Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1384/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1384/2019

Sentenza del 21 aprile 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Muschietti, Koch,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

ricorrente,

contro

A.________,

patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,

opponente.

Oggetto

Coazione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 28 ottobre 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino (incarto n. 17.2018.215+218+219 e n. 17.2019.53+54).

Fatti:

A. 

Con decreto d'accusa del 9 marzo 2017, il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino (PP) ha ritenuto A.________ autore colpevole di coazione, ripetuta,
tentata e consumata, per avere nella sua qualità di infermiere presso la casa
per anziani di X.________, nel periodo dal 1° aprile 2014 al mese di maggio
2015, commesso atti di prevaricazione in diverse, specificate, circostanze nei
confronti di nove ospiti dell'istituto.

B. 

Adita su opposizione dell'imputato, con sentenza del 13 novembre 2018 la Corte
delle assise correzionali di Mendrisio lo ha riconosciuto autore colpevole di
tentata coazione ripetuta per avere, in qualità di infermiere presso la casa
per anziani di X.________, nel periodo dal 1° aprile 2014 al 5 novembre 2014,
con la minaccia, in un'occasione, tentato di costringere l'ospite B.________,
nata nel 1916, ad assumere un medicamento e, in altre cinque occasioni, tentato
di costringere la stessa ospite a smettere di piangere, minacciandola.
A.________ è stato prosciolto dalle altre imputazioni. Egli è stato condannato
alla pena pecuniaria di fr. 900.--, corrispondenti a 30 aliquote giornaliere di
fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, e al pagamento di una multa di fr. 200.--.

C. 

Con sentenza del 28 ottobre 2019, la Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato dal PP e quello
presentato da un accusatore privato contro la sentenza di primo grado. Ha per
contro accolto l'appello dell'imputato e lo ha prosciolto da tutte le
imputazioni contenute nel decreto di accusa.

D. 

Il PP impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 dicembre
2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla parzialmente e di
trasmettere gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio riguardo ad un
punto del dispositivo della sentenza di prima istanza. Il ricorrente fa valere
la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove, nonché la violazione del diritto federale.

Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1. 

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata
in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima
istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data
(art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali
ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi
confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando
per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1
pag. 106). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono
presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Le
esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta
l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato
che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango
costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se
sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500
consid. 1.1 pag. 503; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367).

2.2. Il ricorrente rileva che il CP non prevede un reato specifico che punisce
il maltrattamento delle persone anziane. Sostiene che, per permettere la
punibilità di simili atti, ed ovviare all'esistenza di un'eventuale lacuna
legislativa, occorrerebbe applicare in modo meno restrittivo il reato di
coazione (art. 181 CP) ai comportamenti vessatori commessi nei confronti di
persone in età avanzata ed affette da malattie degenerative. Con questa
argomentazione, il ricorrente si limita tuttavia a sollevare una questione di
carattere generale, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi e gli
specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una
motivazione conforme alle esposte esigenze in che consiste la violazione del
diritto. In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto al contenuto del
giudizio della Corte cantonale impugnato (art. 80 cpv. 1 LTF) e il Tribunale
federale non è tenuto ad esprimersi su questioni teoriche che esulano dal tema
dell'impugnativa (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2). Peraltro, la Corte cantonale
ha tenuto conto della particolare situazione di debolezza di un'ospite della
casa per anziani, quasi centenaria e costretta su una sedia a rotelle (cfr.
sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 17). È noto che il Codice penale non
contempla una fattispecie specifica che incrimini esplicitamente gli atti di
maltrattamento contro le persone anziane. Perché un membro del personale
infermieristico che commette un eventuale maltrattamento sia punibile
penalmente, occorre quindi che il suo comportamento realizzi gli elementi
costitutivi di un reato previsto dal CP (cfr. CÉLINE TRITTEN HELBLING, La
protection juridique de la personne âgée victime de maltraitance en
institution, 2013, pag. 111, 113, 193). L'argomentazione ricorsuale, di natura
generica, non spiega puntualmente perché i comportamenti addebitati
all'imputato sarebbero costitutivi del prospettato reato di coazione (art. 181
CP). Essa non adempie le esposte esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile.

3.

3.1. Il ricorrente contesta il proscioglimento dell'imputato dall'imputazione
di cui al punto n. 1.4 del decreto di accusa, ove gli ha rimproverato di avere,
tra l'autunno 2014 e il 5 novembre 2014, in cinque occasioni, con la minaccia,
tentato di costringere B.________, nata nel 1916 ed ospite della casa per
anziani di X.________, a smettere di piangere, ingiungendole ad alta voce, in
modo autoritario, "se non smetti di piangere, ti lego alla carrozzina e ti
mando giù per Y.________", provocandole agitazione.

Il PP rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere
lasciato aperta la questione di sapere se l'imputato avesse realmente
pronunciato la citata espressione. Sostiene che i fatti devono essere
necessariamente accertati per poterli sussumere in un reato e ritiene che il
comportamento dell'imputato realizzerebbe gli estremi di una coazione.

3.2. La CARP ha ritenuto che quand'anche si volesse dare per accertato che
l'imputato avesse proferito l'espressione incriminata, il reato di coazione non
sarebbe comunque adempiuto, siccome la vittima non ha avuto alcuna reazione
alle suddette parole. La Corte cantonale ha infatti accertato, sulla base delle
dichiarazioni di un'assistente di cura e di un'infermiera, attive presso la
casa per anziani, che l'interessata non ha reagito alle dichiarazioni
dell'imputato, siccome affetta da problemi di udito e dalla malattia di
Alzheimer. Ha altresì rilevato che la figlia della vittima, assidua nelle
visite alla madre, ha dichiarato che quest'ultima non le aveva riferito
alcunché al riguardo.

Il ricorrente non si confronta con questi accertamenti con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e non fa quindi valere arbitrio
alcuno. Riconosce anzi che B.________ era affetta da problemi di udito e da
Alzheimer. L'accertamento della CARP secondo cui l'interessata non ha
manifestato alcuna reazione alla frase pronunciata dall'imputato, è pertanto
conforme agli atti e vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1
LTF). La precedente istanza non ha quindi accertato lo stato di agitazione che,
secondo quanto descritto nel decreto di accusa, l'imputato avrebbe provocato
nella vittima. È pertanto senza incorrere nell'arbitrio che i giudici cantonali
hanno concluso come quest'ultima, rimasta senza reagire, non abbia considerato
l'espressione pronunciata quale minaccia di grave danno. In tali circostanze,
poiché l'interessata non è stata pregiudicata nella sua libertà di agire dalla
pretesa affermazione coercitiva dell'imputato, la Corte cantonale ha negato a
ragione l'adempimento del reato di coazione (cfr. DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1
pag. 440).

3.3. La tesi del ricorrente, secondo cui la vittima potesse temere che
l'imputato mettesse effettivamente in atto la minaccia, ma non sia stata in
grado di manifestarlo a causa di una sua incapacità cognitiva ed espressiva,
costituisce un'ipotesi di per sé possibile. Essa non poggia tuttavia su
specifici accertamenti oggettivi, chiari e vincolanti, agli atti. Non
sostanziando arbitrio alcuno, la censura non adempie le esposte esigenze di
motivazione e non deve pertanto essere vagliata oltre.

4. 

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Non si prelevano spese a carico del ricorrente, che si è rivolto
al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66
cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a
presentare una risposta al gravame.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 

Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Corte di
appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 21 aprile 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni