Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.325/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_325/2019

Sentenza del 5 aprile 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Jacquemoud-Rossari, Muschietti,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Gianluca Padlina,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia, ecc.), motivazione
del ricorso,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (n. 60.2018.232).

Fatti:

A. 

Infermiera alle dipendenze di B.________, A.________ è stata inabile al lavoro
a partire dal 31 maggio 2017 fino a data da stabilire. Il 9 agosto 2017 ha
sottoscritto un contratto di lavoro con C.________ con effetto a partire dal 1°
dicembre 2017. Con scritto del 24 novembre 2017, A.________ ha trasmesso a
B.________ un nuovo certificato medico attestante la sua abilità al lavoro
unicamente presso altro datore di lavoro e ha disdetto il contratto di lavoro
"a intercorrere dal 30 novembre 2017". B.________ ha accettato le sue
dimissioni, precisando di considerarle effettive solo a partire dal 28 febbraio
2018, decorsi i 3 mesi di preavviso contrattualmente previsti. Il 26 febbraio
2018 C.________ ha sciolto il rapporto d'impiego con A.________ durante il
periodo di prova.

Il 18 maggio 2018 A.________ ha sporto querela contro ignoti per titolo di
danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia, sottrazione
di dati personali e violazione dell'obbligo di discrezione. In sostanza,
esponeva che la capo settore infermieristico di C.________ era venuta a
conoscenza che A.________ risultava ancora inserita nei turni di lavoro di
B.________ e vi figurava "in malattia". Per la querelante, qualcuno in seno al
suo ex datore di lavoro avrebbe rivelato a C.________ informazioni di carattere
interno e riservato legate alla sua persona. La comunicazione di tali
informazioni, oltre a configurare una sottrazione di dati personali e una
violazione dell'obbligo di discrezione, sarebbe diffamatoria e calunniosa, in
quanto poteva lasciar intendere che A.________ lavorava contemporaneamente per
due datori di lavoro e dissimulava una capacità, rispettivamente incapacità di
lavoro, laddove B.________ era consapevole della fine del loro rapporto di
impiego e della sua abilità lavorativa. Suddetta comunicazione costituirebbe
inoltre un danno patrimoniale procurato con astuzia, nella misura in cui per
ripicca l'ex datore di lavoro avrebbe comunicato informazioni riservate a
C.________ con lo scopo di farle perdere il posto e conseguentemente la sua
fonte di entrate.

B. 

Il 21 agosto 2018 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in relazione a tutte le ipotesi di reato.

C. 

Con sentenza del 28 gennaio 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo interposto dalla
querelante contro il decreto di non luogo a procedere.

D. 

A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e
contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale, postulando,
protestate tasse, spese e ripetibili, in via principale l'annullamento della
sentenza della CRP, nonché del decreto di non luogo a procedere e il rinvio
della causa al pubblico ministero per l'istruzione del procedimento penale in
merito ai reati di cui alla sua querela, in via subordinata l'annullamento del
giudizio della Corte cantonale e il rinvio della causa alla CRP per nuova
decisione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 144 II 184 consid. 1).

1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in
materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su
ricorso (art. 80 LTF). La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78
segg. LTF è dunque aperta.

1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia
penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b). La norma riconosce espressamente questo interesse
all'accusatore privato, purché la decisione impugnata possa influire sul
giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF).
Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono
ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta
principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del
torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di
principio alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze
dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla
legittimazione ricorsuale (DTF 138 IV 86 consid. 3). Atteso che non compete
all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo
desiderio di rivalsa, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo, di modo che
il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione
risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono
realizzate, riservati i casi in cui, tenuto conto della natura del reato
perseguito, ciò non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti
(DTF 141 IV 1 consid. 1.1).

Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il
merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di
censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce
quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di
giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto
all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett.
b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla
procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie
procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno
indirettamente, il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.3. Nella fattispecie, la ricorrente dichiara disporre di una pretesa di
riparazione del torto morale subito in seguito agli ipotizzati reati contro
l'onore, nonché di una pretesa di risarcimento per il danno conseguente alla
rescissione del suo contratto di lavoro con C.________. Per la prima spiega che
chiunque agirebbe in giustizia se gli fosse addebitato, come in concreto, un
comportamento gravemente scorretto e potenzialmente rilevante penalmente, tale
da farlo apparire come un truffatore. Quanto alla seconda pretesa, afferma che
il "nesso di causalità tra la divulgazione dei piani di lavoro e degli addebiti
mossi" nei suoi confronti e l'interruzione del rapporto di lavoro sarebbe
manifesto. Al momento della querela, il danno non sarebbe stato quantificabile,
non conoscendo la durata del periodo durante il quale l'insorgente sarebbe
rimasta senza impiego né il contenuto preciso delle conversazioni intrattenute
con la capo settore infermieristico.

Ci si può chiedere se tale motivazione sia sufficiente a dimostrare
l'adempimento delle condizioni dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF,
segnatamente laddove in relazione al torto morale l'insorgente si limita
sostanzialmente ad addurre l'esistenza di un "pregiudizio gravissimo", senza
tuttavia nemmeno accennare a una sofferenza morale sufficientemente forte da
giustificare una riparazione (v. sentenza 6B_588/2018 del 5 ottobre 2018
consid. 2.1). Disattende poi che, in presenza di più reati, la parte ricorrente
è tenuta a indicare, per ogni infrazione prospettata, in cosa consisterebbe il
suo danno (v. sentenza 6B_1281/2018 del 4 marzo 2019 consid. 2.1), indicazione
nella fattispecie assente. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta,
tenuto conto di quanto segue.

1.4. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato violerebbe il
diritto. Ciò significa che la parte ricorrente deve confrontarsi almeno
brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che
reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116; 134 II 244
consid. 2.1).

1.4.1. Nella fattispecie, la CRP ha rilevato che lo scioglimento del rapporto
di lavoro da parte di C.________ è da ascrivere al comportamento della stessa
insorgente, nella misura in cui non ha comunicato al suo nuovo datore di lavoro
la sua precedente situazione lavorativa né dato la disdetta ordinaria a
B.________ dopo aver firmato il nuovo contratto nell'agosto 2017. Peraltro,
l'eventuale rimprovero di avere due occupazioni a tempo pieno simultanee
sarebbe riferito al suo onore professionale, non tutelato dagli art. 173 segg.
CP. Quanto all'ipotizzata sottrazione di dati personali giusta l'art. 179 ^
novies CP come pure alla pretesa violazione dell'obbligo di discrezione secondo
l'art. 35 cpv. 1 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1),
l'autorità precedente ha ritenuto che i dati di un piano di lavoro, per ipotesi
divulgati, non possono essere considerati degni di particolare protezione né
tantomeno segreti, di modo che difetterebbero i presupposti dei reati
querelati. Infine, in relazione al prospettato danno patrimoniale procurato con
astuzia ai sensi dell'art. 151 CP, la CRP non ha ravvisato alcun inganno
astuto. 

1.4.2. La ricorrente lamenta la violazione del principio in dubio pro duriore,
perché né il decreto di non luogo a procedere né la decisione della CRP si
fonderebbero su fatti accertati, bensì su "speculazioni riconducibili a
deduzioni e valutazioni operate dal Magistrato", visto che non sarebbero stati
assunti i mezzi di prova da lei indicati né sarebbero state esperite indagini
di sorta. Censura poi un accertamento manifestamente errato della fattispecie,
nella misura in cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, non
corrisponderebbe al vero che le indicazioni fornite alla capo del settore
infermieristico di C.________ possano essere considerate veritiere. Invoca
inoltre un'errata applicazione degli art. 309 cpv. 1 e 310 cpv. 1 CPP, non
essendo in concreto date le premesse per decretare il non luogo a procedere,
dal momento che non sarebbe possibile concludere per l'assenza della
realizzazione di fattispecie di natura penale senza accertare in modo
sufficiente i fatti determinanti. Ciò costituirebbe pure una violazione del
principio della legalità sancito dall'art. 5 cpv. 1 Cost., l'autorità avendo
adottato una soluzione diversa da quella prevista dall'art. 309 cpv. 2 CPP che
imporrebbe di esperire indagini supplementari in un caso come quello di specie.
Infine, l'insorgente si duole della violazione del diritto di essere sentito:
il pubblico ministero avrebbe infatti dovuto offrirle la possibilità di
chiarire il contenuto della sua querela prima di procedere all'emanazione di un
decreto di non luogo a procedere. Se i fatti non sono chiari o se egli ritiene
che non siano stati esposti in modo sufficientemente chiaro, il diritto di
essere sentito garantito dagli art. 29 Cost. e 6 n. 1 CEDU gli avrebbe imposto
di interpellare la ricorrente prima di emanare una decisione che pone fine al
procedimento penale.

I motivi e le argomentazioni ricorsuali omettono qualsiasi confronto con la
sentenza impugnata: l'insorgente insiste lungamente sull'asserita assenza di
fatti chiari per emanare un decreto di non luogo a procedere, ma trascura di
illustrare perché le ragioni esposte dalla CRP per confermare il contestato
decreto sarebbero contrarie al diritto. In particolare, la ricorrente non
contesta che il querelato addebito di essere alle dipendenze di due datori di
lavoro contemporaneamente atterrebbe all'onore professionale non tutelato dai
reati contro l'onore, né confuta che i dati di cui ipotizza la divulgazione a
terzi non siano segreti e neppure degni di particolare protezione e ancor meno
indica perché, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, vi siano
elementi per presentire un inganno astuto. La motivazione ricorsuale non è
dunque pertinente. In ogni modo, le ragioni esposte dalla CRP, non censurate,
dimostrano il non adempimento di elementi costitutivi di reato, di modo che il
decreto di non luogo a procedere risulta conforme al diritto.

2. 

In mancanza di una motivazione topica, il gravame risulta non motivato in modo
sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF e non si giustifica di conseguenza
di entrare nel merito. Tale conclusione si impone a prescindere dalla natura
dell'impugnativa, perché sia il ricorso in materia penale sia il ricorso
sussidiario in materia costituzionale soggiacciono all'esigenza di una
motivazione pertinente.

Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 aprile 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy