Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1312/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1312/2019

Sentenza del 10 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Denys, Presidente,

Muschietti, van de Graaf,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,

2. B.________,

patrocinato dall'avv. Luca Maghetti,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (coazione),

ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.191).

Fatti:

A. 

Il 25 aprile 2019 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia
penale contro il fratello B.________ per i titoli di appropriazione indebita,
furto, danneggiamento, truffa, minaccia, coazione e falsità in documenti. La
denunciante gli rimprovera in particolare di avere abusato delle condizioni di
salute della madre, nei confronti della quale è stata istituita una curatela di
rappresentanza per l'amministrazione dei beni, inducendola ad atti
pregiudizievoli del patrimonio di famiglia e degli interessi ereditari della
denunciante stessa.

B. 

Dopo alcuni atti che non occorre qui evocare, con decisione del 3 luglio 2019
il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere per quanto
riguarda i reati di appropriazione indebita, furto, truffa e coazione. Riguardo
al reato di falsità in documenti, il PP ha comunicato che avrebbe eseguito
ulteriori atti istruttori, precisando altresì che, non essendo direttamente e
personalmente toccata dal reato, la denunciante non poteva costituirsi
accusatrice privata.

C. 

Contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo
alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, statuendo il
15 ottobre 2019, l'ha parzialmente accolto. La Corte cantonale ha annullato il
decreto di non luogo a procedere riguardo ai reati di appropriazione indebita,
furto e truffa, siccome prematuro, non avendo il PP innanzitutto accertato se
la comunione ereditaria, composta dalla reclamante, dal fratello e dalla loro
madre, fosse stata sciolta o meno con riferimento a tutti i beni. La CRP ha per
contro confermato il decreto di non luogo a procedere per quanto concerne il
reato di coazione riguardo ad un episodio in cui il denunciato avrebbe
minacciato la reclamante. Ha inoltre rilevato che il procedimento penale era
ancora pendente dinanzi al PP riguardo all'ipotesi di danneggiamento. La Corte
cantonale ha quindi rinviato gli atti al magistrato inquirente per procedere
nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.

D. 

A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 15 novembre 2019 al
Tribunale federale, chiedendo di annullare il decreto di non luogo a procedere
anche per quanto riguarda il reato di coazione. La ricorrente fa valere la
violazione dell'art. 181 CP e di diverse norme del Codice di procedura penale
(CPP).

Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto della Corte cantonale.

Diritto:

1. 

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli
vengono sottoposti (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi
rinvii).

1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale
(art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv.
1 LTF). Occorre nondimeno esaminare se, per la sua natura, la decisione
litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.

1.2. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il
ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che
concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento
solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati
dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali,
notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un
pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).

1.2.1. La decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché
non pone fine al procedimento. La CRP ha infatti rinviato gli atti al PP per
eseguire ulteriori accertamenti, ed esaminare se del caso l'esistenza di
comportamenti di rilevanza penale del denunciato a danno della ricorrente, in
particolare per quanto concerne i reati di appropriazione indebita, furto e
truffa.

1.2.2. Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF, la
quale è data quando il giudice statuisce definitivamente soltanto su talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalla altre
(cfr. art. 91 lett. a LTF; DTF 141 III 395 consid. 2.4). In concreto, il reato
di coazione, per il quale la Corte cantonale ha confermato il decreto di non
luogo a procedere, si riferisce al comportamento del denunciato che avrebbe
agito a danno degli interessi patrimoniali della ricorrente. Anch'esso rientra
quindi nel complesso dei fatti addebitati al denunciato, oggetto del medesimo
procedimento penale. Peraltro, essendo ancora pendente anche il reato di
danneggiamento, non esaminato dal PP, si sarebbe giustificato, sotto il profilo
dell'unità della procedura (art. 29 CPP), di rinviare complessivamente la causa
al Ministero pubblico per eseguire le ulteriori indagini e perseguire
congiuntamente tutti i reati prospettati nei confronti del denunciato (cfr.
sentenze 6B_88/2019 del 25 marzo 2019 consid. 1.1.2; 1B_405/2011 del 22
febbraio 2012 consid. 1.3.3, in: RtiD II-2012 pag. 182 segg.). Nelle esposte
circostanze, la questione dell'eventuale realizzazione del reato di coazione,
per il quale è stato confermato il decreto di non luogo a procedere, non può
quindi essere oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle
questioni che rimangono ancora aperte, strettamente legate al medesimo
complesso fattuale.

Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non
entra manifestamente in considerazione, essendo il procedimento penale diretto
esclusivamente contro l'opponente.

1.2.3. La sentenza impugnata, che conferma il decreto di non luogo a procedere
per il reato di coazione e rinvia la causa al Ministero pubblico per gli altri
reati, costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (cfr.
DTF 133 IV 137 consid. 2.3; sentenze 6B_88/2019, citata, consid. 1.1.3; 1B_405/
2011, citata, consid. 1.3.3). Poiché non si tratta di una decisione
pregiudiziale o incidentale concernente la competenza o una domanda di
ricusazione (art. 92 LTF), essa può essere impugnata soltanto alle condizioni
poste dall'art. 93 LTF, ossia se può causare un pregiudizio irreparabile (art.
93 cpv. 1 lett. a LTF), oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Queste
condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi
esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di
pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie,
nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143
III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La
possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e
incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata
restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni
possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto
influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).

Spetta alla ricorrente dimostrare l'adempimento dei citati requisiti, fatti
salvi i casi in cui essi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata
o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4 e
rinvii; sentenza 6B_88/2019, citata, consid. 1.1.3).

1.2.4. La ricorrente non si esprime del tutto sulle esposte condizioni di
ammissibilità, aspetto che è in concreto decisivo. In particolare non spiega,
con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali
ragioni la sentenza impugnata le causerebbe un pregiudizio irreparabile. Un
simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di
provocare un danno che una decisione di merito non permetterebbe di eliminare
completamente (DTF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3). Un semplice
prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono
al riguardo sufficienti (DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 192; 133 IV 139 consid.
4 pag. 141 e rinvii). Nella fattispecie, ritenuto che il PP deve continuare il
procedimento penale con riferimento ai reati di appropriazione indebita, di
furto e di truffa e deve pronunciarsi pure sull'imputazione di danneggiamento,
nel prosieguo dell'inchiesta potranno altresì emergere elementi tali da
giustificare una riapertura del procedimento anche riguardo ad altri reati,
segnatamente a quello di coazione (cfr. art. 323 CPP i.r.c. l'art. 310 cpv. 2
CPP). Ciò, in particolare, ove si consideri che la ricorrente sostiene di avere
prospettato l'imputazione di coazione pure con riferimento ad ulteriori fatti,
che il magistrato inquirente non avrebbe esaminato. Tenuto conto del principio
dell'unità della procedura (art. 29 CPP), spetterà quindi al PP perseguire e
pronunciarsi congiuntamente sull'insieme dei fatti e dei reati rimproverati al
denunciato. Ritenuto inoltre che il procedimento penale deve essere proseguito
da parte del PP completando l'inchiesta, non è in concreto realizzato un caso
in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

In tali circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 LTF non possono essere
ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere
esaminato nel merito. Come è stato esposto, scopo dell'art. 93 LTF è evitare
che il Tribunale federale si debba occupare più volte della medesima procedura
(DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii). Riservato l'esito del procedimento
penale, come visto tuttora aperto anche con riferimento al reato di coazione,
le censure proposte al riguardo in questa sede potranno, se del caso, ancora
essere presentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).

2. 

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

Il ricorso è inammissibile.

2. 

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni