Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1351/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1351/2019

Sentenza del 23 dicembre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,

2. B.________,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (amministrazione infedele, abuso di autorità),

ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.176).

Considerando:

che A.________ ha presentato il 4 giugno 2019 al Ministero pubblico del Cantone
Ticino una denuncia penale contro l'avv. B.________, allora esecutore
testamentario nella successione del defunto marito della denunciante, per i
titoli di amministrazione infedele e di abuso di autorità;

che i citati reati sarebbero riconducibili al mancato inoltro da parte del
denunciato delle dichiarazioni fiscali concernenti la successione per gli anni
2004 e 2005;

che, con decisione del 21 giugno 2019, il Procuratore generale ha decretato un
non luogo a procedere, ritenendo non realizzati gli elementi costitutivi dei
reati ipotizzati;

che A.________ ha presentato un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello (CRP) contro il decreto di non luogo a procedere;

che, con sentenza del 23 ottobre 2019, la CRP ha respinto il reclamo e la
contestuale domanda di ricusazione del Procuratore generale;

che A.________, adducendo di agire anche in rappresentanza del figlio
C.________, impugna questa sentenza con un ricorso del 25 novembre 2019 al
Tribunale federale;

che la ricorrente ha comunicato l'11 dicembre 2019 che la sua situazione
finanziaria non le permetterebbe di fare fronte al pagamento dell'anticipo
delle spese giudiziarie richiesto;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1,
168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili;

che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a
sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della
natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese
civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1;
138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra
nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo
sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr.
sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23
novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in
relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata
potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

ch'ella si limita ad addurre genericamente che il mancato inoltro delle
dichiarazioni fiscali da parte del denunciato avrebbe favorito altre persone
nell'ambito della successione, causando un danno considerevole a lei ed al
figlio;

che nella nozione di "pretese civili" rientrano le pretese derivanti
direttamente dai reati in discussione e che trattandosi di reati contro il
patrimonio spettava alla ricorrente fornire indicazioni precise riguardo al
danno subito;

che limitandosi ad invocare in modo generico l'esistenza di un danno a seguito
dell'asserito favoreggiamento di altre persone, la ricorrente non sostanzia
minimamente l'esistenza di eventuali pretese civili in relazione con i
prospettati reati addebitati al denunciato;

che, nella fattispecie, l'assenza di una pertinente motivazione sulle eventuali
pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la
ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali
che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1
consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di
rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1
consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

che la ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;

che, nella misura in cui ribadisce in questa sede la domanda di ricusa del
Procuratore generale, la ricorrente si limita ad accennare ad un imprecisato 
"conflitto di interessi";

che, peraltro, il rimprovero sembra piuttosto rivolto nei confronti del
denunciato e non del magistrato inquirente;

che, limitandosi a tale accenno, la ricorrente non fa specificatamente valere
un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP con una motivazione conforme
alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., sulla ricusa del Procuratore
pubblico, DTF 141 IV 178 consid. 3.2);

che, comunque, il solo fatto che in una procedura anteriore il magistrato in
questione abbia preso una decisione sfavorevole alla ricorrente non fonda di
per sé una parvenza di parzialità né un motivo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV
69 consid. 3.1);

che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che, nella misura in cui lo scritto dell'11 dicembre 2019 della ricorrente,
dovesse essere interpretato quale domanda di assistenza giudiziaria, la stessa
dovrebbe essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di
possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere
accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65
cpv. 2 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 dicembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni