Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1330/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1330/2019,

6B_1331/2019

Sentenza del 3 dicembre 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Decreto di abbandono, indennizzo,

ricorsi contro le sentenze emanate il 27 agosto 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (60.2019.119 e 60.2019.123).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 

Con decreto del 29 aprile 2019 il pubblico ministero ha abbandonato il
procedimento a carico di B.________ e del di lei figlio A.________ e statuito
sulle istanze di indennizzo.

Il 27 agosto 2019, con due distinte sentenze, la Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha statuito sui reclami inoltrati
da B.________, rispettivamente da A.________, in punto agli indennizzi
riconosciuti loro. Le sentenze sono state notificate ai difensori di ufficio
dei reclamanti il 2 settembre 2019, rispettivamente il 30 agosto 2019.

2. 

Con messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2019 A.________ ha comunicato
al Tribunale federale la sua intenzione di ricorrere, allegando i giudizi della
CRP in formato PDF. Il 25 ottobre seguente A.________ ha scritto nuovamente una
e-mail, spiegando di risiedere attualmente in Nepal, di essersi recato
all'Ambasciata svizzera a cui avrebbe rilasciato una copia del suo passaporto
autentificata con la sua firma originale e domandato di trasmettere a questo
Tribunale 5 file PDF contenenti il ricorso e le decisioni impugnate. A.________
ha chiesto al Tribunale federale di autorizzare l'Ambasciata svizzera in Nepal
a inviare i suddetti file e la fotocopia del passaporto, essendo una condizione
posta da questa per inoltrare i documenti.

Non avendo fornito un recapito, con messaggio di posta elettronica del 29
ottobre 2019, dopo la descrizione dei possibili modi di comunicazione con il
Tribunale federale, A.________ è stato informato dell'impossibilità di
autorizzare trasmissioni del ricorso diverse da quelle previste dalla legge. Il
giorno seguente A.________ ha inviato, sempre mediante posta elettronica, un
atto di ricorso e i relativi allegati e chiesto di aprire "un faldone". L'11
novembre 2019, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, l'Ufficio federale di
giustizia ha trasmesso via e-mail al Tribunale federale la documentazione
giuntagli da A.________ mediante lo stesso canale.

Con ulteriore messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, A.________
ha ribadito di aver fatto legalizzare la propria firma alla Rappresentanza
svizzera in Nepal, precisato di eleggere domicilio presso la stessa e,
riferendosi alla domanda di assistenza giudiziaria, affermato di trovarsi in
una situazione finanziaria disastrosa, vivendo in condizioni di estrema povertà
tra il Giappone, la Thailandia e il Nepal.

Pur reso attento ai possibili problemi di ammissibilità, A.________ ha
persistito nella sua volontà di impugnare le decisioni della CRP, chiedendo
eventualmente un "documento di rifiuto da parte del TF così da poter avanzare
l'istanza all'Autorità competente in materia di diritto internazionale del
CEDU". Il Tribunale federale ha allora aperto due distinti incarti (6B_1330/
2019 e 6B_1331/2019), uno per ogni decisione contestata. Poiché l'insorgente è
il medesimo e l'impugnazione delle due sentenze pone gli stessi problemi di
ammissibilità, si giustifica emanare un solo giudizio nell'ottica dell'economia
di procedura.

3. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo
l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 145 I 207 consid. 1).

Come già preannunciato, il gravame risulta inammissibile a più di un titolo.

3.1. Innanzitutto, l'insorgente non è legittimato a impugnare la decisione
emanata dalla CRP nei confronti di B.________ (incarto 6B_1331/2019), non
avendo egli partecipato al relativo procedimento dinanzi alla Corte cantonale e
soprattutto non avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o
alla modifica di detta decisione che concerne unicamente la madre (art. 81 cpv.
1 LTF). Non pretende peraltro agire a suo nome e (poter) disporre di una
procura in tal senso e del resto neppure potrebbe farlo, atteso che nelle cause
penali sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale unicamente
gli avvocati (art. 40 cpv. 1 LTF), ciò che il ricorrente non è.

A questa ragione, si aggiungono quelle che seguono, valevoli per il ricorso
nella sua globalità, indipendentemente dal fatto che sia diretto contro la
sentenza emanata nei confronti dell'insorgente medesimo (incarto 6B_1330/2019)
o nei confronti della madre (incarto 6B_1331/2019).

3.2. L'atto inoltrato risulta tardivo perché trasmesso oltre il termine di 30
giorni dalla notificazione del testo integrale delle decisioni impugnate (art.
100 cpv. 1 LTF). Essendo al riguardo determinante la valida notificazione ai
difensori d'ufficio (v. in proposito sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019
consid. 2.3.4 e 2.3.5 con rinvii), in concreto il termine di ricorso ha
cominciato a decorrere il 3 settembre 2019, rispettivamente il 31 agosto 2019
(art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 2 ottobre 2019, rispettivamente il 30
settembre 2019 (art. 45 cpv. 1 LTF). Inoltrato al Tribunale federale unicamente
il 30 ottobre 2019, l'atto è quindi manifestamente fuori termine. Tale
conclusione non muta nemmeno considerando che, come sostiene, il ricorrente
avrebbe inviato una "segnalazione" al "Ministero pubblico di X.________". Oltre
al fatto che tale "segnalazione" è avvenuta solo il 4 ottobre 2019, e quindi
dopo lo scadere dei 30 giorni previsti dalla legge, essa si limita a una
trasmissione di copie delle sentenze impugnate in formato PDF, senza alcuna
traccia di un ricorso. È pertanto vano il richiamo dell'insorgente all'art. 48
cpv. 3 LTF.

3.3. In seguito il gravame è inammissibile anche perché trasmesso con semplice
posta elettronica e sprovvisto di valida firma elettronica. Giusta l'art. 42
cpv. 4 LTF, in caso di trasmissione per via elettronica, la parte deve munire
l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18
marzo 2016 sulla firma elettronica (RS 943.03); il Tribunale federale determina
mediante regolamento in particolare le modalità di trasmissione. Secondo l'art.
3 del regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le
parti e le autorità inferiori del 20 febbraio 2017 (RCETF; RS 173.110.29), le
parti che desiderano ricorrere alla trasmissione per via elettronica devono
iscriversi su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura.
L'iscrizione vale quale assenso alla notificazione per via elettronica (art. 39
cpv. 2 e 60 cpv. 3 LTF). Un ricorso inviato con semplice mail, senza ricorrere
a una piattaforma riconosciuta (v. al riguardo art. 2 lett. b RCETF e ordinanza
sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione [RS 272.11]) e senza apporre
la firma elettronica, è inammissibile (v. sentenze 8C_327/2016 del 31 maggio
2016 consid. 6; 1C_411/2015 del 27 agosto 2015 consid. 2.1; 1C_66/2014 del 14
marzo 2014 consid. 1; 5A_817/2010 del 30 novembre 2010). La firma elettronica
qualificata (v. art. 2 lett. c RCETF) è un'esigenza legale (art. 42 cpv. 4 LTF)
che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non può essere soppiantata
da una firma legalizzata presso l'Ambasciata svizzera "per associazione
logica". È l'atto scritto che, secondo la legge, dev'essere munito della firma
elettronica qualificata. Quanto poi al servizio di posta elettronica, la
precisazione del ricorrente per cui il server della sua casella di posta
elettronica si situerebbe su suolo elvetico risulta irrilevante, come anche
l'obiezione secondo cui "qualsiasi sistema di trasmissione risente del pericolo
di essere intercettato, che sia un sistema certificato o ordinario".
Determinante è invece che in concreto non è stata utilizzata una piattaforma
riconosciuta per la trasmissione sicura, ciò che del resto l'insorgente non
contesta.

3.4. Il ricorso è pure inammissibile perché non adempie le esigenze di
motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (v. al riguardo DTF 143 II 283
consid. 1.2.2). L'insorgente infatti argomenta a ruota libera senza
confrontarsi compiutamente con le motivazioni della CRP. Non si avvede inoltre
che le decisioni impugnate poggiano su più motivazioni indipendenti e di per sé
sufficienti per definire l'esito della causa. Sarebbe spettato al ricorrente
contestare ognuna di esse, spiegando perché violerebbero il diritto federale
(DTF 142 III 364 consid. 2.4). Con particolare riguardo alla sentenza emanata
nei suoi confronti, l'unica che è legittimato a impugnare (v. supra consid.
3.1), oltre a ritenere non comprovato un eventuale danno rispettivamente un
nesso causale con il procedimento penale, la CRP ha pure osservato che
sarebbero in ogni caso date le condizioni per rifiutare un indennizzo giusta
l'art. 430 CPP. In proposito tuttavia l'insorgente non adduce né motiva alcuna
violazione del diritto da parte dell'autorità cantonale.

3.5. Infine rilevasi ancora che il gravame è inammissibile anche nella misura
in cui conclude, tra l'altro, alla riparazione del torto morale di C.________.
Al di là dell'assenza di legittimazione ricorsuale al riguardo (art. 81 cpv. 1
LTF), trattasi di una nuova conclusione inammissibile giusta l'art. 99 cpv. 2
LTF. Esula peraltro dall'oggetto del litigio, ovvero l'indennizzo dell'imputato
giusta gli art. 429 segg. CPP, essendo ella non imputata, bensì una persona
terza.

4. 

Ne segue che il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere evaso nella
procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria va respinta già solo perché le conclusioni
ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo. A ciò
aggiungasi che il ricorrente ha solo addotto un suo stato di indigenza, senza
minimamente comprovarlo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Benché invitato a designare un recapito in Svizzera, il ricorrente ha
persistito nell'eleggere domicilio all'estero, di modo che è possibile omettere
di notificargli questa sentenza in applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LTF e
conservare l'esemplare a lui destinato nell'incarto a sua disposizione (v.
sentenze 5A_406/2017 del 9 giugno 2017 consid. 6; 6B_378/2015 del 10 giugno
2015 consid. 3; 6B_525/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 4; 2D_18/2009 del 22
giugno 2009 consid. 2).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 

Le cause 6B_1330/2019 e 6B_1331/2019 sono congiunte.

2. 

I ricorsi sono inammissibili.

3. 

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. 

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

5. 

Comunicazione al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. L'esemplare destinato al ricorrente è
conservato negli incarti.

Losanna, 3 dicembre 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy