sorveglianza armata di una piantagione di canapa in
Svizzera, non avrebbe funto da intermediario in ambito di stupefacenti e non
avrebbe fornito nessun tipo di aiuto logistico (ricorso, pag. 14-30). La sua
critica al riguardo è di natura appellatoria e come tale inammissibile. Ciò è
in particolare il caso laddove egli sostiene che i pentiti B.________ e
D.________ avrebbero un interesse a mantenere i benefici connessi alla loro
collaborazione con la giustizia italiana oppure afferma di non avere fornito la
pistola modello xxx a B.________, che se ne sarebbe invece "impossessato" in
occasione di una sua visita in Svizzera. Altrettanto appellatoria è la censura
del ricorrente secondo la quale egli avrebbe rifiutato qualsiasi contatto
diretto o indiretto con la 'ndrangheta a causa della sua contrarietà
all'organizzazione.

Il fatto che la legislazione del Canton Berna sugli esercizi pubblici non
preveda alcun obbligo di presentare dei documenti per soggiornare in albergo
(cfr. ricorso, pag. 25) è ininfluente ai fini del giudizio, dal momento che il
Tribunale penale federale non deduce alcunché da tale circostanza, limitandosi
ad accertare che il ricorrente ha procurato alloggio in Svizzera a B.________ e
altri affiliati dell'organizzazione facendosi carico delle spese di soggiorno
(sentenza, pag. 41 e 48).

8. 

Il ricorrente osserva che ai pentiti B.________ e D.________ sarebbe tra
l'altro stato chiesto se avessero esteso o intendessero estendere l'attività
criminosa della loro organizzazione in Svizzera. Entrambi avrebbero smentito
tale eventualità. Il Tribunale penale federale avrebbe completamente ignorato
tali affermazioni.

Il Tribunale penale federale ha ravvisato un'attività dell'organizzazione in
Svizzera, tra l'altro, nella sorveglianza di una piantagione di canapa. La
questione di sapere se B.________ e D.________ avessero l'intenzione di
estendere la loro attività criminosa in Svizzera poteva quindi restare
indecisa.

9.

9.1. Il Tribunale penale federale ha ritenuto il ricorrente colpevole di
ricettazione in relazione all'acquisto di una pistola semiautomatica, marca
Beretta, numero di matricola yyy. Secondo la sentenza impugnata, il ricorrente
ha dichiarato - nella procedura preliminare come anche in aula - di avere
acquistato l'arma da zingari di passaggio, senza ricordare il luogo della
compravendita. Gli zingari sarebbero passati con delle automobili, gli
avrebbero proposto l'arma, lui l'avrebbe accettata e tutto gli sarebbe parso in
ordine, visto che il numero di matricola era presente. Il Tribunale penale
federale osserva che il controllo circa la presenza del numero di matricola era
l'unica verifica esperita dal ricorrente. In un così losco contesto gli
accertamenti fatti dal ricorrente non erano - soggiunge il Tribunale penale
federale - sufficienti per verificare che la pistola in questione non fosse
rubata. Egli non si sarebbe minimamente preoccupato di sapere l'origine di
quella pistola, accettando, perlomeno a livello di dolo eventuale,
l'eventualità che l'arma potesse essere rubata, come in effetti era.

9.2. Il ricorrente obbietta che il venditore della pistola è persona tutt'altro
che losca, dal momento che essa ha sicuramente documenti elvetici, parla
correttamente francese e tedesco e conduce un'auto con targa elvetica. Inoltre,
la persona in questione sembrerebbe essere pubblicamente presente nei dintorni
di U.________. Il fatto che avesse potuto acquistare la pistola alla luce del
giorno e con il numero di matricola in bella vista lo avrebbe condotto a
ritenere che l'arma non fosse frutto di un reato contro il patrimonio. Il
Tribunale penale federale giudicherebbe gli accertamenti effettuati come
insufficienti, senza tuttavia spiegare come egli avrebbe dovuto e potuto
effettuare ulteriori verifiche sulla provenienza dell'arma.

Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di
fatto, censurabili dinnanzi al Tribunale federale unicamente sotto il profilo
dell'arbitrio (DTF 141 IV 369 consid. 6.3). Il Tribunale penale federale
giudica losche le circostanze dell'acquisto, non la persona del venditore.
Ammettere, sulla base delle circostanze descritte nella sentenza impugnata, che
il ricorrente abbia accettato l'eventualità che la pistola fosse rubata, non è
arbitrario. La censura è infondata.

10. 

Il ricorrente contesta che il "cavetto metallico con due anelli alle estremità"
ritrovato presso il suo domicilio sia un'arma a norma della legge sulle armi.
Egli contesta inoltre che le armi e munizioni rinvenute presso il Garage
E.________ e il domicilio di suo figlio F.________ fossero in suo possesso.

10.1. È punito a norma dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm chiunque
intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista,
possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o
introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite
appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Per armi
s'intendono secondo l'art. 4 cpv. 1 LArm, tra l'altro, le armi da fuoco (lett.
a) e i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni,
manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde (lett. d).

La questione di sapere se un dispositivo (secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d LArm)
è concepito per ferire delle persone si risolve esclusivamente sulla base di
criteri oggettivi. Un dispositivo è destinato a ferire delle persone se ciò
corrisponde in modo centrale o quanto meno preponderante alla sua destinazione,
che dev'essere paragonabile a quella degli oggetti enumerati all'art. 4 cpv. 1
lett. d LArm (DTF 129 IV 348 consid. 2.3 e 2.4).

In occasione della perquisizione avvenuta il 18 agosto 2015 al domicilio del
ricorrente è stato rinvenuto un oggetto qualificato nel verbale di
perquisizione - come anche nel successivo ordine di sequestro - come
"Handdrahtsäge " e catalogato con il numero 01.07.0004 (atti MPC 08-000-0048 e
08-000-0128). Nell'atto d'accusa l'oggetto è stato qualificato come "cavetto
metallico con due anelli alle estremità, [...] concepito per minacciare o
ferire delle persone" (atti TPF 22-100-013). Il Tribunale penale federale
ritiene che l'adempimento del reato di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm
sarebbe pacifico anche per quanto attiene all'oggetto in parola, ora definito
"sega da strangolamento". La spiegazione fornita dal ricorrente al riguardo non
sarebbe infatti in alcun modo credibile, visto che non si capisce perché
tenesse questa pericolosa e tagliente sega a casa, se fosse servita per il
garage come da lui sostenuto (sentenza, pag. 65). Nell'elenco degli oggetti da
confiscare come anche nel dispositivo della sentenza impugnata, la posizione n.
01.07.0004 è stata descritta come "sega tascabile" (sentenza, pag. 71 e 78).

L'oggetto in questione è liberamente acquistabile attraverso il sito internet
indicato dal ricorrente nel suo ricorso (pag. 32) come anche presso altri siti
specializzati in articoli da campeggio. Si tratta di una sega (tascabile) e con
ciò di un comune utensile, che non è destinato né in via principale né in modo
preponderante a ferire delle persone, bensì a tagliare legno o altri materiali.
Che uso intendesse farne il ricorrente non è, secondo la precitata
giurisprudenza, di rilievo. Il "cavetto metallico con due anelli alle
estremità" non è quindi un'arma a norma dell'art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.

10.2. Punibile a norma dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è tra l'altro il
possesso non autorizzato di armi e munizioni. È possessore di una cosa colui
che la tiene effettivamente in suo potere (art. 919 cpv. 1 CC). Se il
possessore ha consegnato la cosa a un altro per conferirgli un diritto reale
limitato o un diritto personale, ambedue ne sono possessori (art. 920 cpv. 1
CC). Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni
altro un possesso derivato (art. 920 cpv. 2 CC).

10.2.1. In merito alla pistola zzz il Tribunale penale federale osserva che il
ricorrente ha dichiarato di avere depositato l'arma personalmente presso il
figlio F.________ e di esserne il proprietario (sentenza, pag. 64 e segg.). Il
ricorrente non contesta tali accertamenti. Egli ritiene solamente che la sua
condanna per il possesso dell'arma in questione sarebbe inammissibile, essendo
il figlio già stato sanzionato mediante decreto d'accusa passato in giudicato
per il possesso della medesima arma. La censura è infondata, dal momento che in
base all'art. 920 cpv. 1 CC sia il padre sia il figlio erano possessori
dell'arma. Del resto, il decreto d'accusa emesso nei confronti di F.________
precisa che quest'ultimo ha posseduto l'arma "per conto del padre A.________"
(atti MPC 03-000-0018).

10.2.2. A mente dell'autorità precedente parebbe che le munizioni trovate
presso il Garage E.________ di cui al capo d'accusa 1.4.10 e 1.4.11 potessero
essere usate dal genero per andare al poligono. Ciononostante, soggiunge
l'autorità precedente, dalle intercettazioni ambientali emerge chiaramente che
il ricorrente era il dominus di tutto quanto accadeva nel Garage E.________ ed
è escluso che non sapesse di queste altre munizioni e che non ne disponesse
pienamente e liberamente (sentenza, pag. 66).

G.________, obbietta il ricorrente, avrebbe ripetutamente dichiarato che le
munizioni appartenevano a lui. Come abbia fatto il Tribunale penale federale a
ritenere che tali cartucce fossero del ricorrente, non sarebbe dato sapere.

Il ricorrente non contesta l'accertamento, vincolante, del Tribunale penale
federale secondo cui egli poteva disporre pienamente e liberamente delle
cartucce in parola. Che queste appartenevano, a dire del ricorrente, a
G.________ e che quest'ultimo poteva anche farne uso per andare al poligono non
preclude il possesso del ricorrente. La censura è infondata.

11.

11.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione della qualificazione
del "cavetto metallico con due anelli alle estremità". Per il resto, il ricorso
deve essere respinto, per quanto ammissibile.

La causa è da rinviare all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Non vi è
quindi bisogno di chinarsi sulle ulteriori censure del ricorrente.

11.2. Il ricorrente sopporta le spese giudiziarie nella misura della sua
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui egli ottiene causa vinta,
egli ha diritto a congrue ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF), da versare, per
prassi, al patrocinatore. La domanda di assistenza giudiziaria deve, per quanto
non sia divenuta priva d'oggetto, essere respinta, essendo il gravame sin
dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la
situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica tuttavia di prelevare una
tassa di giudizio ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La
sentenza emanata il 27 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale
federale è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo
giudizio.

2. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è
divenuta priva d'oggetto.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 

La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al patrocinatore del ricorrente,
avv. Costantino Testa, l'importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili per la
procedura dinnanzi al Tribunale federale.

5. 

Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale penale federale.

Losanna, 8 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Moses