Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1337/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1337/2019

Sentenza del 9 dicembre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.207).

Considerando:

che, il 4 aprile 2019, A.________ ha presentato una denuncia penale per i reati
di falsità in documenti e di falsa testimonianza contro una parte del personale
curante della casa per anziani in cui era ricoverata sua madre, in particolare
nel periodo dall'11 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016;

che, secondo la denunciante, il personale dell'istituto avrebbe falsamente
dichiarato che sua madre, frattanto deceduta, non mostrava lesioni da decubito
il 19 gennaio 2016, quando ha lasciato la casa per anziani per essere
trasferita in un'ospedale;

che, con decisione del 15 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha decretato un
non luogo a procedere;

che, il 26 luglio 2019, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) contro il decreto di non luogo a
procedere;

che, con sentenza del 15 ottobre 2019, la CRP ha respinto il reclamo nella
misura della sua ammissibilità;

che la Corte cantonale, lasciata indecisa la questione della legittimazione
della denunciante a presentare il reclamo, ha negato l'esistenza degli elementi
costitutivi dei reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza;

che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 novembre 2019 al
Tribunale federale, chiedendo di accertare una violazione del diritto e di
rinviare gli atti alla Corte cantonale per ulteriori accertamenti ai quali
domanda di potere partecipare;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1,
168 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili;

che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a
sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della
natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese
civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1;
138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra
nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo
sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr.
sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23
novembre 2015 consid. 1.2.1);

che nella nozione di "pretese civili" rientrano soltanto le pretese derivanti
direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute
dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (cfr.
sentenze 6B_185/2018 del 24 aprile 2018; 6B_1166/2015 del 27 giugno 2016
consid. 1.1; 6B_768/2013 del 12 novembre 2013 consid. 1.3);

che la ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in
relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata
potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che laddove invoca genericamente un danno patrimoniale di complessivi fr.
42'000.--, "destinato ad aumentare nel futuro", la ricorrente non sostanzia
minimamente la fondatezza di una simile pretesa in relazione con i prospettati
reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza, ai quali è circoscritto
il procedimento in oggetto;

che tale importo sembra piuttosto riconducibile allo stato di salute della
ricorrente e allo svolgimento di vari procedimenti giudiziari e non appare
direttamente derivante dai reati oggetto del procedimento penale in
discussione;

che, nella fattispecie, l'assenza di una pertinente motivazione sulle eventuali
pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la
ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali
che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1
consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di
rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1
consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

che la ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;

ch'ella critica il fatto che la sua legittimazione ai sensi dell'art. 382 CPP
sia stata lasciata indecisa dalla Corte cantonale;

che, in effetti, la CRP ha ritenuto dubbio che la reclamante potesse essere
considerata danneggiata direttamente dalle incriminate dichiarazioni delle
persone denunciate;

che la questione della legittimazione della ricorrente nella procedura dinanzi
alla precedente istanza non deve tuttavia essere approfondita in questa sede,
giacché la Corte cantonale è comunque entrata nel merito del reclamo e lo ha
respinto, siccome non ha ritenuto realizzati gli elementi costitutivi dei reati
di falsità in documenti e di falsa testimonianza;

che la CRP non si è quindi rifiutata di esaminare nel merito il gravame della
ricorrente, la quale non ha di conseguenza subito alcun pregiudizio di natura
processuale;

che, laddove critica il mancato interrogatorio del personale curante
denunciato, la ricorrente mira a rimettere in discussione il giudizio di
merito, ciò che è come visto inammissibile, difettandole la legittimazione;

che, nella misura in cui accenna a una richiesta di ricusa dei giudici che
componevano la CRP, la ricorrente si limita ad addebitare loro, in modo del
tutto generico, "negligenza e denegata imparzialità", per non avere tenuto
conto della documentazione prodotta nella causa;

che, con questa argomentazione generale, la ricorrente non fa specificatamente
valere un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;

che, in concreto, la ricorrente non spiega puntualmente per quali ragioni i
giudici della CRP potrebbero avere una prevenzione nella causa e difettare
pertanto oggettivamente della necessaria imparzialità;

che, peraltro, soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da
essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se
del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143 IV 69 consid.
3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3 e rinvii);

che l'accennata, generica, mancata presa in considerazione di eventuali
documenti, che avrebbero comunque dovuto essere rilevanti per l'esito della
causa, non realizza di per sé tali estremi ed avrebbe se del caso dovuto essere
contestata seguendo le normali vie d'impugnazione;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere
accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

 per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 dicembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni